Cassazione Civile, Ordinanza n. 25184/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata accreditata per il pagamento di fatture relative a prestazioni riabilitative rese nel mese di dicembre 2008 in regime di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale. L’ASL ha proposto opposizione deducendo che, per la branca riabilitazione, era stato superato il tetto di spesa programmato dalla Regione Campania e che, quindi, le prestazioni eccedenti non erano remunerabili. Il tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto, ritenendo che il mancato superamento del tetto di spesa fosse elemento costitutivo del credito della struttura. In appello la struttura ha sostenuto che l’onere della prova del superamento del tetto gravasse sull’ASL, che la nota di addebito e la delibera aziendale prodotte a supporto fossero tardive o comunque non comunicate, e che la regressione tariffaria non potesse incidere senza un completo monitoraggio e senza indicazione della data precisa dello sforamento. In cassazione ha articolato tre motivi: nullità della sentenza per violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. per avere la Corte d’appello valorizzato documenti asseritamente prodotti tardivamente; violazione della normativa contrattuale e regionale sulla regressione tariffaria e degli artt. 1374, 1175, 1375, 2697 e 116 c.p.c.; erroneità della decisione per avere ritenuto legittima la regressione retroattiva e irrilevante il difetto di monitoraggio e di comunicazione dello sforamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in fatto, che i documenti decisivi erano già stati prodotti nel giudizio di primo grado, sicché non vi era alcuna violazione dell’art. 345 c.p.c. per tardiva produzione in appello. Ha poi ribadito che, in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo del pagamento e la relativa prova grava sull’ASL/debitore, mentre il mancato superamento del tetto non è fatto costitutivo del credito della struttura. Ha inoltre affermato che la mancata o tardiva comunicazione del superamento, così come il ritardo nel monitoraggio, non incidono sul diritto al pagamento, poiché la regressione tariffaria discende dal vincolo legale di spesa e dalla programmazione sanitaria. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso il diritto della struttura alla remunerazione delle prestazioni oltre il tetto.
Norme richiamate
La questione della tardiva produzione documentale è stata esclusa in fatto, perché i documenti risultavano già prodotti in primo grado; quindi non è stata ravvisata alcuna violazione della norma sulle preclusioni probatorie in appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 26 l. 23 dicembre 1978, n. 833
È richiamato come base normativa delle prestazioni di riabilitazione erogate tramite convenzioni con strutture esterne al SSN.
È richiamato per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per i livelli essenziali di assistenza.
art. 12 d.lgs. n. 502 del 1992
È richiamato in relazione alla ripartizione del fondo sanitario nazionale e alla cornice finanziaria della programmazione.
art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997
Le Regioni devono individuare preventivamente limiti massimi annuali di spesa per le strutture sanitarie pubbliche e private.
art. 39 d.lgs. n. 446 del 1997
È richiamato per la ripartizione annuale delle quote del fondo sanitario nazionale a titolo di acconto.
L’onere della prova del fatto impeditivo del pagamento, cioè il superamento del tetto di spesa, grava sull’ASL debitore.
È invocato dal ricorrente per sostenere l’integrazione del contratto con la disciplina regionale, ma la Corte ritiene prevalente il vincolo legale di spesa.
È invocato in chiave di correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma non incide sul principio del tetto di spesa come limite alla remunerazione.
È invocato per la buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la Corte esclude che il ritardo nel monitoraggio o nella comunicazione impedisca la regressione tariffaria.
È richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta infondata.
È evocato dal ricorrente quale parametro motivazionale, ma non conduce all’annullamento della sentenza.
È richiamato dal ricorrente sul piano della motivazione, senza esito favorevole.
Massime di principio
- In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo del pagamento e la relativa prova incombe sull’ASL o sull’ente debitore, non sulla struttura che agisce per il corrispettivo.
- Il mancato superamento del tetto di spesa non è elemento costitutivo del credito della struttura accreditata; il diritto alla remunerazione sussiste solo entro il limite di spesa programmato e legalmente vincolante.
- La tardiva o mancata comunicazione del superamento del tetto di spesa, così come eventuali ritardi nel monitoraggio tecnico, non incidono sul diritto al pagamento delle prestazioni eccedenti, poiché la regressione tariffaria discende direttamente dal vincolo pubblico di contenimento della spesa sanitaria.
- In materia sanitaria convenzionata, i tetti di spesa possono essere determinati anche in corso d’anno con efficacia retroattiva, senza che ciò comporti di per sé illegittimità, purché si resti nella cornice della programmazione finanziaria prevista dalla legge.
- Le clausole convenzionali e i principi di buona fede non possono prevalere sul vincolo legale di spesa e sulla necessità di garantire l’equilibrio finanziario del sistema sanitario pubblico.
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