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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18988/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accertamento per esterovestizione nei confronti di LIFIN S.A. (anni 2007-2008) con richiesta di IRAP e IRES. L'Agenzia sosteneva che la società fosse di fatto amministrata in Italia da Fulvio Tettamanti (cittadino italiano formalmente residente in Lussemburgo) presso gli uffici di ARGO SRL a Trento, e produceva come elementi probatori: emails indirizzate a Tettamanti (feb-lug 2007), l'asserita diversa sede delle assemblee societarie e il rinvenimento presso gli uffici di ARGO SRL di buste contenenti denaro ricollegabile a LIFIN S.A.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), ritenendo che l'impugnazione fosse in realtà una censura sulla sufficienza della motivazione della CTR e non sull'omesso esame di fatti storico-fenomenici decisivi. La CTR aveva annullato gli avvisi di accertamento ritenendo gli elementi dell'Agenzia fragili. I primi due motivi del ricorso incidentale delle società sono stati assorbiti (essendo vittoriose in appello); il terzo motivo (sulle spese) è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese operata dalla CTR sulla base della complessità della materia, applicando la disciplina temporale vigente al momento dell'instaurazione del giudizio. Risultato finale: ricorso principale inammissibile, ricorso incidentale parzialmente assorbito e parzialmente respinto; spese compensate; applicazione delle norme sul contributo unificato dovuta per le ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Limita il ricorso per cassazione all'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente oggetto di discussione; non consente sindacato sulla mera insufficienza della motivazione. Va interpretato restrittivamente: censurabili solo gravi anomalie della motivazione o omissioni di fatti storico-fenomenici decisivi che, se considerati, avrebbero mutato la decisione.

  • art. 73, D.P.R. 917/1986 (TUIR), comma 3 (e richiamo al comma 5-bis)

    La determinazione della residenza fiscale societaria si fonda sulle norme del TUIR; la Corte evidenzia che l'Agenzia ha invocato il comma 3 (sede dell'amministrazione) e non disposizioni diverse, e che l'onere probatorio su dove si tengano gli organi sociali grava sull'Amministrazione finanziaria.

  • art. 15 D.Lgs. 546/1992

    Regolava la compensazione delle spese di giudizio; nella formulazione applicabile ratione temporis al caso (ante riforma 2015), consentiva la compensazione per soccombenza reciproca o per gravi/straordinarie ragioni richiamando l'art. 92 c.p.c.; la Corte ha ritenuto congrua la compensazione fondata sulla complessità della materia.

  • Direttiva 77/799/CEE (ora Direttiva 2011/16/UE)

    Richiamata dalle parti in ordine all'obbligo o meno di attivare procedure di assistenza amministrativa internazionale; la Corte ha ritenuto la questione assorbita perché le ricorrenti incidentali erano già vittoriose in appello, quindi non si è pronunciata definitivamente sull'obbligatorietà dell'attivazione della procedura.

  • art. 267 TFUE

    Richiesta di rinvio pregiudiziale sollevata dalle controricorrenti in via subordinata; la Corte ha ritenuto la richiesta assorbita insieme ai motivi già accolti in appello, quindi non ha effettuato il rinvio.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, art. 41 (diritto a una buona amministrazione)

    Invocata dalle società in relazione al diritto al contraddittorio endo-procedimentale e alla cooperazione amministrativa tra Stati membri; la questione è stata assorbita e non decisa nel merito dalla Corte di cassazione in questa sede.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'applicabilità della disciplina relativa al contributo unificato nei confronti delle ricorrenti incidentali (che devono versare l'ulteriore importo), mentre per l'Agenzia, in qualità di amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato, la disposizione non è applicata.

  • art. 4 TUE e principi di cooperazione leale tra Stati membri

    Invocati dalle società per criticare la mancata attivazione della procedura di assistenza amministrativa; la Corte non si è espressa sul punto essendo la questione assorbita.

Massime di principio

  • Il motivo di cassazione per omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico-fenomenico decisivo effettivamente omesso; non può essere usato per criticare la mera insufficienza o diversa valutazione della motivazione del giudice di merito.
  • Nel contenzioso tributario il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'uso delle presunzioni semplici e nella valutazione complessiva degli indizi; tale apprezzamento, se adeguatamente motivato, è sostanzialmente insindacabile in Cassazione.
  • L'onere di provare che consigli di amministrazione o organi societari si tengano in un determinato luogo grava sull'Amministrazione finanziaria quando essa pretende di spostare la residenza fiscale della società; la mera assenza di prova contraria del contribuente non è sempre decisiva.
  • Le questioni relative all'obbligo di attivare procedure di assistenza amministrativa internazionale (Direttiva 77/799/2011/16) devono essere valutate in funzione del caso concreto; tuttavia, se la decisione di merito assorbe il motivo, la Cassazione può non pronunciarsi sul punto.
  • In tema di spese processuali, la compensazione può essere disposta dal giudice del merito anche per la complessità o l'incertezza della materia (secondo la disciplina temporale applicabile al giudizio), e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione.

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