Cassazione Civile, Ordinanza n. 04732/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale per l'anno 2013, relativa a Irpef, interessi e sanzioni, emessa per omesso versamento di parte delle somme dovute, in particolare per il mancato pagamento della seconda rata di una rateizzazione indicata nel Modello Unico 2014. Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo: 1) il difetto di motivazione dell'atto, perché privo dell'indicazione dell'imponibile, degli interessi, delle sanzioni e dei criteri di calcolo; 2) la nullità per mancanza di sottoscrizione; 3) l'omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla condanna alle spese di lite in favore di soggetti costituiti solo a mezzo funzionari e non avvocati. La CTR aveva rigettato l'appello confermando il primo giudice, ritenendo legittima la cartella. In cassazione il ricorrente ha riproposto tali tre motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: quanto alla motivazione della cartella, ha applicato il principio secondo cui, nei controlli automatizzati, è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e, per gli interessi, l'indicazione della base normativa e della decorrenza, non essendo necessaria la specificazione dei singoli tassi e delle modalità di calcolo; nel caso concreto la CTR aveva accertato che il contribuente era in grado di comprendere la pretesa, compresi accessori e interessi. Quanto alla sottoscrizione, ha ribadito che la sua mancanza non invalida la cartella quando l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'ente emittente e il modello ministeriale non prevede la firma dell'esattore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto o allegato l'atto di appello nelle parti rilevanti, impedendo il controllo sull'asserita omessa pronuncia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenuta consolidazione della giurisprudenza sulla motivazione della cartella in tema di interessi; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
nei controlli automatizzati la pretesa può essere espressa mediante richiamo alla dichiarazione e ai dati in essa contenuti, con motivazione semplificata della cartella
l'obbligo di motivazione è soddisfatto, nei casi considerati, dal richiamo all'atto presupposto e dalla indicazione essenziale della pretesa
la cartella deve essere motivata in modo sufficiente; per gli interessi basta indicare base normativa e decorrenza, non i singoli criteri matematici di calcolo
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
la mancata sottoscrizione non determina invalidità dell'atto quando la riferibilità all'organo emittente è certa e la legge non impone la firma
la cartella va predisposta secondo modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo intestazione e causale
l'omessa pronuncia è denunciabile solo con una puntuale e autosufficiente indicazione del fatto processuale e dell'atto rilevante
richiamato in relazione alla condanna alle spese di lite disposta dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale evocata per censurare la violazione di legge dedotta in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle cartelle di pagamento che conseguono a controlli automatizzati della dichiarazione, la motivazione è sufficiente quando il contribuente sia posto in condizione di ricostruire la pretesa attraverso i dati dichiarativi e il richiamo all'atto presupposto.
- Se la cartella riguarda anche gli interessi, l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione della base normativa degli interessi e della loro decorrenza, senza necessità di riportare i singoli tassi periodici o le modalità analitiche di calcolo.
- Quando l'atto di riscossione non è il primo atto della pretesa, l'eventuale carenza motivazionale sugli interessi determina, al più, la caducazione parziale dell'atto limitatamente a tale voce, in ossequio al principio di conservazione.
- La mancata sottoscrizione della cartella non ne comporta la nullità se l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente e il modello legale non richiede la firma.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente l'atto processuale e i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
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