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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34652/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per gli anni d'imposta 2004 e 2005, maggiori redditi derivanti da compensi non dichiarati, collegati a un'attività di intermediazione svolta in relazione a operazioni ritenute inesistenti. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue doglianze. In Cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) omessa pronuncia/violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 con riferimento all'annualità 2004; (2) omesso esame di fatti decisivi e, in sostanza, mancata considerazione della dedotta omessa allegazione al PVC di documenti essenziali, tra cui dichiarazioni rese dal contribuente e autorizzazione all'uso di dati acquisiti in sede penale; (3) omesso esame di una sentenza di patteggiamento che, secondo il ricorrente, avrebbe mostrato importi inferiori a quelli contestati; (4) violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per mancata considerazione delle scritture contabili ai fini della quantificazione; (5) violazione degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973, sempre per mancata considerazione della contabilità e perché le operazioni inesistenti sarebbero state poste in essere da un soggetto diverso, rispetto al quale il ricorrente avrebbe svolto solo attività di intermediario; (6) violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, per avere l'Ufficio fondato la pretesa su dichiarazioni rese dal contribuente senza adeguato riscontro documentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso: il primo perché, pur formalmente evocando il vizio di motivazione, denunciava in realtà una violazione di legge o, comunque, un'omessa pronuncia non adeguatamente dedotta; i motivi secondo, quarto, quinto e sesto perché miravano sostanzialmente a censurare l'avviso di accertamento o l'operato dell'Ufficio, anziché la sentenza impugnata, e comunque perché l'onere di allegazione ex art. 7 l. n. 212/2000 non si estende ai documenti richiamati dal PVC, mentre le dichiarazioni rese dallo stesso contribuente erano già nella sua disponibilità; il terzo perché, sotto la veste del vizio motivazionale, sollecitava una rivalutazione di elementi istruttori non consentita ex art. 360, n. 5, c.p.c., oltre a essere privo di specificità per mancata trascrizione della sentenza di patteggiamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    La doglianza non è stata esaminata nel merito perché il motivo era inammissibile; la Corte richiama il corretto inquadramento del vizio come eventuale omessa pronuncia, non come violazione di legge o vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare un error in iudicando, non il n. 5; non può essere usato per censurare in modo improprio una presunta violazione di legge sotto veste di vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia deve essere dedotta in modo univoco come nullità della decisione; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il richiamo serve a fondare la doglianza di omessa pronuncia, che deve emergere chiaramente dal motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non consente di contestare la mancata considerazione di elementi istruttori o di sollecitare una nuova valutazione del merito; richiede l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    L'obbligo di allegazione dell'atto impositivo riguarda i documenti richiamati nell'avviso, non si estende automaticamente a quelli menzionati nel PVC; inoltre non occorre allegare documenti già conosciuti dal contribuente.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    La censura è stata reputata inammissibile perché diretta contro l'accertamento e non contro la sentenza impugnata.

  • artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    La censura è stata reputata inammissibile perché investiva direttamente la pretesa fiscale e l'attività dell'Ufficio, non la decisione della CTR.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    La censura è stata reputata inammissibile; la Corte ribadisce che il PVC ha autonomo valore probatorio e che le dichiarazioni del contribuente, se già note, non necessitano di allegazione.

  • art. 351 c.p.p.

    Richiamato solo per identificare le dichiarazioni rese dal contribuente in sede di sommarie informazioni; non si ricava una specifica regola diversa da quelle già indicate sull'allegazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La mancata trascrizione del contenuto della sentenza di patteggiamento preclude la verifica della decisività del documento e determina inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello, il controllo di legittimità riguarda esclusivamente la decisione impugnata: è inammissibile il motivo che censuri direttamente l'avviso di accertamento o l'operato dell'Ufficio senza colpire la ratio della sentenza.
  • La deduzione di omessa pronuncia deve essere formulata in modo inequivoco come nullità della decisione ex art. 360, n. 4, c.p.c.; non basta denunciare genericamente motivazione mancante, insufficiente o una violazione di legge.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio né di contestare la sufficienza della motivazione del giudice di merito; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In materia di avviso di accertamento, l'obbligo di allegazione ex art. 7 l. n. 212/2000 si riferisce ai documenti richiamati nell'atto impositivo e non si estende automaticamente ai documenti menzionati nel PVC; inoltre non occorre allegare documenti già conosciuti dal contribuente.
  • Il PVC conserva, nel suo complesso, autonomo valore probatorio e può sorreggere la pretesa fiscale se non efficacemente scalfito da specifiche difese del contribuente.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo fondato su un documento decisivo, il ricorrente deve trascriverne il contenuto essenziale e indicarne puntualmente la collocazione processuale, così da consentire alla Corte la verifica della decisività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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