Cassazione Civile, Ordinanza n. 18978/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui è stato richiesto ai contribuenti il pagamento di un'imposta di registro, oltre accessori, dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale civile. I contribuenti avevano impugnato l'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale e poi in appello, ma i giudici di merito avevano respinto le loro doglianze. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi di ricorso per violazione di varie disposizioni in materia di notificazione/validità dell'atto, motivazione degli atti tributari e disciplina della riscossione. Tuttavia, nel frattempo, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia, rappresentando che la cartella era stata definita in via agevolata mediante rottamazione quater, su adesione presentata da una coobbligata solidale. La Corte ha quindi esaminato preliminarmente la rinuncia e l'ha ritenuta espressione inequivoca del venir meno dell'interesse al ricorso; la rinuncia risultava notificata alle parti costituite. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato le spese dell'intero processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata alle parti costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato dai ricorrenti per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei sei motivi di ricorso.
Norma richiamata dai ricorrenti nel primo motivo.
Norma richiamata dai ricorrenti nel primo motivo.
art. 50 del d.P.R. n. 601 del 1973
Norma richiamata dai ricorrenti nel primo motivo.
Norma richiamata dai ricorrenti nel primo motivo.
art. 21-septies della l. n. 241 del 1990
Norma richiamata dai ricorrenti nel primo motivo.
art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 249 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008
Norma richiamata dai ricorrenti nel primo motivo.
art. 60, comma 2, del d.P.R. n. 63 del 1972
Norma richiamata dai ricorrenti nel secondo motivo; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.
art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000
Norma richiamata dai ricorrenti nel secondo motivo.
art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata dai ricorrenti nel terzo motivo.
art. 7 della l. n. 212 del 2000
Norma richiamata dai ricorrenti nel quarto e quinto motivo.
art. 3 della l. n. 241 del 1990
Norma richiamata dai ricorrenti nel quinto motivo.
art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata dai ricorrenti nel sesto motivo.
artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
Norme richiamate dai ricorrenti nel sesto motivo.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con le formalità prescritte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non richiede l'accettazione della controparte, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto, altrimenti produce comunque il venir meno dell'interesse al ricorso e può condurre all'inammissibilità.
- Se la rinuncia al ricorso per cassazione è ritualmente notificata, essa determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché si tratta di una disposizione di natura tributaria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate ove ricorrano le condizioni valutate dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18825/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18826/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18827/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18828/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2025 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →