Cassazione Civile, Ordinanza n. 10987/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo, qualificato come contributo di solidarietà, operato dalla cassa professionale sul trattamento pensionistico erogato al pensionato. I giudici di merito avevano già ritenuto illegittima la trattenuta e avevano condannato l'ente alla restituzione delle somme trattenute dal 30 settembre 2011, oltre interessi. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, L. n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, sostenendo che la disciplina richiamata legittimasse il contributo di solidarietà applicato dalla cassa; in via subordinata ha prospettato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 Cost., assumendo che l'interpretazione della normativa avrebbe ingiustificatamente reso intangibile il trattamento pensionistico anche per ragioni solidaristiche; 2) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., contestando l'applicazione della prescrizione decennale invece di quella quinquennale alle pretese restitutorie del pensionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché i due motivi erano contrari a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto dalla cassa professionale non poteva trovare fondamento nella disciplina invocata dalla ricorrente, essendo necessario un espresso fondamento legislativo per imporre prestazioni patrimoniali obbligatorie; ha inoltre confermato che, nel caso di trattenute operate sulla pensione in misura decurtata, il credito alla restituzione non era soggetto a prescrizione quinquennale ma a prescrizione decennale, mancando la liquidità ed esigibilità del credito superiore non corrisposto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, alla rifusione dell'ulteriore importo ex art. 96 c.p.c. e al versamento di somme alla controparte e alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata come parametro della dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
La Corte esclude che da tale disposizione derivi il potere della cassa di imporre un contributo di solidarietà in assenza di una base legislativa espressa.
art. 1, comma 763, ultimo periodo, L. n. 296/2006
La tempera del sistema del pro rata non basta, secondo la Corte, a fondare il potere dell'ente di imporre unilateralmente il contributo contestato.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
È richiamata nel quadro normativo invocato dalla ricorrente, ma non è ritenuta idonea a legittimare il prelievo in assenza di previsione legislativa specifica.
art. 23 Cost.
Le prestazioni patrimoniali imposte devono trovare univoco fondamento nella legge; il contributo di solidarietà è ricondotto a questo schema.
art. 3 Cost.
La censura di disparità di trattamento è respinta, perché la ratio decidendi non è l'intangibilità del trattamento pensionistico, ma la mancanza di base normativa primaria del prelievo.
art. 38 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, senza che la Corte vi ravvisi profili decisivi.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011
È valorizzato come esempio di intervento legislativo che ha delimitato presupposti e misura del contributo di solidarietà, confermando la necessità di fonte primaria.
La Corte conferma che il termine quinquennale non si applica quando il credito non sia liquido ed esigibile nella misura invocata dal pensionato.
art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970
È ritenuto non pertinente perché riferito alla disciplina delle prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS.
È la base del rito accelerato e della decisione in adunanza camerale in conformità alla proposta.
È il fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità, per contrasto con giurisprudenza consolidata.
La Corte applica la condanna a somma equitativa per la definizione del giudizio in conformità alla proposta, senza ravvisare ragioni di deroga.
La memoria non introduce elementi idonei a mutare l'orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il contributo di solidarietà imposto da una cassa previdenziale professionale, incidendo su una prestazione patrimoniale imposta, richiede una base legale espressa ai sensi dell'art. 23 Cost. e non può essere introdotto o prorogato da sola fonte regolamentare o da delibere dell'ente.
- La previsione legislativa che consente alle casse di adottare atti per l'equilibrio finanziario di lungo periodo non implica, di per sé, il potere di imporre contributi straordinari di solidarietà, se tali prelievi non sono specificamente previsti dalla legge.
- La questione della legittimità costituzionale non è fondata quando la decisione si basi non su un principio di intangibilità assoluta della pensione, ma sull'assenza di una valida fonte primaria che autorizzi il prelievo.
- In materia di ripetizione di somme trattenute sulla pensione, il termine di prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se il pensionato ha potuto riscuotere solo ratei decurtati e non l'importo pieno, il credito alla differenza non è soggetto a prescrizione breve.
- La disciplina speciale richiamata per le prestazioni INPS non è automaticamente estensibile alle prestazioni erogate da enti previdenziali privatizzati, se il relativo contesto normativo è diverso.
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