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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18546/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, aveva presentato nel 2004 istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990-1992, triennio interessato dal c.d. sisma Sicilia 1990. L'ufficio non aveva provveduto al rimborso, formando silenzio-rifiuto. Il contribuente, insieme alla coniuge, aveva impugnato il diniego sostenendo di essere entrambi legittimati al rimborso perché avevano presentato dichiarazione congiunta Modello 740 per gli anni interessati. La CTP aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la somma indebitamente versata; la CTR invece aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo sussistenti i presupposti del beneficio e del regime de minimis. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 546/1992 per mancato rilievo officioso dell'inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità della domanda di rimborso, inesistenza della domanda della coniuge e mancanza di prova dei versamenti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR accolto la pretesa pur in assenza di adeguato assolvimento dell'onere probatorio e in applicazione del principio di non contestazione; 3) violazione dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014, di norme UE sugli aiuti di Stato e del TFUE, sostenendo che i contribuenti non avevano dimostrato le condizioni per il regime de minimis e il limite di importo applicabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR aveva accertato che i contribuenti avevano depositato documentazione idonea, comprese dichiarazioni sostitutive e risultanze dell'anagrafe tributaria, con indicazione dell'importo complessivo richiesto a rimborso pari a euro 21.032,71; tale allegazione era sufficiente a integrare il contenuto minimo dell'istanza di rimborso e a far sorgere il silenzio-rifiuto impugnabile. La Corte ha anche osservato che, ove la censura fosse intesa come contestazione dell'esistenza stessa dei versamenti, sarebbe comunque inammissibile perché volta a rimettere in discussione un accertamento di fatto. Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato la decisione della Commissione UE n. C(2015) 5549 final e l'ordinanza della Corte di giustizia C-82/14, ribadendo che l'agevolazione non si applica agli esercenti attività d'impresa, salvo verifica dei presupposti per l'aiuto individuale compatibile o de minimis; nel caso concreto, tuttavia, l'importo complessivo richiesto era ben al di sotto della soglia di euro 200.000,00 e risultava documentato, mentre l'Agenzia non aveva specificamente contestato l'ammontare. È stata quindi confermata la decisione favorevole ai contribuenti, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare in cassazione violazione di legge e nullità processuali.

  • artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 546/1992

    Richiamati per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità della domanda e carenza di allegazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Riguarda il riparto dell'onere della prova, che l'Agenzia assumeva non assolto dai contribuenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di non contestazione.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    Norma agevolativa relativa ai benefici fiscali per le vittime del sisma siciliano del 1990.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    Disposizione che subordina l'applicazione del beneficio alla compatibilità con il diritto UE.

  • art. 1, comma 1223, l. n. 296 del 2006

    Richiamato per le dichiarazioni sostitutive presentate all'Agenzia in tema di aiuti di Stato dichiarati incompatibili.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato per il divieto generale di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    Usato come fondamento della qualificazione di illegittimità degli aiuti di Stato non notificati o incompatibili.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato per affermare l'immediata applicabilità della decisione della Commissione UE quale atto vincolante.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Parametra il regime degli aiuti de minimis e il relativo limite quantitativo.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    Richiamato come disciplina de minimis rilevante per la verifica della compatibilità dell'aiuto.

  • Regolamento (CE) n. 994/98

    Richiamato quale base per regimi di aiuto approvati e compatibili nei limiti previsti.

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final

    Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure agevolative in questione, ma ha salvato gli aiuti individuali compatibili o de minimis nei limiti previsti.

  • Direttiva 77/388/CEE

    La Corte di giustizia ha interpretato tali norme nel senso di ostare alla disposizione nazionale che riconosceva la riduzione del 90% IVA per gli anni 1990-1992.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché l'amministrazione pubblica è ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • L'istanza di rimborso del contribuente, quale creditore sostanziale, è idonea a far sorgere un silenzio-rifiuto impugnabile quando contenga un nucleo minimo di allegazioni sufficientemente specifiche e sia accompagnata da documentazione idonea a identificare il credito fatto valere.
  • La censura di inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità non può essere accolta se il contenuto effettivo dell'istanza, letto insieme alla documentazione prodotta, consente di individuare il petitum e la causa della pretesa restitutoria.
  • La contestazione dell'esistenza dei versamenti o del credito restitutorio non può essere veicolata in cassazione come mera violazione di legge quando, in sostanza, mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di benefici fiscali collegati a un aiuto di Stato, la decisione della Commissione UE e gli atti dell'Unione che la integrano sono immediatamente applicabili dal giudice nazionale e impongono di verificare se il singolo vantaggio rientri in un regime compatibile, nel rispetto del de minimis o di altre deroghe consentite.
  • Quando il beneficio complessivo richiesto è inferiore alla soglia de minimis e risulta adeguatamente documentato, il diniego di rimborso non può essere confermato solo sulla base di contestazioni generiche dell'amministrazione sul difetto di prova.
  • In presenza di una specifica allegazione documentale del credito, l'onere di contestazione della controparte deve essere altrettanto specifico; in difetto, l'ammontare non contestato può essere posto a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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