Cassazione Civile, Ordinanza n. 28819/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l'appello del contribuente contro il rigetto di primo grado della sua impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile in Roma, zona Esquilino, con aumento della rendita/classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004. La CTR aveva ritenuto l'atto insufficientemente motivato perché non spiegava adeguatamente le ragioni della riclassificazione, anche con riferimento alla collocazione dell'immobile nella microzona. Con unico motivo, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, trattandosi di revisione massiva di microzona per riequilibrare lo scostamento tra valori commerciali e catastali, non fosse necessaria un'indicazione analitica delle caratteristiche intrinseche del singolo immobile oltre ai parametri di microzona e ai presupposti normativi dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'obbligo di motivazione non si esaurisce nel richiamo al significativo scostamento dei valori di mercato rispetto a quelli catastali della microzona e agli atti amministrativi presupposti, ma deve consentire al contribuente di conoscere anche gli elementi concreti che, in quella specifica microzona e per il singolo immobile, hanno inciso sul diverso classamento, con riferimento ai parametri dell'art. 8 del D.P.R. 138/1998 (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità). Ha quindi confermato che non è sufficiente una motivazione standardizzata o meramente assertiva, né può supplire in giudizio l'amministrazione integrando ex post le ragioni dell'atto. Il ricorso è stato pertanto rigettato; il testo fornito si interrompe prima della parte finale sulle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004 n. 311
Consente la revisione del classamento per microzone in presenza di significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale, ma impone una motivazione rigorosa e concreta del singolo provvedimento di riclassamento.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigetto del motivo, ritenendo infondata la censura sulla motivazione dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per dedurre violazione di legge.
art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
Richiamato per definire il classamento delle unità immobiliari e la relazione tra categoria, classe e rendita.
art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138
Individua i parametri rilevanti per la classe catastale, tra cui qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato.
art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212
Richiamato quale base dell'obbligo di motivazione degli atti tributari.
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
Usato come parametro generale della motivazione amministrativa, che deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
art. 1, comma 339, L. 30 dicembre 2004 n. 311
Richiamato come fonte delle procedure di verifica massive e dell'impulso comunale nella revisione catastale per microzone.
art. 2, comma 1, D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138
Definisce la microzona come porzione omogenea del territorio comunale sotto diversi profili urbani, ambientali e socioeconomici.
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996 n. 662
Citato per l'orientamento sul mutamento di classamento d'ufficio in ipotesi diverse dalla revisione per microzona.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato quanto alle modalità della camera di consiglio da remoto.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione è sufficiente solo se, oltre al richiamo ai presupposti generali dell'operazione di microzona, rende conoscibili le ragioni concrete che hanno inciso sul classamento della singola unità immobiliare.
- La motivazione non può essere meramente standardizzata o limitata a formule generiche sullo scostamento tra valori catastali e di mercato della microzona: occorre un riferimento agli elementi specifici rilevanti per il bene, come qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.
- L'amministrazione finanziaria non può integrare in giudizio le ragioni dell'atto di riclassamento: la validità del provvedimento va verificata ex ante sulla base della motivazione originaria.
- La possibilità per il contribuente di difendersi in giudizio non sana un difetto originario di motivazione dell'avviso di classamento.
- Nel nuovo classamento ex art. 1, comma 335, la motivazione deve mettere il contribuente in condizione di valutare consapevolmente se impugnare l'atto e di delimitare l'oggetto del contenzioso, impedendo all'amministrazione di introdurre successivamente cause giustificative diverse da quelle enunciate.
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