Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19024/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La RP Nuova Immobiliare S.r.l. chiedeva l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare (trasferimento della nuda proprietà di due locali) sostenendo di aver già corrisposto il prezzo. Il Tribunale di Brindisi aveva accolto la domanda. Giotta Elena, contumace in primo grado, impugnò la sentenza deducendo nullità delle notifiche (sosteneva di non essere mai stata raggiunta dalla citazione di primo grado), disconoscimento delle sottoscrizioni del preliminare e mancata conoscenza del contratto. La Corte d'appello di Lecce accolse l'appello di Giotta, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado e ritenne tardiva l'istanza di verificazione proposta dalla società appellata in appello, con conseguente rimessione della causa al Tribunale di Taranto. La RP proponeva ricorso per cassazione censurando l'inammissibilità della verificazione ritenuta tardiva dalla Corte d'appello, sostenendo che il disconoscimento era avvenuto per la prima volta con l'atto di appello e che pertanto la richiesta di verificazione poteva essere proposta con la costituzione dell'appellato in sede d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della RP Nuova Immobiliare S.r.l., ritenendo fondati i motivi riguardanti la tempestività dell'istanza di verificazione. La Corte ha stabilito il principio secondo cui, quando il disconoscimento di una scrittura privata prodotta in primo grado è effettuato per la prima volta con l'atto di appello (da parte di chi era contumace in primo grado), l'istanza di verificazione proposta dall'appellato nella comparsa di costituzione depositata entro la prima udienza del gravame è tempestiva. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, con istruzioni di uniformarsi al principio sancito; la Corte di Cassazione ha inoltre disposto che la Corte territoriale decida sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    norma sulla esecuzione in forma specifica per trasferimento di beni immobili, disciplina il rimedio invocato dalla ricorrente.

  • art. 214 c.p.c.

    regola il disconoscimento della scrittura privata da parte della parte che era contumace in primo grado; il disconoscimento con l'atto introduttivo dell'appello produce i suoi effetti in appello.

  • art. 215 c.p.c.

    collega gli effetti del disconoscimento alla utilizzabilità probatoria del documento salvo esito favorevole della verificazione.

  • art. 216 c.p.c.

    disciplinare il procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta; la Cassazione conferma che la verificazione consegue al disconoscimento e può essere proposta dall'appellato nella prima difesa utile in appello.

  • art. 343 c.p.c.

    norma sul termine per la proposizione dell'appello incidentale: la Corte distingue l'istanza di verificazione (di natura istruttoria) dall'appello incidentale e ritiene che la decadenza prevista per l'appello incidentale non si applichi alla verificazione proposta in prima costituzione dopo un disconoscimento formato con l'atto di appello.

  • art. 345 c.p.c.

    regole sulla proposizione di nuove prove in appello; la Corte precisa che la verificazione (strumentale all'utilizzo del documento già prodotto in primo grado) può essere ammessa con la costituzione dell'appellato, in quanto atto istruttorio con finalità di utilizzazione della prova.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sul dibattimento e sulle deduzioni istruttorie: la Corte valuta la tempistica delle richieste istruttorie.

  • art. 167 c.p.c. (vigente ratione temporis)

    richiamata la disciplina sul deposito delle richieste istruttorie e sui termini (20 giorni) per la comparsa di risposta: la Corte chiarisce che per le istanze ammissibili in appello è sufficiente che siano formulate nella comparsa di costituzione depositata entro la prima udienza.

  • art. 163 e 166 c.p.c. (vigente ratione temporis)

    richiamate in relazione alla concentrazione delle attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento; la Corte valorizza la possibilità di proporre, in costituzione, le richieste istruttorie ammissibili in appello.

  • art. 171 c.p.c. (vigente ratione temporis)

    richiama la possibilità di costituzione dell'appellato anche in udienza; incide sulla valutazione dei termini per la formulazione delle richieste istruttorie.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamata per la compatibilità delle differenze strutturali tra grado di appello e primo grado; la Cassazione conferma adattamenti necessari ma ribadisce la regola di parità delle armi.

Massime di principio

  • Se una parte era contumace in primo grado e disconosce per la prima volta in appello una scrittura privata prodotta in primo grado, l'appellato può proporre l'istanza di verificazione nella comparsa di costituzione depositata entro la prima udienza del gravame: tale istanza è tempestiva.
  • L'istanza di verificazione ha natura essenzialmente istruttoria e strumentale all'utilizzo a fini decisori di un documento già prodotto in primo grado; perciò non si equipara a un gravame incidentale soggetto alla decadenza prevista dall'art. 343 c.p.c.
  • La proposizione in appello di nuovi mezzi di prova è normalmente preclusa, ma è ammessa se strettamente funzionale a un disconoscimento della scrittura già prodotta in primo grado e presentata con la prima difesa utile (costituzione dell'appellato).
  • È onere della parte che invoca la validità di una notifica dimostrare la regolarità della stessa; in caso di disconoscimento è necessario per l'altra parte attivare tempestivamente il procedimento di verificazione per rendere utilizzabile il documento.
  • Per evitare contestazioni di tardività è buona prassi, quando si producono in primo grado documenti rilevanti, indicare chiaramente le elezioni di domicilio e predisporre la verificazione non appena la controparte effettua il disconoscimento (o, se possibile, proporla nella prima difesa utile in grado di gravame).
  • Se il disconoscimento è stato già effettuato in primo grado, la verificazione proposta per la prima volta in appello è in genere inammissibile: la tempestività dipende dalla fase processuale in cui è avvenuto il disconoscimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.