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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17233/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società per quattro contestazioni: indeducibilità di costi per operazioni infragruppo in tema di transfer pricing, indeducibilità di ulteriori costi ex art. 103, comma 3, TUIR, omessa tassazione di dividendi ex art. 89, comma 3, TUIR e indebito utilizzo di perdite pregresse ex art. 84, comma 1, TUIR. In primo e secondo grado vi erano state pronunce parzialmente favorevoli alla società e parzialmente favorevoli all'ufficio. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, denunciando: nullità della sentenza d'appello per difetto di esposizione dei fatti e del processo; nullità per mancanza di motivazione sul primo rilievo; violazione delle norme sul transfer pricing; omessa o insufficiente motivazione sul terzo rilievo; violazione dell'art. 89, comma 3, TUIR; nullità della sentenza per difetto di motivazione sul secondo rilievo e sulle sanzioni. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con sette motivi, deducendo: omessa pronuncia su motivi di appello sul transfer pricing; violazione delle norme sul transfer pricing e della convenzione contro le doppie imposizioni per il mancato riconoscimento del metodo RPM; erroneo riconoscimento del metodo TNMM; illegittimità della conferma parziale del rilievo sulle perdite pregresse; illegittimità delle sanzioni per errore sul fatto; erronea esclusione dell'esimente per errore di diritto; illegittima maggiorazione delle sanzioni per recidiva. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti depositavano atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, dando atto dell'intervenuta definizione della pretesa fiscale in autotutela e del pagamento delle somme rideterminate.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale depositata dall'Agenzia delle Entrate e della successiva rinuncia al ricorso incidentale depositata dalla società. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo se la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza, senza necessità di accettazione. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese per la concorde richiesta delle parti e la complessità della controversia, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo se la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza, senza necessità di accettazione.
  • L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; pertanto la rinuncia al ricorso non è atto accettizio.
  • Quando entrambe le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi dopo la definizione sostanziale della pretesa e il pagamento delle somme rideterminate, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e può compensare le spese in ragione della concorde richiesta e della complessità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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