Cassazione Civile, Ordinanza n. 12407/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una acquirente di un immobile aveva convenuto in giudizio un notaio chiedendo il risarcimento dei danni per la tardiva trascrizione di un contratto di compravendita stipulato con una società, tardività che avrebbe consentito l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale a favore di un creditore della società venditrice. Il Tribunale aveva dichiarato contumace il notaio e lo aveva condannato al risarcimento. Il notaio aveva poi proposto appello sostenendo, in via preliminare, l’inesistenza o nullità della citazione introduttiva per difetto di valida notifica via PEC, e nel merito l’avvenuta tempestiva trascrizione o comunque la revocabilità dell’atto ex art. 2901 c.c. La Corte d’appello aveva dichiarato l’appello inammissibile perché tardivo. In cassazione il notaio ha censurato tale statuizione con cinque motivi: violazione dell’art. 327 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto decorso il termine lungo nonostante l’asserita mancata conoscenza del giudizio; violazione dell’art. 281-sexies c.p.c. e dei principi del giusto processo per avere il giudice d’appello deciso senza motivazione contestuale; violazione degli artt. 189 e 190 c.p.c. per avere deciso senza assegnare i termini per conclusionali e repliche; violazione della disciplina sulla notifica via PEC per aver applicato la presunzione di conoscenza propria dei soggetti obbligati a dotarsi e consultare la PEC; violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, per avere ritenuto non provata la mancata ricezione della citazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse inizialmente impostato la decisione secondo il rito di cui all’art. 281-sexies c.p.c. e poi lo avesse illegittimamente abbandonato, optando per il rito ordinario dopo l’inizio della discussione orale, senza concedere i termini di cui all’art. 190 c.p.c. Tale scelta ha determinato una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio nella fase finale del giudizio. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la tardività dell’appello in presenza di asserita mancata conoscenza del primo giudizio, ma la Corte non decide nel merito di tale censura perché assorbita
la scelta del rito decisorio è discrezionale sino all’inizio della discussione orale; una volta iniziata la discussione nelle forme della norma, il giudice non può abbandonare quel modulo per passare al rito ordinario
se il giudice decide con il rito ordinario, deve assegnare i termini per conclusionali e repliche; la loro omissione comporta nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 24 Cost.
richiamato quale parametro del diritto di difesa, ritenuto leso dalla decisione senza la possibilità di difese conclusive
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio effettivo
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
utilizzato per veicolare le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale
richiamato nei motivi sull’uso delle presunzioni in tema di notificazione PEC, ma i relativi motivi restano assorbiti
richiamato nei motivi sull’uso delle presunzioni in tema di notificazione PEC, ma i relativi motivi restano assorbiti
richiamati nei motivi relativi alla valutazione delle prove e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non esaminati per assorbimento
art. 37 R.D. 14 novembre 1926, n. 1953
richiamato dal ricorrente in relazione alla posizione professionale del notaio, ma non esaminato nel merito
richiamata in tema di notificazione a mezzo PEC e dei requisiti soggettivi del destinatario
richiamato in tema di notificazione via PEC
richiamato in tema di notificazione via PEC e obblighi di consultazione
d.m. 19 marzo 2013
richiamato per la disciplina dell’INI-PEC
richiamato per la disciplina della PEC e delle comunicazioni telematiche
invocato nel merito per sostenere la revocabilità dell’atto di compravendita, ma la censura non è esaminata per assorbimento
Cass. 4 settembre 2019, n. 22094
"Rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito la scelta, nell'ambito dei diversi procedimenti decisori previsti dal regime processuale applicabile al caso concreto, di quello più opportuno per la decisione della causa. Tale opzione è revocabile senza limiti, e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del particolare procedimento decisorio individuato, che nel caso previsto dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., deve farsi coincidere con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell'invito del giudice a procedere alla discussione immediata"
conferma che la revoca della scelta del rito è consentita solo fino all’inizio della discussione orale nel procedimento ex art. 281-sexies c.p.c.
Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596
"La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo"
la mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche determina di per sé nullità della sentenza, senza che la parte debba dimostrare in concreto il pregiudizio difensivo
Massime di principio
- Nel procedimento d’appello, la scelta del modello decisorio è discrezionale per il giudice di merito solo fino all’inizio della discussione orale nel rito di cui all’art. 281-sexies c.p.c.; una volta iniziata la discussione, il giudice non può abbandonare quel modulo e passare al rito ordinario senza violare le regole del contraddittorio.
- Se il giudice definisce la causa senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, oppure senza attendere la loro scadenza, la sentenza è nulla per compressione del diritto di difesa, senza necessità per l’impugnante di indicare specificamente quali difese ulteriori avrebbe svolto.
- La violazione delle scansioni finali del processo non è un mero vizio formale, ma incide sulla pienezza effettiva del contraddittorio, che deve essere garantita lungo tutto lo svolgimento del giudizio, anche nella fase decisoria.
- Quando la nullità della sentenza d’appello deriva dalla lesione del diritto di difesa nella fase decisoria, i motivi che presuppongono l’esame del merito restano assorbiti.
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