Cassazione Civile, Ordinanza n. 26035/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato, per l’anno d’imposta 2014, un maggior reddito d’impresa della società contribuente mediante accertamento induttivo puro, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. c) e d), d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, sulla base di un PVC che aveva rilevato numerose irregolarità contabili. Venivano emessi anche avvisi nei confronti dei soci per i redditi di partecipazione. I ricorrenti deducevano: 1) violazione di legge per illegittimo ricorso all’accertamento induttivo puro, sostenendo che mancassero i presupposti di legge, che la contabilità non fosse complessivamente inattendibile e che la rideterminazione dei ricavi fosse stata fondata solo su elaborazioni statistiche tratte dalla banca dati AIDA, non suffragate da altri elementi probatori; 2) violazione dell’art. 654 c.p.p., per avere la sentenza tributaria ritenuto legittimo l’accertamento sulla base della mancata esibizione di scritture contabili nonostante una sentenza penale passata in giudicato, che avrebbe escluso la condotta omissiva dolosa dei soci; 3) violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, per mancata considerazione dei costi presumibilmente sostenuti nella ricostruzione induttiva del reddito. La controparte sosteneva, invece, la sussistenza di gravi e plurime anomalie contabili, tra cui una cassa contanti abnorme, debiti verso fornitori elevati, un indice di ricarico bassissimo e altre irregolarità, ritenendo corretto il metodo adottato e la quantificazione del maggior reddito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo puro perché la contabilità risultava complessivamente inattendibile per la presenza di irregolarità gravi, numerose e ripetute: omessa esibizione di parte della documentazione contabile, abnorme consistenza della cassa contanti rispetto alla gestione ordinaria, elevata esposizione debitoria verso fornitori, oscillazioni anomale delle rimanenze, basso indice di ricarico e ulteriori elementi indiziari. Ha escluso che la sentenza penale invocata potesse neutralizzare la constatazione fiscale dell’omessa esibizione, rilevando che la causa dell’omissione è irrilevante ai fini dell’art. 39, comma 2, lett. c), e che comunque la mancata consegna della documentazione era incontestata. Ha inoltre dichiarato inammissibile e infondata la censura sulla determinazione dell’indice di ricarico, osservando che i ricorrenti miravano a una rivalutazione del merito e che, nel caso concreto, il metodo seguito dall’ufficio era stato rigoroso e attendibile, basato su un campione selezionato con criteri coerenti. Infine, ha giudicato manifestamente inammissibile la doglianza sui costi, perché la CTR aveva già accertato che la percentuale di ricarico teneva conto dei costi sostenuti dall’impresa. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
distingue l'accertamento analitico-extracontabile, consentito quando le irregolarità non rendono del tutto inattendibili le scritture contabili, permettendo all'Ufficio di integrare le lacune con presunzioni semplici.
art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento induttivo puro quando le scritture contabili non sono esibite o sono sottratte all'ispezione; l'omessa consegna è rilevante a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
legittima l'accertamento induttivo puro quando omissioni, false o inesatte indicazioni rendono complessivamente inattendibili le scritture contabili; in tal caso l'Amministrazione può prescindere anche in parte dalle risultanze contabili e fondarsi su elementi meramente indiziari.
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo anche in materia di IVA, secondo la medesima logica di inattendibilità complessiva delle scritture.
richiamato nel confronto tra presunzioni semplici e accertamento induttivo puro, per evidenziare che quest'ultimo può fondarsi anche su elementi che non raggiungono il livello della prova presuntiva ordinaria.
richiamato per il metodo analitico-extracontabile, nel quale le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso dell'induttivo puro l'Amministrazione può anche prescindere da tali requisiti.
la sentenza penale passata in giudicato non è stata ritenuta idonea a escludere, nel giudizio tributario, la rilevanza della mancata esibizione di scritture contabili, trattandosi di profili diversi e comunque di omissione pacifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per le censure di violazione o falsa applicazione di legge, ma non idonea a veicolare una mera richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per le doglianze relative al preteso deficit motivazionale, ritenute non correttamente formulate e comunque infondate.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
richiamato per escludere la possibilità di una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme di merito.
richiamato quale disciplina della doppia decisione conforme, che preclude il riesame delle questioni di merito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri economici conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo puro è legittimo quando la contabilità del contribuente risulti complessivamente inattendibile per irregolarità gravi, numerose e ripetute; non è necessario che ogni singola anomalia, isolatamente considerata, sia di per sé decisiva.
- Ai fini dell'art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973, l'omessa esibizione di scritture o documenti contabili rileva in sé; le ragioni dell'omissione sono irrilevanti, salvo che la documentazione sia davvero inesistente o indisponibile per causa non imputabile, circostanza che va provata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e del metodo estimativo adottato dal giudice di merito.
- Quando l'Ufficio utilizza un indice di ricarico elaborato su un campione statistico selezionato con criteri coerenti e verificabili, la censura del contribuente deve colpire specificamente la comparabilità del campione o il concreto pregiudizio derivante dal criterio seguito; non basta una contestazione apodittica.
- Se il giudice di merito accerta che la percentuale di ricarico adottata per la ricostruzione del reddito già incorpora i costi d'impresa, la doglianza sulla mancata considerazione dei costi è infondata o comunque inammissibile perché contraddetta dall'accertamento di fatto.
- La sentenza penale irrevocabile non paralizza automaticamente l'accertamento tributario quando le questioni decidende sono diverse e quando il fatto materiale rilevante ai fini fiscali risulta comunque accertato o non specificamente contestato.
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