LEGGE 12 ottobre 1993, n. 413
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (promulgata 12/10/1993) che riconosce il diritto all'obiezione di coscienza contro la sperimentazione animale: i cittadini contrari alla violenza sugli esseri viventi possono dichiararla; medici, ricercatori, personale sanitario e studenti che la dichiarano non sono tenuti a partecipare ad attività di sperimentazione animale. Stabilisce modalità di dichiarazione (assunzione, concorsi, inizio corso), possibilità di revoca, obbligo per le strutture di informare e predisporre moduli, divieto di discriminazione, destinazione a mansioni alternative con pari qualifica e trattamento, e obblighi per le università di rendere facoltative esercitazioni e attivare percorsi alternativi. In sede di prima applicazione le dichiarazioni dovevano essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore.
Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
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