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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18978/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui è stato richiesto ai contribuenti il pagamento di un'imposta di registro, oltre accessori, dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale civile. I contribuenti avevano impugnato l'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale e poi in appello, ma i giudici di merito avevano respinto le loro doglianze. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi di ricorso per violazione di varie disposizioni in materia di notificazione/validità dell'atto, motivazione degli atti tributari e disciplina della riscossione. Tuttavia, nel frattempo, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia, rappresentando che la cartella era stata definita in via agevolata mediante rottamazione quater, su adesione presentata da una coobbligata solidale. La Corte ha quindi esaminato preliminarmente la rinuncia e l'ha ritenuta espressione inequivoca del venir meno dell'interesse al ricorso; la rinuncia risultava notificata alle parti costituite. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato le spese dell'intero processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata alle parti costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non richiede l'accettazione della controparte, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto, altrimenti produce comunque il venir meno dell'interesse al ricorso e può condurre all'inammissibilità.
  • Se la rinuncia al ricorso per cassazione è ritualmente notificata, essa determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché si tratta di una disposizione di natura tributaria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate ove ricorrano le condizioni valutate dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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