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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19107/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento (IRPEF, IRAP e IVA anno 2006) emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla base di indagini bancarie sui conti correnti del contribuente (architetto) e del coniuge. Questioni principali: regolarità del contraddittorio endoprocedimentale (questionario amministrativo), utilizzabilità in giudizio di documentazione non prodotta nella fase amministrativa, presunzioni di maggior reddito desunte da versamenti e prelevamenti bancari e onere di prova a carico del contribuente; mancata detrazione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati; omesso esame analitico delle giustificazioni (rimessa per rimessa) relative a somme versate (in particolare euro 112.853,00).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (relativo alla presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale) ritenendolo inammissibile per giudicato interno e preclusione; ha invece accolto, nei limiti indicati, il secondo e il terzo motivo di ricorso (mancata deduzione/detrazione dei costi correlati ai maggiori ricavi e omesso esame analitico delle giustificazioni di singole rimesse), con conseguente cassazione parziale della sentenza della CTR e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre disposto che siano regolate le spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato nella censura sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte però ha ritenuto la questione inammissibile per giudicato interno, non entrando nel merito della violazione di questa norma.

  • art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per carenza di specifica decisione di merito impugnata in appello.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Richiamati nella doglianza sul contraddittorio e sulla legittimità procedimentale; la Corte non ha accolto il motivo per ragioni procedurali (giudicato interno/preclusione).

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali UE

    Citate nella prospettazione di violazione di diritti fondamentali connessi al contraddittorio; non sono state accertate violazioni per le ragioni processuali esposte.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo: mediante tali deduzioni la Corte ha ammesso i motivi 2 e 3 (parzialmente) e il 3º per omesso esame di fatto, con conseguente cassazione e rinvio.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Interpretato dalla Corte come fonte della presunzione relativa derivante dalle movimentazioni bancarie: versamenti rilevano in generale come presunzione di maggiore disponibilità reddituale; prelevamenti conservano efficacia presuntiva soprattutto per titolari di impresa (con i chiarimenti della giurisprudenza e della Corte costituzionale citata). La Corte ha ribadito l'onere analitico probatorio a carico del contribuente per scalfire la presunzione.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel quadro delle regole sull'accertamento d'ufficio e sulla utilizzazione dei dati bancari; integrato nell'analisi della presunzione derivante dall'art. 32.

  • art. 51, 54 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati in relazione all'IVA e alle presunzioni di maggiori ricavi da movimentazioni bancarie; la Corte ne ha esaminato la funzione probatoria nell'ambito dell'accertamento fiscale.

  • art. 2697 cod. civ.

    Riferito all'onere della prova: la Corte ha ribadito che, di fronte alla presunzione legale desumibile dalle movimentazioni bancarie, grava sul contribuente l'onere analitico di provare la riferibilità dei versamenti/prelevamenti a operazioni giustificabili o costi deducibili.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e art. 1

    Richiamati nelle censure sul procedimento tributario e sul principio di non contestazione; la Corte ha assorbito alcune censure in ragione dell'accoglimento parziale dei motivi principali e per questioni processuali connesse.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in rapporto al giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni tali da giustificare accoglimento del primo motivo, ma ha disposto comunque il rinvio per valutazioni omesse in relazione ai motivi accolti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2023

    Richiamata per il principio secondo cui, nell'ambito delle presunzioni da conti correnti, l'imprenditore può dedurre e far valere i costi correlati ai maggiori ricavi accertati: la Corte di Cassazione ha applicato tale principio ritenendo che la CTR non abbia tenuto conto (neppure forfettariamente) dei costi deducibili.

Massime di principio

  • Le risultanze bancarie (versamenti e prelevamenti) producono presunzioni relative: i versamenti possono essere presunzione di maggiore disponibilità reddituale per tutti i contribuenti; i prelevamenti conservano una rilevanza presuntiva principalmente per i titolari di impresa (con limitazioni per i lavoratori autonomi alla luce dell'intervento della Corte costituzionale).
  • L'onere probatorio grava sul contribuente una volta operativa la presunzione bancaria: è necessaria una prova analitica, rimessa per rimessa, che colleghi ciascuna movimentazione a operazioni già dichiarate o a specifici costi/deduzioni, nonché l'indicazione dei beneficiari pagati con i prelevamenti.
  • In caso di contestazione basata su documentazione non prodotta nella fase amministrativa, il giudice deve valutare la regolarità del contraddittorio endoprocedimentale e l'ammissibilità documentale; tuttavia questioni non specificamente trattate in appello possono essere precluse in Cassazione per giudicato interno.
  • Se il giudice di merito omette di valutare analiticamente giustificazioni rimessa per rimessa o di considerare la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame conformemente ai principi di approfondimento valutativo richiesti.
  • La deduzione, anche in via forfetaria, dei costi correlati ai ricavi accertati può ridurre l'imponibile determinato per presunzioni bancarie: i giudici di merito sono tenuti a darne conto e a motivare specificamente il rigetto delle giustificazioni offerte dal contribuente.

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