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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19067/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tema impugnava la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile in solido con la venditrice (Bazzurri) per la posa di piastrelle con finiture diverse. I motivi principali di ricorso erano: (i) mancanza o apparente insufficienza di motivazione; (ii) travisamento delle prove e contraddizione tra quanto affermato in sentenza e le dichiarazioni rese in interrogatorio formale e testimonianze; (iii) errata qualificazione e valutazione delle eccezioni di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; (iv) censura sulla responsabilità dell'appaltatore TEMA in base alla diversa valutazione delle risultanze tecniche; (v) censura sul riparto delle spese di giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (insufficienza motivazionale) ma ha accolto il terzo motivo principale relativo al travisamento delle prove: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato la responsabilità di Tema su fatti decisivi (segnalazioni dei Pizzingrilli ai posatori, visibilità delle difformità durante la posa) senza indicare in che modo tali fatti fossero emersi dalle risultanze istruttorie, omettendo l'esame di testimonianze e interrogatori formali contrarie. Perciò la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame. Inoltre la Cassazione ha ritenuto erronea la qualificazione come inammissibile dell'eccezione relativa al concorso di colpa degli acquirenti (art. 1227 c.c.) e ha accolto, per quanto di ragione, i ricorsi incidentali di Bazzurri e di Panariagroup sul punto, disponendo che il giudice del rinvio esamini anche tale questione. È stata altresì respinta la richiesta di interruzione del processo per il fallimento di Tema e rigettata l'eccezione di improcedibilità legata al mancato deposito della relata di notifica (essendo la relata disponibile agli atti per averla prodotta i controricorrenti). Sulla ripartizione definitiva delle responsabilità e sulle spese si pronuncerà il giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. comma 1 n. 5

    art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Limiti al sindacato di Cassazione sulla valutazione delle prove; tuttavia il travisamento del fatto probatorio decisivo è sindacabile se il vizio emerge dal testo della decisione e riguarda fatti sostanziali.

  • art. 1227 cod. civ.

    art. 1227 c.c., co.1 e co.2

    Distinzione tra co.1 (concorso di colpa che incide sulla causalità: va valutato anche d'ufficio e costituisce difesa sulla causalità) e co.2 (solo aggravamento del danno); il giudice del rinvio dovrà esaminare la questione come dedotta dalle parti.

  • art. 360 cod. proc. civ. comma 1 n. 4

    art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Censura per vizio di motivazione: la Cassazione interviene solo per gravi anomalie della motivazione (mancanza materiale, apparente, contraddittoria o incomprensibile).

  • art. 299 cod. proc. civ.

    Il sopravvenuto fallimento di una delle parti non comporta l'interruzione del processo di cassazione, trattandosi di procedimento ad impulso d'ufficio.

  • art. 369 cod. proc. civ. comma 2 n. 2

    art. 369, co.2, n.2 c.p.c.

    L'eventuale mancato deposito della relata di notifica da parte del ricorrente non determina improcedibilità se la relata è comunque disponibile agli atti perché prodotta dal controricorrente.

  • art. 348-ter cod. proc. civ. comma 4

    art. 348-ter, co.4 c.p.c.

    Norma di limitazione del sindacato in Cassazione su taluni punti; la Corte ha valutato la sua applicabilità ratione temporis e la non ostatività al riesame per il travisamento contestato.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Rilevata nella doglianza relativa al pagamento delle spese di grado d'appello; la questione è stata rinviata al giudice di rinvio per la decisione secondo il nuovo esito.

Massime di principio

  • In Cassazione il motivo per travisamento delle prove (art. 360, n.5) è ammissibile quando il ricorrente indica puntualmente incongruenze tra la ricostruzione fattuale della sentenza e le risultanze di interrogatori o testimonianze: se provato, ciò può comportare la cassazione e il rinvio per nuovo accertamento.
  • La distinzione tra art. 1227 co.1 e co.2 c.c. è cruciale: il co.1 (concorso di colpa nella causazione) è una difesa che il giudice deve valutare anche d'ufficio se gli elementi di fatto sono prospettati; il co.2 riguarda solo l'aggravamento del danno.
  • Nelle vendite a catena il venditore è responsabile verso l'acquirente per merce non conforme; il venditore può esercitare la manleva/azione di regresso nei confronti del produttore, ma l'esito dipende dalla prova della diligenza nelle verifiche (es. controllo bolle, imballaggi, scatole).
  • L'appaltatore/posatore ha l'obbligo di diligenza professionale: deve eseguire controlli visivi/tattili e verifiche sugli imballi quando le differenze sono percepibili; la valutazione della sua responsabilità è fattuale e richiede accurato esame probatorio.
  • Il fallimento di una parte intervenuto in corso di Cassazione non interrompe il procedimento di legittimità.
  • La mancata produzione da parte del ricorrente della relata di notifica non determina improcedibilità se la relata è comunque acquisita agli atti per averla prodotta la controparte.
  • Se la Corte di merito travisa o omette di esaminare fatti decisivi, la Cassazione può cassare e rinviare; il giudice del rinvio dovrà rinnovare l'esame delle prove, valutare il concorso di colpa e rideterminare responsabilità e spese.

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