Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21849/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un soggetto esercente attività di intermediario nel commercio di vari prodotti un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando a tassazione un maggior reddito di impresa emerso a seguito di verifiche svolte su rapporti bancari intestati a una terza persona, con la quale il contribuente aveva un rapporto affettivo, e su un conto sul quale egli aveva delega ad operare. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello da parte della CTR, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, per avere il giudice d'appello richiamato la decisione di primo grado senza esaminare i motivi di gravame, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; secondo, violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, dell'art. 51, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972 e delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, per avere la CTR ritenuto non sufficiente la riferibilità dei movimenti bancari al contribuente nonostante la delega sul conto e il rapporto con l'intestataria, e per avere ritenuto giustificati i versamenti con fatture di vendita del medesimo anno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la motivazione per relationem è legittima quando consenta di verificare che il giudice d'appello abbia effettivamente esaminato e disatteso i motivi di gravame, come avvenuto nel caso concreto. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva applicato il regime delle presunzioni bancarie accertando in fatto che il contribuente aveva fornito prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già dichiarate, ovvero della loro estraneità ad operazioni imponibili; perciò le somme versate sui conti non erano fiscalmente rilevanti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice d'appello aveva effettivamente esaminato i motivi di gravame.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per denunciare un difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem nel caso concreto.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973

    La presunzione legale derivante dai movimenti bancari opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti; il contribuente può vincerla con prova analitica della riferibilità delle singole operazioni a somme già dichiarate o comunque non imponibili.

  • art. 51, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato in tema di poteri istruttori e valorizzazione delle risultanze bancarie ai fini IVA, in coordinamento con l'art. 32 d.P.R. 600/1973.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; il contribuente deve offrire la prova liberatoria sui singoli movimenti bancari.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e legali nel contesto dell'accertamento fiscale bancario.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per il regime delle presunzioni legali relative e della prova contraria da parte del contribuente.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma dal testo non emerge un ruolo decisivo nella ratio decidendi della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della natura pubblica della parte soccombente, difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, i versamenti sui conti correnti costituiscono presunzione legale relativa di maggiore capacità reddituale, superabile solo mediante prova contraria specifica e analitica riferita a ciascuna movimentazione.
  • La prova liberatoria del contribuente non può essere generica o fondata su mere ipotesi di causali alternative, ma deve dimostrare la corrispondenza di ogni singola operazione a componenti già dichiarate oppure la sua estraneità a fatti imponibili.
  • La motivazione della sentenza d'appello resa per relationem è valida quando dal provvedimento emerga che il giudice abbia effettivamente valutato i motivi di gravame e sia possibile il controllo sulla correttezza del percorso argomentativo.
  • La disponibilità di una delega ad operare su un conto intestato a terzo e l'esistenza di un rapporto personale tra delegato e intestatario sono elementi fortemente indiziari, ma non esonerano il giudice dal verificare la prova analitica offerta dal contribuente sulla riferibilità dei singoli movimenti.
  • Ai fini della pretesa fiscale fondata su movimentazioni bancarie, se il contribuente prova che i versamenti corrispondono a ricavi già contabilizzati o comunque non imponibili, l'Ufficio non può recuperare a tassazione tali somme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.