Cassazione Civile, Ordinanza n. 05611/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Due comproprietari di immobili hanno impugnato avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009-2013, fondati su una rendita catastale notificata a uno solo dei comproprietari e in epoca successiva alla notifica degli avvisi, lamentando anche la mancata motivazione sul diniego dell’esenzione richiesta. Il giudizio di merito si è concluso con il rigetto in primo grado e con un accoglimento solo parziale in appello, limitato a interessi e sanzioni, mentre il tributo è stato confermato. Successivamente la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione originario perché ritenuto non depositato nei termini. I contribuenti hanno quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo che il ricorso era stato tempestivamente depositato ma inserito per errore in altro fascicolo. Ottenuta la revocazione, hanno insistito anche sui motivi del ricorso originario: violazione delle norme sulla decorrenza della rendita catastale e dell’ICI, nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/illogica, e violazione degli obblighi di motivazione dell’avviso in relazione all’esenzione non riconosciuta.
La decisione
La Corte ha accolto la revocazione, revocando l’ordinanza n. 17784/2022 che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per cassazione, perché l’errore processuale derivava da un disguido di cancelleria non imputabile ai ricorrenti e il ricorso risultava ritualmente depositato, ancorché inserito in altro fascicolo. Esaminati poi i motivi dell’originario ricorso per cassazione, li ha rigettati/in parte dichiarati inammissibili: il secondo motivo è stato rigettato perché la motivazione della sentenza di merito consentiva di comprendere i presupposti fattuali; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza di appello era sorretta da due rationes decidendi autonome, non adeguatamente censurate entrambe; il primo è stato rigettato perché, in tema di ICI, la rettifica della rendita catastale operata a seguito di procedura DOCFA decorre dalla richiesta del contribuente per i periodi successivi alla denuncia di variazione, indipendentemente dalla successiva notifica del provvedimento. È stata quindi confermata la debenza del tributo e disposta la compensazione delle spese per metà, con condanna dei ricorrenti per l’altra metà.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione dell’ordinanza della Cassazione per errore di fatto
l’errore revocatorio è configurabile anche quando l’atto ritualmente depositato sia finito per mero disguido in un diverso fascicolo d’ufficio
la declaratoria di improcedibilità per mancato deposito del ricorso è stata revocata perché il ricorso risultava in realtà tempestivamente depositato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per censurare la violazione di legge in relazione alla disciplina ICI e alla motivazione dell’avviso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per dedurre la nullità della sentenza di merito per motivazione contraddittoria o mancante
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non essendo stato proposto uno specifico motivo, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è stato rivalutato in cassazione
la nullità per difetto di motivazione è esclusa quando dalla sentenza siano comprensibili i fatti posti a base della decisione
invocato dai ricorrenti per contestare la decorrenza della rendita catastale ai fini ICI
richiamato in relazione alla disciplina dell’ICI e alla decorrenza dell’imposizione sulla base della rendita catastale
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992
norma sull’esenzione ICI la cui mancata applicazione era contestata dai contribuenti
richiamato per il contenuto dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi
richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo
art. 1, commi 161 e 162, legge n. 296 del 2006
richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione e disciplina degli avvisi di accertamento
richiamato per evidenziare che l’inserimento materiale degli atti nel fascicolo dipende dalla cancelleria, non dalla parte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio/contributo unificato dovuto in caso di soccombenza
Massime di principio
- In sede di revocazione per errore di fatto, gli atti e documenti ritualmente depositati dalla parte devono essere considerati atti di causa anche se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, siano stati inseriti in un fascicolo d’ufficio diverso da quello corretto.
- La parte che ha tempestivamente e ritualmente depositato un atto processuale può legittimamente confidare che tale deposito produca i suoi effetti e sia valutato dal giudice; l’errore della cancelleria non può essere riversato sulla parte.
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte specificamente.
- La nullità della sentenza per difetto o contraddittorietà della motivazione ricorre solo quando la motivazione sia tale da impedire l’individuazione dei presupposti di fatto della decisione; non basta la mera non condivisione della ricostruzione del giudice di merito.
- In materia di ICI, la rettifica della rendita catastale conseguente a procedura DOCFA opera per i periodi successivi alla denuncia di variazione presentata dal contribuente, senza che rilevi la sola data di successiva notifica del provvedimento definitivo.
- In cassazione non può essere rivalutato l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito se non sia dedotto un vizio di omesso esame nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05488/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05490/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05501/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →