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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32508/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con recupero di IRES, IRAP e IVA. In appello la Commissione tributaria regionale aveva solo in parte accolto il ricorso della contribuente, annullando alcuni rilievi e confermando il resto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697, 2727, 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse fondato l’inesistenza/inerenza dei costi di sponsorizzazione su elementi non certi o illogici; (2) violazione delle stesse norme per mancato accertamento dell’effettiva prestazione resa dalla società sportiva; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR richiamato una precedente decisione non passata in giudicato e dato rilievo a documenti e circostanze ritenute apodittiche; (4) omessa pronuncia sul rilievo relativo a costi di euro 15.000,00 spesati nel 2008 ma riferiti a prestazioni del 2009; (5) motivazione apparente in relazione a uno sbilancio di conto corrente e bilancio per euro 144.231,06; (6) motivazione carente e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 sul punto degli interessi attivi non contabilizzati su finanziamenti a soggetti terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi dalla terza alla sesta, escludendo sia la motivazione apparente sia l’omessa pronuncia, perché la sentenza della CTR esponeva un percorso argomentativo comprensibile e un rigetto implicito del rilievo sui costi di competenza. Ha inoltre dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché volti a contestare la valutazione di merito delle prove e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del controllo logico-giuridico, qui non superati. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la contribuente intimata non si è difesa.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dall’Agenzia per contestare la deducibilità/inerenza dei costi e la corretta imputazione temporale dei componenti reddituali; la Corte non entra nel merito per i motivi dichiarati inammissibili

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per contestare la detrazione/affermazione di costi e operazioni ai fini IVA; la Corte non lo applica nel merito perché i motivi sono inammissibili

  • art. 2697 c.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti solo la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la censura non è ammissibile se mira a sostituire la valutazione di merito con una diversa lettura degli indizi

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni sono censurabili in cassazione solo se il giudice qualifica e utilizza in modo logicamente incoerente gli indizi; non basta contrapporre una diversa ricostruzione fattuale

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; nel caso concreto la CTR ha esposto un percorso argomentativo sufficiente e comprensibile

  • art. 112 c.p.c.

    non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta un rigetto implicito della domanda o del motivo non espressamente esaminato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. nel motivo relativo alla motivazione sui componenti reddituali; la Corte non ravvisa una violazione autonoma

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a rivalutare il fatto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per vizi processuali e motivazionali; escluso perché la motivazione della CTR non era apparente e non vi era omessa pronuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte solo per escluderne l’applicazione all’Amministrazione statale

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    indicata come norma omologa, nel processo civile ordinario, dell’obbligo di motivazione concisa ma esistente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la motivazione è nulla solo se sostanzialmente assente o meramente apparente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove, comprese quelle presuntive, compiuta dal giudice di merito, salvo che sia denunciabile un errore di diritto nell’applicazione delle regole sull’onere della prova o sulle presunzioni.
  • La motivazione è meramente apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente una motivazione anche sintetica purché intellegibile e ancorata ai fatti di causa.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice, decidendo su altri punti della controversia, rende implicitamente incompatibile l’accoglimento del motivo non espressamente trattato.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte diversa da quella onerata; non quando la censura miri solo a contestare la credibilità o la sufficienza delle prove valutate.
  • In tema di presunzioni, il vizio censurabile in cassazione ricorre solo se il giudice utilizza indizi che egli stesso ha qualificato come non idonei, o viceversa; non basta allegare una diversa lettura dei medesimi elementi indiziari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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