Cassazione Civile, Ordinanza n. 38122/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2002 ai fini Irpeg e Irap, con cui l'Ufficio contestava l'indeducibilità di un costo di pubblicità pari a euro 397.500, ritenuto non di competenza dell'esercizio 2002 ma da imputare al 2003. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando sia la carenza di motivazione dell'atto sia, nel merito, la deducibilità nel 2002, perché i messaggi pubblicitari risultavano eseguiti tra l'8 e il 21 dicembre 2002 e la prassi degli spazi omaggio riguardava solo i rapporti tra editori e media center. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR confermato con formule laconiche l'annullamento dell'accertamento; 2) omesso o insufficiente esame di fatti decisivi, perché non erano stati considerati i calendari del 2003 rinvenuti presso terzi, dai quali risultava che parte degli spot era stata effettivamente trasmessa l'anno successivo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 TUIR, sostenendo che l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la competenza del costo gravava sul contribuente e non sull'Ufficio, mentre la CTR avrebbe invertito tale onere richiedendo all'Agenzia elementi certi e documentati per modificare la contabilizzazione del costo.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i tre motivi di ricorso perché rileva che la società resistente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, con versamento dell'importo dovuto, e che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione entro il termine previsto per evitare l'estinzione. Accertato il perfezionamento della definizione agevolata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico di ciascuna parte secondo quanto previsto dalla disciplina del condono; non viene disposto alcun ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del contenuto della sentenza, in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, invocata dall'Agenzia per sostenere la nullità della decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio processuale dedotto per la supposta nullità della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per il vizio di omesso o insufficiente esame di fatti decisivi.
Richiamato per affermare che l'onere della prova dei componenti negativi del reddito grava sul contribuente che intende dedurre il costo.
art. 109, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato per il principio di competenza dei costi e per il requisito della certezza e obiettiva determinabilità del componente negativo.
comma 6; comma 10; comma 13
La Corte afferma che la definizione delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; la mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 comporta l'estinzione del processo.
artt. 6 e 7, comma 2, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
Richiamati come base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel passaggio in cui la Corte rileva che l'Agenzia non aveva eccepito la mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo per escludere l'obbligo del doppio contributo unificato nel caso concreto, anche perché il ricorso era stato notificato nel 2012.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all'introduzione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando interviene una valida definizione agevolata della controversia tributaria con pagamento degli importi dovuti e nessuna parte chiede la prosecuzione del giudizio nel termine previsto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nelle controversie sulla deducibilità dei costi d'impresa, il principio di competenza richiede che il costo sia imputato all'esercizio in cui è certo nell'an e obiettivamente determinabile nel quantum; la prova dell'esistenza, dell'inerenza e della corretta imputazione del costo grava sul contribuente che ne chiede la deduzione.
- La censura di motivazione apparente o di omesso esame richiede il confronto con specifici dati documentali decisivi; tuttavia, se sopravviene una causa estintiva del processo, la Corte non procede alla valutazione dei vizi denunciati.
- La definizione agevolata delle liti tributarie determina l'estinzione del giudizio quando risulti perfezionata con domanda e pagamento, restando irrilevante l'esame del merito della pretesa impositiva.
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