Cassazione Civile, Ordinanza n. 28723/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguardava la legittimità delle trattenute operate da una cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, a partire dal 2012. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima la trattenuta perché non fondata su una norma di legge, ma solo su atti regolamentari dell'ente, richiamando la riserva di legge dell'art. 23 Cost.; aveva però applicato il contributo per gli anni 2012 e 2013 nella misura dell'1% ai sensi dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, e aveva escluso la prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale. La cassa ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo sosteneva che il contributo di solidarietà fosse legittimo perché deliberato prima della maturazione del diritto a pensione e perché consentito dal quadro normativo in tema di autonomia regolamentare degli enti privatizzati; con il secondo contestava il rigetto dell'eccezione di prescrizione, invocando la prescrizione quinquennale delle somme trattenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato: l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; inoltre le norme invocate non legittimano tale prelievo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la prescrizione quinquennale presuppone un credito liquido ed esigibile, mentre quando è controversa la stessa misura del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto a prescrizione ordinaria decennale; analogamente non era applicabile la disciplina richiamata dalla ricorrente sulla riliquidazione pensionistica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offre argomenti per mutarlo
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale
artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'autonomia regolamentare della cassa, ma non idonei a legittimare il contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati opera entro limiti che non comprendono l'istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
novella richiamata come interpretata dalla giurisprudenza nel senso che non attribuisce alla cassa il potere di istituire il contributo di solidarietà
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
norma di interpretazione autentica rilevante solo per atti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati all'equilibrio finanziario a lungo termine, non per il contributo di solidarietà in esame
art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
invocato per legittimare interventi degli enti previdenziali, ma riferito a misure finalizzate all'equilibrio finanziario di lungo termine, non al contributo straordinario di solidarietà
artt. 2, 3 e 38 Cost.
richiamati nel ricorso e nella motivazione sulla tutela previdenziale e sull'assetto costituzionale del prelievo
art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21
la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito
si applica solo a crediti liquidi ed esigibili; non regge quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico
richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione
art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
riguarda la riliquidazione della pensione, non l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima
richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi un autonomo rilievo decisivo
applicato, in combinato con l'art. 380-bis, ult. co., c.p.c., per la condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende
art. 380-bis, ult. co., c.p.c.
la decisione conforme alla proposta non accettata legittima la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, in assenza di una specifica base legislativa, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti.
- Il contributo di solidarietà che incide su un trattamento pensionistico ha natura di prestazione patrimoniale imposta e ricade nella riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- Le norme che attribuiscono agli enti previdenziali poteri di adeguamento regolamentare vanno interpretate restrittivamente: esse operano sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico o su misure funzionali all'equilibrio finanziario di lungo termine, non su prelievi straordinari e temporanei non previsti dalla legge.
- La prescrizione quinquennale per i ratei o per prestazioni previdenziali presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestato l'ammontare stesso della prestazione, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
- Le disposizioni in tema di riliquidazione pensionistica non si applicano automaticamente alle trattenute indebitamente operate in forza di una misura patrimoniale illegittima, se questa non attiene al mero calcolo del rateo ma alla sua sottrazione per effetto di un prelievo privo di base legale.
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