Cassazione Civile, Ordinanza n. 07351/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso a carico di un contribuente per IRPEF, IVA e IRAP. L'accertamento scaturiva da verifiche della Guardia di Finanza e da un processo verbale di constatazione che aveva rilevato la svolta duplice attività di impresa (rivestimenti di pavimenti e noleggio imbarcazioni) e tre distinti rilievi: omessa contabilizzazione di maggiori ricavi per la cessione di un contratto di leasing di un'imbarcazione, indeducibilità di una maxirata di leasing ritenuta non inerente, e indeducibilità di ulteriori costi (carburanti, lubrificanti e costi di competenza). Il contribuente aveva impugnato l'atto e poi la sentenza di primo grado, sostenendo in appello che l'Ufficio avesse fondato la pretesa su presupposti diversi da quelli considerati dal giudice di prime cure e che la decisione fosse viziata anche per travisamento dei fatti e ultrapetizione. In cassazione deduceva quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto l'appello generico/aspecifico; (3) e (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi al travisamento dei fatti e all'asserita ultrapetizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza regionale solo apparente e quindi nulla perché non consente di comprendere l'effettivo iter logico-giuridico seguito dal giudice d'appello. La CTR aveva infatti respinto l'appello con affermazioni generiche e adesive alle controdeduzioni dell'Ufficio, senza indicare in modo intelligibile quali fossero i fatti rilevanti, come fosse stato valutato il materiale probatorio e a quali specifiche riprese si riferissero i documenti richiamati. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento delle ulteriori censure. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto riguarda la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, tra cui la motivazione apparente e l'omessa pronuncia.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza o apparenza integra nullità.
art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992
Anche nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo idoneo e intelligibile.
Richiamato nel giudizio di merito come base dell'accertamento, ma la Corte di cassazione non entra nel merito della corretta qualificazione sostanziale dell'atto.
Norma evocata dal contribuente come parametro alternativo rispetto alla qualificazione dell'accertamento.
art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
La Corte assorbe la censura sulla genericità dell'appello, non essendo necessario esaminarla dopo l'accoglimento del primo motivo.
La censura di omessa pronuncia/ultrapetizione resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per la riformulazione del vizio motivazionale nell'art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti del c.d. minimo costituzionale.
Usato come criterio ermeneutico per interpretare la portata della riforma del vizio di motivazione.
Indica il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esiste formalmente ma non consente di percepire il ragionamento seguito dal giudice, lasciando all'interprete il compito di colmarne i vuoti con congetture.
- Nel processo civile e tributario, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione per relationem agli atti di parte è ammissibile solo se l'adesione del giudice è ragionata e comprensibile; non basta un richiamo generico o meramente adesivo a difese o controdeduzioni della controparte.
- Quando una sentenza si limita a formule generiche riferite indistintamente ai punti dell'accertamento e non collega le prove alle singole riprese, la decisione non soddisfa il minimo costituzionale di motivazione.
- L'accoglimento di un motivo che comporti la nullità della sentenza per motivazione apparente determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte contro la stessa decisione.
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