Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo, proposta in via tardiva oltre due anni dopo la dichiarazione di fallimento, di un credito derivante da un originario mutuo fondiario assistito da ipoteca e successivamente ceduto nell'ambito della liquidazione coatta della banca mutuante. Il creditore chiede l'ammissione del credito in via privilegiata ipotecaria e, in subordine, la distribuzione di eventuali somme accantonate ai creditori irreperibili. Il tribunale respinge l'opposizione allo stato passivo ritenendo che la curatela avesse dimostrato la conoscenza effettiva del fallimento da parte del creditore già dal 14.2.2022, tramite comunicazione ex art. 92 l. fall. inviata al legale costituito nella procedura esecutiva immobiliare pendente, nonché tramite ulteriori atti e comunicazioni successivi. Il ricorrente per cassazione denuncia violazione dell'art. 101 l. fall., sostenendo che la domanda fosse stata dichiarata erroneamente inammissibile per supertardività, poiché la comunicazione ex art. 92 l. fall. sarebbe stata indirizzata soltanto al difensore nominato per l'esecuzione immobiliare, e non alla parte creditrice, e non potrebbe quindi valere quale conoscenza legale/effettiva del fallimento ai fini della decorrenza del termine per la domanda ultratardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un riesame del compendio probatorio già valutato dal tribunale per accertare se e quando il creditore avesse avuto effettiva conoscenza del fallimento. La decisione impugnata è stata considerata coerente con l'orientamento secondo cui la curatela può provare aliunde la conoscenza del fallimento da parte del creditore, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso ex art. 92 l. fall. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
ricorso ex artt. 98-99 L.F.
indica il rimedio oppositivo avverso lo stato passivo, utilizzato dal creditore per contestare il decreto del giudice delegato.
art. 99 l. fall.
ricorso ex artt. 98-99 L.F.
norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo.
art. 101 l. fall.
art. 101, ultimo comma, l. fall.
la domanda ultratardiva è ammissibile solo se il ritardo non è imputabile al creditore; altrimenti la domanda è inammissibile per supertardività.
art. 92 l. fall.
comunicazione ex art. 92 L.F.
l'avviso del fallimento ai creditori può essere provato anche mediante comunicazioni equipollenti idonee a far conseguire al creditore effettiva conoscenza della procedura.
art. 2855 c.c.
oltre interessi successivi all'apertura del fallimento ex artt. 2855 c.c. e 54 L.F.
richiamato per l'estensione della prelazione ipotecaria agli accessori nei limiti di legge.
art. 54 l. fall.
oltre interessi successivi all'apertura del fallimento ex artt. 2855 c.c. e 54 L.F.
richiamato in relazione al trattamento del credito ipotecario nel fallimento.
art. 117 l. fall.
chiedendo altresì ai sensi dell’art. 117 L.F. la distribuzione delle eventuali somme
richiamato per la distribuzione delle somme destinate ai creditori irreperibili.
art. 489 c.p.c.
a mente dell’art. 489 c.p.c.
le comunicazioni e notificazioni effettuate al domicilio eletto spiegano effetto nei confronti della parte rappresentata.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, “Violazione dell'art. 101 l. fall. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cpc”
invocato come vizio di violazione di legge, ma la Corte rileva che il motivo è in realtà diretto a contestare accertamenti di fatto.
art. 375 c.p.c.
in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380 bis c.p.c.
proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
consente la proposta accelerata e il successivo scrutinio in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
norma procedurale richiamata per la definizione in camera di consiglio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 15.000 ... ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
applicata per la condanna per lite temeraria/sanzione pecuniaria in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.
art. 96, comma 4, c.p.c.
condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 ... ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
applicata per la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
richiamato come base di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo, la supertardività della domanda di insinuazione va valutata alla luce della effettiva conoscenza del fallimento da parte del creditore: la curatela può dimostrare tale conoscenza con mezzi anche diversi dall'avviso ex art. 92 l. fall., purché idonei a realizzare una conoscenza effettiva ed equipollente.
- Una volta che il giudice di merito abbia accertato in fatto la conoscenza effettiva del fallimento da parte del creditore e la conseguente imputabilità del ritardo, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare quella ricostruzione probatoria è inammissibile, perché mira a un nuovo esame del merito.
- La comunicazione inviata al difensore costituito in una procedura esecutiva pendente può essere valorizzata, ai fini della conoscenza del fallimento, come comunicazione idonea verso la parte rappresentata, quando il domicilio eletto e il mandato processuale rendano imputabile alla parte la ricezione dell'atto.
- Il creditore che riceva o possa ricevere informazioni univoche sull'apertura del fallimento attraverso atti processuali connessi alla medesima vicenda non può sostenere, senza specifiche allegazioni e prova contraria, di essere rimasto ignaro della procedura concorsuale ai fini della domanda ultratardiva.
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