Cassazione Civile, Ordinanza n. 32508/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con recupero di IRES, IRAP e IVA. In appello la Commissione tributaria regionale aveva solo in parte accolto il ricorso della contribuente, annullando alcuni rilievi e confermando il resto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697, 2727, 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse fondato l’inesistenza/inerenza dei costi di sponsorizzazione su elementi non certi o illogici; (2) violazione delle stesse norme per mancato accertamento dell’effettiva prestazione resa dalla società sportiva; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR richiamato una precedente decisione non passata in giudicato e dato rilievo a documenti e circostanze ritenute apodittiche; (4) omessa pronuncia sul rilievo relativo a costi di euro 15.000,00 spesati nel 2008 ma riferiti a prestazioni del 2009; (5) motivazione apparente in relazione a uno sbilancio di conto corrente e bilancio per euro 144.231,06; (6) motivazione carente e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 sul punto degli interessi attivi non contabilizzati su finanziamenti a soggetti terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi dalla terza alla sesta, escludendo sia la motivazione apparente sia l’omessa pronuncia, perché la sentenza della CTR esponeva un percorso argomentativo comprensibile e un rigetto implicito del rilievo sui costi di competenza. Ha inoltre dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché volti a contestare la valutazione di merito delle prove e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del controllo logico-giuridico, qui non superati. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la contribuente intimata non si è difesa.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dall’Agenzia per contestare la deducibilità/inerenza dei costi e la corretta imputazione temporale dei componenti reddituali; la Corte non entra nel merito per i motivi dichiarati inammissibili
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per contestare la detrazione/affermazione di costi e operazioni ai fini IVA; la Corte non lo applica nel merito perché i motivi sono inammissibili
la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti solo la valutazione del materiale istruttorio
richiamato in tema di presunzioni; la censura non è ammissibile se mira a sostituire la valutazione di merito con una diversa lettura degli indizi
le presunzioni sono censurabili in cassazione solo se il giudice qualifica e utilizza in modo logicamente incoerente gli indizi; non basta contrapporre una diversa ricostruzione fattuale
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; nel caso concreto la CTR ha esposto un percorso argomentativo sufficiente e comprensibile
non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta un rigetto implicito della domanda o del motivo non espressamente esaminato
richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. nel motivo relativo alla motivazione sui componenti reddituali; la Corte non ravvisa una violazione autonoma
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a rivalutare il fatto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per vizi processuali e motivazionali; escluso perché la motivazione della CTR non era apparente e non vi era omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte solo per escluderne l’applicazione all’Amministrazione statale
art. 111 Cost., comma 6
richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
indicata come norma omologa, nel processo civile ordinario, dell’obbligo di motivazione concisa ma esistente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la motivazione è nulla solo se sostanzialmente assente o meramente apparente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove, comprese quelle presuntive, compiuta dal giudice di merito, salvo che sia denunciabile un errore di diritto nell’applicazione delle regole sull’onere della prova o sulle presunzioni.
- La motivazione è meramente apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente una motivazione anche sintetica purché intellegibile e ancorata ai fatti di causa.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice, decidendo su altri punti della controversia, rende implicitamente incompatibile l’accoglimento del motivo non espressamente trattato.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte diversa da quella onerata; non quando la censura miri solo a contestare la credibilità o la sufficienza delle prove valutate.
- In tema di presunzioni, il vizio censurabile in cassazione ricorre solo se il giudice utilizza indizi che egli stesso ha qualificato come non idonei, o viceversa; non basta allegare una diversa lettura dei medesimi elementi indiziari.
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