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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09047/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La Direzione Provinciale aveva effettuato un controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione IRES relativa al 2009 di una società immobiliare, disconoscendo la detrazione per spese di riqualificazione energetica sostenute su un immobile di proprietà poi concesso in locazione alla tenenza di Tirano della Guardia di Finanza. A seguito del recupero a tassazione fu emessa cartella esattoriale, annullata in primo grado e poi confermata in appello dalla CTR Lombardia, la quale ritenne spettante la detrazione ai sensi dell'art. 1, commi 345 e 348/349, L. n. 296 del 2006 e della circolare n. 36/E del 2001. In cassazione l'Agenzia denunciava, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della disciplina sull'agevolazione per sostenere che le società commerciali possono beneficiarne solo per interventi su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'impresa e non anche su immobili semplicemente locati a terzi.

La decisione

La Corte non esamina il merito della doglianza sull'agevolazione fiscale perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della notificazione del ricorso per cassazione. Il ricorso era stato notificato a mezzo posta, ma nell'originale depositato non era presente l'avviso di ricevimento del piego raccomandato; tale documento è ritenuto l'unico idoneo a provare l'avvenuta consegna, la data e il destinatario della notifica. Poiché la parte intimata non ha svolto difese e l'avviso non è stato depositato entro il termine consentito per i documenti relativi all'ammissibilità, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte è rimasta intimata e non ha resistito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è documento essenziale e non surrogabile: senza di esso non è provata la rituale notificazione dell'atto al destinatario.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento determina l'inammissibilità del ricorso quando l'intimato non svolga attività difensiva, poiché non è possibile colmare il difetto con termine per deposito né disporre la rinnovazione della notifica se non vi è una notificazione nullamente avvenuta ma documentabile.
  • I documenti che attengono all'ammissibilità dell'impugnazione possono essere depositati fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale; il loro mancato deposito nel termine è preclusivo della decisione nel merito.
  • La prova della notificazione postale richiede non solo la spedizione del piego, ma anche la dimostrazione dell'effettiva consegna, della data di consegna e dell'identità del consegnatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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