Cassazione Civile, Ordinanza n. 37200/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione l'IVA detratta per l'anno 2007, oltre interessi e sanzioni, ritenendo soggettivamente inesistenti alcune operazioni di acquisto di merce. Secondo l'Amministrazione, la società contribuente avrebbe partecipato a una falsa triangolazione: la merce sarebbe stata effettivamente ceduta da un fornitore, ma le fatture sarebbero state emesse da una società interposta qualificata come cartiera. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, valorizzando anomalie documentali e il carattere fittizio dell'intermediaria, e ritenendo non assolto l'onere probatorio contrario della contribuente. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) invocava l'efficacia di una successiva sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante ex art. 654 c.p.p.; 2) denunciava violazione delle norme IVA, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2729 c.c., dello Statuto del contribuente e del diritto unionale, sostenendo che la CTR non avesse verificato, con elementi oggettivi, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte sua; 3) deduceva omesso esame di fatti decisivi relativi a cessioni di crediti che avrebbero giustificato i pagamenti al fornitore effettivo; 4) lamentava nullità della sentenza per carenza dello svolgimento del processo e violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario mediante elementi oggettivi e specifici; la CTR si era invece limitata ad affermare l'indetraibilità per la sola divergenza tra cedente effettivo e fatturante.
Norme richiamate
La sentenza penale di assoluzione può essere invocata nel giudizio civile o tributario solo nei limiti della sua efficacia, ma nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di produzione del giudicato e perché la pronuncia penale era richiamata solo per dimostrare i fatti, non una regula iuris vincolante.
La prova della formazione del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita dell'attestato di cancelleria.
Nel giudizio di cassazione non è ammissibile la produzione della sentenza penale passata in giudicato quando essa è invocata solo per accertare fatti materiali e non per far valere una regola giuridica vincolante.
Richiamato dal ricorrente per contestare la negazione della detrazione IVA.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina delle fatture e della detrazione IVA.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina IVA applicata dall'Ufficio.
Richiamato dal ricorrente per contestare il recupero dell'IVA indebitamente detratta.
La Corte richiama il principio del riparto dell'onere della prova: grava sull'Amministrazione provare la fittizietà soggettiva e la consapevolezza del contribuente, poi sul contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza.
La prova della consapevolezza del contribuente può essere data anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, fondate su elementi oggettivi e specifici.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione delle regole di motivazione e trasparenza dell'atto impositivo.
art. 17, par. 2, VI Direttiva n. 77/388/CEE
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA e ai limiti derivanti da operazioni fraudolente.
art. 242 Direttiva 2006/112/CE
Richiamato in relazione alla disciplina unionale dell'IVA e della detrazione.
art. 267 TFUE
Richiamato per il rinvio alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato nel quarto motivo per la lamentata carenza di motivazione formale della sentenza tributaria.
Massime di principio
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo che il soggetto fatturante sia fittizio, ma anche che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode o evasione dell'imposta.
- La conoscenza o conoscibilità della frode può essere desunta anche tramite presunzioni, ma tali elementi devono essere oggettivi, specifici, gravi, precisi e concordanti; non basta il mero riscontro della divergenza tra cedente effettivo e emittente della fattura.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare il coinvolgimento nell'operazione fraudolenta.
- La regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a dimostrare la buona fede del contribuente né a escludere la sua partecipazione consapevole alla frode.
- Nel giudizio di cassazione, la produzione di un giudicato esterno richiede la dimostrazione certa della sua formazione e, quando si invochi una sentenza penale, occorre il relativo attestato di cancelleria; inoltre la sentenza penale non è producibile se richiamata solo per accertare fatti materiali e non una regola giuridica vincolante.
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