Cassazione Civile, Ordinanza n. 17233/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società per quattro contestazioni: indeducibilità di costi per operazioni infragruppo in tema di transfer pricing, indeducibilità di ulteriori costi ex art. 103, comma 3, TUIR, omessa tassazione di dividendi ex art. 89, comma 3, TUIR e indebito utilizzo di perdite pregresse ex art. 84, comma 1, TUIR. In primo e secondo grado vi erano state pronunce parzialmente favorevoli alla società e parzialmente favorevoli all'ufficio. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, denunciando: nullità della sentenza d'appello per difetto di esposizione dei fatti e del processo; nullità per mancanza di motivazione sul primo rilievo; violazione delle norme sul transfer pricing; omessa o insufficiente motivazione sul terzo rilievo; violazione dell'art. 89, comma 3, TUIR; nullità della sentenza per difetto di motivazione sul secondo rilievo e sulle sanzioni. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con sette motivi, deducendo: omessa pronuncia su motivi di appello sul transfer pricing; violazione delle norme sul transfer pricing e della convenzione contro le doppie imposizioni per il mancato riconoscimento del metodo RPM; erroneo riconoscimento del metodo TNMM; illegittimità della conferma parziale del rilievo sulle perdite pregresse; illegittimità delle sanzioni per errore sul fatto; erronea esclusione dell'esimente per errore di diritto; illegittima maggiorazione delle sanzioni per recidiva. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti depositavano atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, dando atto dell'intervenuta definizione della pretesa fiscale in autotutela e del pagamento delle somme rideterminate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale depositata dall'Agenzia delle Entrate e della successiva rinuncia al ricorso incidentale depositata dalla società. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo se la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza, senza necessità di accettazione. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese per la concorde richiesta delle parti e la complessità della controversia, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Richiamato solo per inquadrare i motivi di ricorso principale e incidentale, senza statuizioni di merito sulle singole censure.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione e di esposizione dei fatti.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, dedotta come violata.
Richiamato ai fini della censura di carenza motivazionale.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione.
art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986
Norma invocata nei motivi sul transfer pricing.
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986
Norma invocata nei motivi sul transfer pricing e sui rapporti infragruppo.
art. 89, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata in relazione all'omessa tassazione dei dividendi.
art. 84, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata nella descrizione del quarto rilievo dell'avviso di accertamento, relativo all'utilizzo di perdite pregresse.
art. 103, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata nella descrizione del secondo rilievo dell'avviso di accertamento, relativo a costi indeducibili.
art. 21-octies, comma 1, L. n. 241 del 1990
Invocato per sostenere l'illegittimità della conferma parziale del rilievo sulle perdite pregresse e della pretesa invalidità derivata.
Richiamato in tema di presunzioni e di esimente dell'errore sul fatto rispetto alle sanzioni.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato con riferimento all'esimente per errore di diritto e alla disciplina sanzionatoria.
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla società a sostegno dell'esimente e della non punibilità per incertezza normativa/errore.
Richiamato quale norma sul potere del giudice tributario in materia di sanzioni.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato con riguardo alla conferma della maggiorazione del 10% per recidiva.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la modifica dell'art. 375 c.p.c. e l'introduzione dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016.
La Corte afferma che non si applica al giudizio di cassazione, sicché la rinuncia non richiede accettazione della controparte.
art. 13, comma 1-quater
Richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo se la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza, senza necessità di accettazione.
- L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; pertanto la rinuncia al ricorso non è atto accettizio.
- Quando entrambe le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi dopo la definizione sostanziale della pretesa e il pagamento delle somme rideterminate, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e può compensare le spese in ragione della concorde richiesta e della complessità della controversia.
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