Cassazione Civile, Ordinanza n. 19295/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un accertamento sintetico dei redditi per l'anno d'imposta 2008 fondato su indici di capacità contributiva. La CTP aveva accolto il ricorso introduttivo e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che il contribuente avesse fornito prova contraria ex art. 38 del DPR 600/1973 dimostrando la disponibilità di risorse finanziarie detenute all'estero e oggetto di adesione allo "scudo fiscale". L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse attribuito alla difesa del contribuente una pretesa efficacia preclusiva dello scudo fiscale non dedotta; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 14 del D.L. 350/2001 e 13 del D.L. 78/2009, sostenendo che lo scudo fiscale invocato riguardava la disciplina del D.L. 350/2001 e non poteva spiegare effetti preclusivi sull'accertamento relativo al 2008; 3) violazione degli artt. 3 e 4 del D.L. 350/2001, 38 DPR 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c., deducendo che non era stata provata documentalmente l'effettiva utilizzazione delle disponibilità finanziarie estere per coprire le spese indice di capacità contributiva; 4) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 36 D.Lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse indicato analiticamente la documentazione posta a base della decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 2-ter, del D.L. 119/2018, depositando domanda e quietanza di pagamento; non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né intervenuto diniego della definizione, la Corte ha rilevato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6, comma 2-ter, del D.L. 119/2018 e del pagamento integrale dell'importo dovuto. Poiché entro il termine del 31 dicembre 2020 non è stata presentata istanza di trattazione e non risulta alcun diniego della definizione impugnato, il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'accertamento sintetico e della prova contraria richiesta al contribuente per dimostrare la disponibilità di risorse idonee a giustificare le spese indice di capacità contributiva.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma processuale richiamata per veicolare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Invocato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su questione non devoluta al giudice di merito.
Richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione delle risultanze di causa e delle circostanze pacifiche tra le parti.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'estensione degli effetti dello scudo fiscale al periodo d'imposta accertato.
Richiamato insieme al D.L. 350/2001 nel quadro delle norme invocate sull'efficacia dello scudo fiscale.
Richiamati come disciplina dello scudo fiscale e della relativa efficacia preclusiva, contestata dalla ricorrente.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova circa la disponibilità e l'utilizzo delle risorse finanziarie.
Richiamati in tema di presunzioni, per contestare l'accertamento della CTR sulla prova contraria offerta dal contribuente.
Invocato per lamentare la asserita insufficienza o mancanza di motivazione della sentenza tributaria.
art. 6, comma 2-ter, D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018
Norma sulla definizione agevolata cui il contribuente ha aderito nel corso del giudizio, con effetto estintivo del processo in assenza di diniego o istanza di trattazione.
art. 6, comma 13, D.L. 119/2018
Richiamato per indicare il termine entro il quale le parti potevano chiedere la trattazione e l'assenza della quale ha comportato l'estinzione del processo.
Richiamato per la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza dopo la verifica della definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata che comporti il pagamento integrale dell'importo dovuto, in assenza di diniego della definizione e di istanza di trattazione nel termine stabilito, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche in cassazione.
- Quando il processo si estingue per effetto di una definizione agevolata sopravvenuta, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della decisione impugnata.
- Nel giudizio tributario sull'accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente può fondarsi sulla dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie idonee a giustificare gli indici di capacità contributiva, ma nella decisione qui esaminata tale tema non viene scrutinato nel merito per l'intervenuta estinzione del processo.
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