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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36578/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dall'auto in seguito allo scontro con un capriolo avvenuto su una strada provinciale. In primo grado erano state condannate in solido la provincia e la regione. La regione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul riparto di funzioni in materia di fauna selvatica, sostenendo di avere soltanto compiti di programmazione, coordinamento e controllo e che non fosse stato provato alcun suo comportamento omissivo; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2697 c.c., con censura sull'accertamento degli elementi dell'illecito aquiliano e dell'antigiuridicità della condotta; 3) violazione dell'art. 14 c.d.s. e dell'art. 141 c.d.s., deducendo che vi fosse segnaletica di pericolo, che la manutenzione fosse compito della provincia e che la condotta del conducente avesse interrotto il nesso causale; 4) violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2700 c.c., per mancata prova del nesso causale tra l'attraversamento dell'animale e i danni materiali, richiamando la relazione di servizio; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, in relazione alla condanna della regione al pagamento delle spese del terzo chiamato in causa (ambito territoriale di caccia).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva correttamente ricostruito il riordino delle funzioni provinciali e il subentro della regione, che dal 1 aprile 2016 è succeduta alla provincia nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso relativo alle funzioni in materia di fauna selvatica. Ha dichiarato inammissibile, per la parte attinente al vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., il secondo motivo, in ragione della c.d. doppia conforme e della mancata indicazione delle diverse rationes decisorie; comunque ha ritenuto il motivo assorbito e infondato nel merito. Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti perché volti a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, e perché la questione della segnaletica e del nesso causale era stata già apprezzata dai giudici di merito. Il quinto motivo è stato respinto sul principio per cui, quando la chiamata in garanzia si riveli necessaria e la pretesa del chiamante risulti infondata, le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico dell'attore soccombente su tale domanda. La regione è stata inoltre condannata alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma base della responsabilità aquiliana, ma le censure della ricorrente sono state ritenute infondate o non scrutinabili in cassazione perché dirette a contestare accertamenti di fatto e di merito.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non ha accolto le doglianze perché risolte in contestazioni di merito e, per parte del motivo, perché mancava il rispetto degli oneri di specificazione dei documenti richiamati.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per contestare il valore probatorio della relazione di servizio, ma la censura è stata trattata come doglianza di merito non sindacabile.

  • art. 14 D.Lgs. 285/1992

    richiamato per sostenere che la manutenzione e la segnaletica stradale fossero di competenza dell'ente proprietario della strada; la Corte ha ritenuto la doglianza non scrutinabile in sede di legittimità per come formulata.

  • art. 141 D.Lgs. 285/1992

    invocato in relazione alla condotta di guida e alla prevedibilità del pericolo; la Corte non è entrata nel merito della diversa ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per le spese di lite; la Corte ha confermato il principio secondo cui le spese del terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico dell'attore quando la chiamata era necessaria e la pretesa del chiamante si sia rivelata infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente, ma non accolto; le censure sono state ritenute prevalentemente di merito o inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che essi mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente in relazione alla dedotta carenza di allegazioni; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente in relazione alla dedotta carenza di allegazioni; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    utilizzato per le censure di violazione di legge; la Corte ha esaminato i motivi ma li ha respinti perché infondati.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    la Corte ha applicato il limite della doppia conforme di merito e ha ritenuto inammissibili le censure motivazionali in assenza dell'indicazione delle divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    nei casi di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione per vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    richiamato per il mancato assolvimento dell'onere di specificazione e allegazione dei documenti richiamati in ricorso.

  • art. 369 c.p.c., n. 4

    richiamato per il mancato assolvimento dell'onere di deposito/specificazione dei documenti richiamati in ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma in base alla quale è stata fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 1, comma 96, lett. c), L. 56/2014

    prevede che l'ente subentrante nelle funzioni provinciali succeda anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.

  • art. 2, L.R. Marche 13/2015

    individua le funzioni non fondamentali trasferite alla Regione Marche nell'ambito del riordino delle funzioni provinciali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel caso di riordino legislativo delle funzioni amministrative, l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso, con conseguente legittimazione passiva del subentrante.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una nuova lettura delle prove; il ricorso è infondato se si limita a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale a quella del giudice di merito.
  • Nel regime della doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Chi deduce in cassazione censure fondate su documenti deve rispettare gli oneri di specificazione e produzione di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La presenza di segnaletica di pericolo e la valutazione del nesso causale in un sinistro stradale con fauna selvatica costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, salvo vizi giuridici specificamente dedotti.
  • Le spese del terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico dell'attore quando la chiamata sia resa necessaria dalla pretesa del convenuto chiamante e tale pretesa risulti infondata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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