Cassazione Civile, Sentenza n. 19107/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento (IRPEF, IRAP e IVA anno 2006) emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla base di indagini bancarie sui conti correnti del contribuente (architetto) e del coniuge. Questioni principali: regolarità del contraddittorio endoprocedimentale (questionario amministrativo), utilizzabilità in giudizio di documentazione non prodotta nella fase amministrativa, presunzioni di maggior reddito desunte da versamenti e prelevamenti bancari e onere di prova a carico del contribuente; mancata detrazione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati; omesso esame analitico delle giustificazioni (rimessa per rimessa) relative a somme versate (in particolare euro 112.853,00).
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (relativo alla presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale) ritenendolo inammissibile per giudicato interno e preclusione; ha invece accolto, nei limiti indicati, il secondo e il terzo motivo di ricorso (mancata deduzione/detrazione dei costi correlati ai maggiori ricavi e omesso esame analitico delle giustificazioni di singole rimesse), con conseguente cassazione parziale della sentenza della CTR e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre disposto che siano regolate le spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4
Richiamato nella censura sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte però ha ritenuto la questione inammissibile per giudicato interno, non entrando nel merito della violazione di questa norma.
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per carenza di specifica decisione di merito impugnata in appello.
artt. 24 e 97 Cost.
Richiamati nella doglianza sul contraddittorio e sulla legittimità procedimentale; la Corte non ha accolto il motivo per ragioni procedurali (giudicato interno/preclusione).
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali UE
Citate nella prospettazione di violazione di diritti fondamentali connessi al contraddittorio; non sono state accertate violazioni per le ragioni processuali esposte.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo: mediante tali deduzioni la Corte ha ammesso i motivi 2 e 3 (parzialmente) e il 3º per omesso esame di fatto, con conseguente cassazione e rinvio.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Interpretato dalla Corte come fonte della presunzione relativa derivante dalle movimentazioni bancarie: versamenti rilevano in generale come presunzione di maggiore disponibilità reddituale; prelevamenti conservano efficacia presuntiva soprattutto per titolari di impresa (con i chiarimenti della giurisprudenza e della Corte costituzionale citata). La Corte ha ribadito l'onere analitico probatorio a carico del contribuente per scalfire la presunzione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quadro delle regole sull'accertamento d'ufficio e sulla utilizzazione dei dati bancari; integrato nell'analisi della presunzione derivante dall'art. 32.
art. 51, 54 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati in relazione all'IVA e alle presunzioni di maggiori ricavi da movimentazioni bancarie; la Corte ne ha esaminato la funzione probatoria nell'ambito dell'accertamento fiscale.
Riferito all'onere della prova: la Corte ha ribadito che, di fronte alla presunzione legale desumibile dalle movimentazioni bancarie, grava sul contribuente l'onere analitico di provare la riferibilità dei versamenti/prelevamenti a operazioni giustificabili o costi deducibili.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e art. 1
Richiamati nelle censure sul procedimento tributario e sul principio di non contestazione; la Corte ha assorbito alcune censure in ragione dell'accoglimento parziale dei motivi principali e per questioni processuali connesse.
art. 111 Cost.
Invocato in rapporto al giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni tali da giustificare accoglimento del primo motivo, ma ha disposto comunque il rinvio per valutazioni omesse in relazione ai motivi accolti.
Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2023
Richiamata per il principio secondo cui, nell'ambito delle presunzioni da conti correnti, l'imprenditore può dedurre e far valere i costi correlati ai maggiori ricavi accertati: la Corte di Cassazione ha applicato tale principio ritenendo che la CTR non abbia tenuto conto (neppure forfettariamente) dei costi deducibili.
Massime di principio
- Le risultanze bancarie (versamenti e prelevamenti) producono presunzioni relative: i versamenti possono essere presunzione di maggiore disponibilità reddituale per tutti i contribuenti; i prelevamenti conservano una rilevanza presuntiva principalmente per i titolari di impresa (con limitazioni per i lavoratori autonomi alla luce dell'intervento della Corte costituzionale).
- L'onere probatorio grava sul contribuente una volta operativa la presunzione bancaria: è necessaria una prova analitica, rimessa per rimessa, che colleghi ciascuna movimentazione a operazioni già dichiarate o a specifici costi/deduzioni, nonché l'indicazione dei beneficiari pagati con i prelevamenti.
- In caso di contestazione basata su documentazione non prodotta nella fase amministrativa, il giudice deve valutare la regolarità del contraddittorio endoprocedimentale e l'ammissibilità documentale; tuttavia questioni non specificamente trattate in appello possono essere precluse in Cassazione per giudicato interno.
- Se il giudice di merito omette di valutare analiticamente giustificazioni rimessa per rimessa o di considerare la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame conformemente ai principi di approfondimento valutativo richiesti.
- La deduzione, anche in via forfetaria, dei costi correlati ai ricavi accertati può ridurre l'imponibile determinato per presunzioni bancarie: i giudici di merito sono tenuti a darne conto e a motivare specificamente il rigetto delle giustificazioni offerte dal contribuente.
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