Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28723/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguardava la legittimità delle trattenute operate da una cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, a partire dal 2012. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima la trattenuta perché non fondata su una norma di legge, ma solo su atti regolamentari dell'ente, richiamando la riserva di legge dell'art. 23 Cost.; aveva però applicato il contributo per gli anni 2012 e 2013 nella misura dell'1% ai sensi dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, e aveva escluso la prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale. La cassa ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo sosteneva che il contributo di solidarietà fosse legittimo perché deliberato prima della maturazione del diritto a pensione e perché consentito dal quadro normativo in tema di autonomia regolamentare degli enti privatizzati; con il secondo contestava il rigetto dell'eccezione di prescrizione, invocando la prescrizione quinquennale delle somme trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato: l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; inoltre le norme invocate non legittimano tale prelievo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la prescrizione quinquennale presuppone un credito liquido ed esigibile, mentre quando è controversa la stessa misura del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto a prescrizione ordinaria decennale; analogamente non era applicabile la disciplina richiamata dalla ricorrente sulla riliquidazione pensionistica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offre argomenti per mutarlo

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'autonomia regolamentare della cassa, ma non idonei a legittimare il contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati opera entro limiti che non comprendono l'istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    novella richiamata come interpretata dalla giurisprudenza nel senso che non attribuisce alla cassa il potere di istituire il contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    norma di interpretazione autentica rilevante solo per atti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati all'equilibrio finanziario a lungo termine, non per il contributo di solidarietà in esame

  • art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    invocato per legittimare interventi degli enti previdenziali, ma riferito a misure finalizzate all'equilibrio finanziario di lungo termine, non al contributo straordinario di solidarietà

  • artt. 2, 3 e 38 Cost.

    richiamati nel ricorso e nella motivazione sulla tutela previdenziale e sull'assetto costituzionale del prelievo

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    si applica solo a crediti liquidi ed esigibili; non regge quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    riguarda la riliquidazione della pensione, non l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi un autonomo rilievo decisivo

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato, in combinato con l'art. 380-bis, ult. co., c.p.c., per la condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende

  • art. 380-bis, ult. co., c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta non accettata legittima la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, in assenza di una specifica base legislativa, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti.
  • Il contributo di solidarietà che incide su un trattamento pensionistico ha natura di prestazione patrimoniale imposta e ricade nella riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • Le norme che attribuiscono agli enti previdenziali poteri di adeguamento regolamentare vanno interpretate restrittivamente: esse operano sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico o su misure funzionali all'equilibrio finanziario di lungo termine, non su prelievi straordinari e temporanei non previsti dalla legge.
  • La prescrizione quinquennale per i ratei o per prestazioni previdenziali presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestato l'ammontare stesso della prestazione, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Le disposizioni in tema di riliquidazione pensionistica non si applicano automaticamente alle trattenute indebitamente operate in forza di una misura patrimoniale illegittima, se questa non attiene al mero calcolo del rateo ma alla sua sottrazione per effetto di un prelievo privo di base legale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.