Cassazione Civile, Sentenza n. 19031/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il creditore Giancarlo Batignani aveva agito esecutivamente nei confronti di Stella Fabbrini e, dopo una dichiarazione negativa del terzo pignorato (la Libreria di via Trento s.n.c.), promosse giudizio ex art. 548 c.p.c. per accertare crediti della Fabbrini verso la società (utili e compensi per attività svolta) relativamente agli esercizi 2011-2017. Il Tribunale di Siena rigettò la domanda; la Corte d'appello di Firenze, però, ritenne esistenti somme riconducibili ad operazioni prive di giustificazione in favore della socia amministratrice Ghiribelli (e altri elementi quali credito IVA, saldi bancari e credito di terzo) e quantificò un utile pro quota a favore della Fabbrini pari a euro 22.218,60. La società Libreria di via Trento impugnò in Cassazione denunciando, in particolare, mancata o apparente motivazione della sentenza d'appello e errori nella qualificazione contabile degli elementi considerati (prelievi soci, credito IVA, aggregazione degli esercizi e mancata considerazione delle perdite aggregate).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (e il motivo corrispondente del ricorso incidentale adesivo), rilevando l'assenza di una motivazione idonea della sentenza d'appello. In particolare ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello meramente assertiva e insufficiente a spiegare il percorso logico con cui si è ritenuto che determinate operazioni costituissero utili distribuibili (oltre a censurare l'uso del credito IVA come componente di utile e l'accorpamento degli esercizi senza indicazione per singolo esercizio). Ha quindi cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo esame, con liquidazione delle spese di legittimità; gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 548 c.p.c.
Norma che disciplina l'azione di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato; utilizzata dal creditore per chiedere la verifica di crediti della debitrice nei confronti della società terza.
art. 2262 c.c.
Applicata per ricordare che il diritto del socio agli utili è subordinato all'approvazione del rendiconto; la Corte richiama che la percezione di utili va riferita al risultato degli esercizi e non può fondarsi su meri elementi extracontabili.
art. 2303 c.c.
Richiama il principio che non può farsi luogo alla ripartizione di somme fra soci se non per utili realmente conseguiti; usata dalla Corte per affermare che le somme ritenute dalla Corte d'appello non possono essere automaticamente considerate utili distribuibili.
art. 2217 c.c.
Definisce la formazione del risultato di periodo; la Corte sottolinea che gli utili si formano esercizio per esercizio e non possono essere determinati 'in blocco' senza indicazione dei singoli esercizi.
art. 366 c.p.c.
Prevede i requisiti del ricorso per cassazione (tra cui l'indicazione dei litisconsorti): la Cassazione ha ritenuto rispettato il requisito alla stregua del contenuto complessivo del ricorso nonostante qualche imprecisione formale.
art. 369 c.p.c.
Norma sul deposito del ricorso per cassazione; la Corte ha chiarito, richiamando principi delle Sezioni Unite e della normativa sul processo telematico, che il deposito di copie analogiche e la mancata autenticazione non comportano necessariamente improcedibilità se la controparte non disconosce la conformità.
art. 360 c.p.c.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (n. 3 e n. 4 invocati). La Corte ha accolto il motivo n. 4 (nullità per vizio di motivazione) applicandolo per ritenuta motivazione apparente della sentenza d'appello.
art. 9, legge n. 53/1994
Richiamata in relazione all'asseverazione di conformità della copia analogica del ricorso per cassazione redatto in originale telematico; la Corte ha ricordato che il ricorrente può depositare tale asseverazione se necessario.
art. 23, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Riferita in tema di valore probatorio dei messaggi di posta elettronica certificata e del comportamento concludente del destinatario ai fini della conformità delle copie depositate.
art. 2423, 2423-bis, 2424, 2425 c.c.
Norme sul bilancio e criteri di redazione e valutazione: citate dalla ricorrente per criticare la ricostruzione degli utili sulla base di poste extracontabili; la Corte afferma la necessità di un esame documentale puntuale conforme alle regole contabili.
Massime di principio
- La determinazione di utili distribuibili in società di persone richiede un esame esercizio per esercizio e deve poggiare su rendiconti/contabilità idonei: non è sufficiente un calcolo aggregato privo di esplicitazione del percorso logico e delle verifiche sui singoli esercizi.
- I prelievi effettuati da soci non giustificati non si trasformano automaticamente in utili distribuibili: possono costituire credito della società verso il socio ma vanno valutati alla luce dei risultati di ciascun esercizio e delle eventuali perdite che li assorbono.
- Il credito IVA è, di norma, una posta dell'attivo circolante e non costituisce componente di reddito di esercizio: non dovrebbe essere usato automaticamente per incrementare il risultato economico ai fini della ripartizione di utili.
- In sede di impugnazione la corte è tenuta a fornire una motivazione comprensibile e logica che consenta il controllo del percorso decisionale; la mancanza di tale motivazione integra motivo di cassazione per vizio apparente.
- In Cassazione, difetti formali di deposito telematico (copia analogica vs originale telematico) non determinano automaticamente l'improcedibilità se la controparte non disconosce la conformità: è previsto il meccanismo di asseverazione/integrazione entro termini processuali.
- Il controricorso che aderisce alle censure del ricorso può qualificarsi come ricorso incidentale adesivo; la mancanza di notifica della sentenza impugnata alla parte può essere sanata dalla sua partecipazione difensiva con controricorso.
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