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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04262/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un ente previdenziale privatizzato ha impugnato la decisione d’appello che aveva confermato la condanna alla restituzione, in favore di un pensionato dottore commercialista, delle somme trattenute sul trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà nel periodo gennaio 2009-giugno 2016. L’ente ha sostenuto: (1) la legittimità del regolamento previdenziale e delle delibere interne che avevano istituito il contributo, richiamando la normativa sulla privatizzazione e sull’autonomia regolamentare delle casse; (2) che, in funzione dell’equilibrio finanziario di lungo termine, fosse consentito prevedere un contributo di solidarietà a carico dei pensionati; (3) che il credito del pensionato fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale. Il pensionato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo ha censurato la compensazione delle spese di primo e secondo grado; con il secondo ha chiesto la condanna dell’ente per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’ente previdenziale, ritenendo infondati i motivi sulla legittimità del contributo di solidarietà e sulla prescrizione. Ha rigettato anche il secondo motivo del ricorso incidentale relativo alla responsabilità aggravata. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, cassando la sentenza d’appello sul punto e decidendo nel merito: ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore del pensionato, con distrazione ai difensori antistatari. Ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994

    richiamato dalla Cassa a fondamento dell’autonomia regolamentare, ma ritenuto non idoneo a legittimare l’introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    disposizione interna contestata perché istitutiva del contributo di solidarietà, ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con i limiti dei poteri dell’ente.

  • Delibera CNPADC del 28.10.2008

    atto richiamato dalla Cassa a sostegno del contributo, ma non sufficiente a legittimarlo.

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    atto richiamato dalla Cassa a sostegno del contributo, ma non sufficiente a legittimarlo.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995

    norma invocata dalla ricorrente per sostenere la legittimità del prelievo, ma interpretata nel senso che non consente alle casse di introdurre un contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006

    richiamato per sostenere l’autonomia delle casse nel perseguire l’equilibrio finanziario, ma non tale da consentire il prelievo contestato.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013

    richiamato nel quadro normativo sul prelievo di solidarietà; la Corte lo menziona anche in rapporto alla giurisprudenza costituzionale sui contributi di solidarietà come prestazioni patrimoniali imposte per legge.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011

    richiamato dalla Cassa nel sistema normativo, ma non idoneo a fondare il potere di istituire il contributo.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    evocati dalla ricorrente nel tentativo di giustificare il prelievo in chiave di sostenibilità del sistema previdenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    applicato dalla Corte per affermare la prescrizione ordinaria decennale dei ratei previdenziali non liquidati.

  • art. 2848 c.c.

    richiamato nel motivo sul regime prescrizionale, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935

    interpretato nel senso che il termine quinquennale riguarda le sole rate di pensione non riscosse, mentre i ratei non liquidati restano soggetti alla prescrizione decennale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970

    norma richiamata nel motivo sulla prescrizione, ma non tale da escludere il termine decennale per i ratei non liquidati.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    invocati per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto illegittima la compensazione disposta in appello perché mancavano gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la domanda di responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    interpretato restrittivamente: la proposizione di una domanda o impugnazione infondata non integra di per sé lite temeraria, occorrendo mala fede o colpa grave.

  • art. 23 Cost.

    richiamato per qualificare il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per il rinvio alla motivazione della giurisprudenza consolidata.

  • art. 384 c.p.c.

    ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza sulla compensazione delle spese, di decidere direttamente nel merito la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il principio di economia processuale e ragionevole durata, che giustifica la decisione nel merito senza rinvio sulle spese.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamento o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, perché un simile prelievo non attiene ai criteri di determinazione della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata impedisce che la disciplina sopravvenuta incida in peius su trattamenti pensionistici già determinati, quando l’intervento non si risolva in una diversa regolazione del metodo di calcolo ma in un prelievo aggiuntivo sulla prestazione.
  • I ratei previdenziali o assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale; il termine quinquennale riguarda invece le sole rate già liquidate e non riscosse.
  • In tema di spese processuali, la compensazione può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nella novità o nell’oggettiva incertezza della questione al momento della decisione; non è legittima se esiste già un orientamento consolidato.
  • La proposizione di una domanda o impugnazione che si riveli infondata non integra, di per sé, responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; occorre la prova di mala fede o colpa grave.
  • Quando la cassazione riguarda soltanto la regolazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoSpese di lite
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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