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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05611/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

Due comproprietari di immobili hanno impugnato avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009-2013, fondati su una rendita catastale notificata a uno solo dei comproprietari e in epoca successiva alla notifica degli avvisi, lamentando anche la mancata motivazione sul diniego dell’esenzione richiesta. Il giudizio di merito si è concluso con il rigetto in primo grado e con un accoglimento solo parziale in appello, limitato a interessi e sanzioni, mentre il tributo è stato confermato. Successivamente la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione originario perché ritenuto non depositato nei termini. I contribuenti hanno quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo che il ricorso era stato tempestivamente depositato ma inserito per errore in altro fascicolo. Ottenuta la revocazione, hanno insistito anche sui motivi del ricorso originario: violazione delle norme sulla decorrenza della rendita catastale e dell’ICI, nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/illogica, e violazione degli obblighi di motivazione dell’avviso in relazione all’esenzione non riconosciuta.

La decisione

La Corte ha accolto la revocazione, revocando l’ordinanza n. 17784/2022 che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per cassazione, perché l’errore processuale derivava da un disguido di cancelleria non imputabile ai ricorrenti e il ricorso risultava ritualmente depositato, ancorché inserito in altro fascicolo. Esaminati poi i motivi dell’originario ricorso per cassazione, li ha rigettati/in parte dichiarati inammissibili: il secondo motivo è stato rigettato perché la motivazione della sentenza di merito consentiva di comprendere i presupposti fattuali; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza di appello era sorretta da due rationes decidendi autonome, non adeguatamente censurate entrambe; il primo è stato rigettato perché, in tema di ICI, la rettifica della rendita catastale operata a seguito di procedura DOCFA decorre dalla richiesta del contribuente per i periodi successivi alla denuncia di variazione, indipendentemente dalla successiva notifica del provvedimento. È stata quindi confermata la debenza del tributo e disposta la compensazione delle spese per metà, con condanna dei ricorrenti per l’altra metà.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di revocazione per errore di fatto, gli atti e documenti ritualmente depositati dalla parte devono essere considerati atti di causa anche se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, siano stati inseriti in un fascicolo d’ufficio diverso da quello corretto.
  • La parte che ha tempestivamente e ritualmente depositato un atto processuale può legittimamente confidare che tale deposito produca i suoi effetti e sia valutato dal giudice; l’errore della cancelleria non può essere riversato sulla parte.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte specificamente.
  • La nullità della sentenza per difetto o contraddittorietà della motivazione ricorre solo quando la motivazione sia tale da impedire l’individuazione dei presupposti di fatto della decisione; non basta la mera non condivisione della ricostruzione del giudice di merito.
  • In materia di ICI, la rettifica della rendita catastale conseguente a procedura DOCFA opera per i periodi successivi alla denuncia di variazione presentata dal contribuente, senza che rilevi la sola data di successiva notifica del provvedimento definitivo.
  • In cassazione non può essere rivalutato l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito se non sia dedotto un vizio di omesso esame nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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