L.R. Marche 13/2015
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina le funzioni amministrative non fondamentali delle Province indicate nell’allegato A, trasferendole alla Regione e disciplinando modalità, personale, risorse e coperture finanziarie. Il trasferimento operativo doveva avvenire entro il 31 marzo 2016, con effetti transitori su procedimenti pendenti, fondi e norme collegate. Alcune funzioni restano provinciali o sono poi state oggetto di delega/riassegnazione da norme successive.
Riordino delle funzioni amministrative provinciali e loro trasferimento alla Regione
Riordino delle funzioni amministrative provinciali
La legge disciplina, per la Regione indicata nel titolo, il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province, in attuazione della legge n. 56/2014 e dell’accordo in Conferenza unificata dell’11 settembre 2014. Il provvedimento ridisegna il riparto di competenze, il passaggio di personale e risorse, e detta norme transitorie e finanziarie per l’avvio del nuovo assetto.
Ambito del riordino e funzioni trasferite
Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nell’allegato A. Tali funzioni sono trasferite alla Regione, che subentra nell’esercizio delle competenze già provinciali nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
È previsto anche un meccanismo specifico per l’eventuale affidamento o delega di funzioni ai sensi della legge statale di stabilità 2015, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea legislativa regionale.
Modalità di trasferimento delle funzioni
Il trasferimento effettivo delle funzioni è affidato a una o più deliberazioni della Giunta regionale, adottate nel rispetto della legge statale di riordino. Tali deliberazioni devono disciplinare in particolare:
- i procedimenti pendenti;
- l’individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- l’eventuale costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo sul territorio.
Le deliberazioni sono adottate previo parere della Provincia interessata e sentiti il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Le Province cessano di esercitare le funzioni dell’allegato A dalla data di effettivo avvio dell’esercizio da parte della Regione, da realizzarsi entro il 31 marzo 2016.
Personale trasferito e riorganizzazione degli uffici
Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione confluisce inizialmente in una dotazione organica provvisoria; successivamente, con gli atti di riorganizzazione della Giunta regionale, viene inserito nella dotazione organica della Giunta stessa, comunque entro il termine previsto per la riorganizzazione.
Il trasferimento del personale deve rispettare le regole di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Dal momento del trasferimento, le risorse regionali corrispondenti a quelle già erogate dalle Province nel 2014 per sviluppo delle risorse umane, produttività e retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza incrementano le risorse regionali destinate alle medesime finalità e costituiscono fondi specifici, riservati al personale trasferito, nell’ambito dei fondi decentrati regionali. Le Province riducono di pari importo i propri fondi.
Entro 90 giorni dal trasferimento del personale, la Regione procede, se necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici.
Risorse economiche e copertura finanziaria
Per il 2015 la spesa è coperta nei limiti delle risorse già allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite. Per gli anni successivi, le somme necessarie all’esercizio delle funzioni regionali dell’allegato A sono determinate annualmente con le leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni conseguenti al Programma operativo annuale.
Regime transitorio e completamento del riordino
Le deliberazioni attuative della Giunta devono essere adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Le Province devono trasmettere gli elenchi del personale da trasferire, con qualifiche, settore di appartenenza e costo annuo lordo.
Ai fini del trasferimento si considera anche il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o prevalente alla funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonché quello adibito in sua sostituzione, se il rapporto è ancora in corso al momento del trasferimento.
Dal momento di effettivo trasferimento delle funzioni cessano i trasferimenti regionali alle Province riferiti alle funzioni dell’allegato A. Le eventuali disposizioni abrogate o modificate continuano ad applicarsi fino all’effettivo esercizio delle funzioni da parte della Regione.
Effetti su bilanci, limiti di spesa e riferimenti normativi
La spesa per il trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del vincolo di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, né per la Regione né per le Province, per la parte corrispondente.
Dalla data di effettivo trasferimento, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente, limitatamente alle funzioni trasferite, si intende riferito alla Regione.
Procedimenti e competenze che restano alle Province
Alcuni procedimenti e funzioni restano in capo alle Province in via transitoria o per espressa previsione:
- i procedimenti relativi all’articolo 19 delle norme di attuazione del PAI pendenti presso le Province alla data di entrata in vigore della legge sono conclusi dalle Province stesse;
- le Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti di idoneità al servizio di taxi e noleggio con conducente restano competenti per le funzioni previste dalla l.r. n. 10/1998;
- la polizia provinciale continua a esercitare le funzioni di polizia locale previste dalla l.r. n. 1/2014 e i compiti di vigilanza anche nelle materie riordinate, fino all’emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale.
Attuazione di altre leggi regionali e coordinamento normativo
Le deliberazioni attuative devono dare anche completa attuazione alla l.r. n. 4/2015 sul servizio farmaceutico, secondo quanto previsto da quella stessa legge, applicando le regole del trasferimento personale-risorse previste dalla presente legge.
Entro otto mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve presentare proposte di legge per l’attuazione della disciplina statale sul riordino ulteriore delle Province. Entro sei mesi, deve inoltre presentare all’Assemblea legislativa:
- proposte per il coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate;
- eventuali atti per l’attuazione delle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale, escluse dal riordino.
Abrogazioni e norme finali
La legge dispone un vasto intervento di modifica e abrogazione di numerose norme regionali previgenti; inoltre abroga tutte le disposizioni regolamentari regionali incompatibili con il nuovo assetto.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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