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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05055/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non deducibili e IVA correlata, in particolare per acquisti di carburante, premio INAIL, spese asseritamente non inerenti, altre spese varie e, soprattutto, per fatture relative ad acquisti di materiali da costruzione ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la decisione era stata riformata in parte, confermando il recupero per le operazioni inesistenti. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione di norme costituzionali e processuali sul contenuto della motivazione, sostenendo che la sentenza regionale si fosse limitata ad aderire alle presunzioni dell’Ufficio senza adeguata motivazione, nonostante le difese e la documentazione prodotta circa l’effettività delle operazioni e la congruità dei costi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la prova dell’effettiva esecuzione degli acquisti e dell’impiego dei materiali nei cantieri, supportata da perizia tecnica, preventivi di altri fornitori e documentazione bancaria. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello esponeva in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, e inammissibile il secondo perché mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere iniziale della prova grava sull’Amministrazione, ma una volta raggiunta la prova presuntiva spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni, senza che bastino fatture, contabilità regolare o mezzi di pagamento formali.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente e non apparente, perché indicava una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sull’inesistenza oggettiva delle operazioni; ha poi giudicato inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretta a sollecitare una nuova valutazione delle prove e perché la perizia di parte non ha autonoma forza probatoria. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui, una volta fornita dall’Amministrazione la prova presuntiva dell’operazione fittizia, il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza delle prestazioni o degli acquisti contestati. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata perché l’Agenzia non ha svolto difese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che il requisito motivazionale fosse rispettato quando la decisione espone, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto che consentono di comprendere il percorso logico seguito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sul contenuto della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni della decisione e il percorso argomentativo.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità processuali e motivazione; non è stata ravvisata alcuna nullità della sentenza impugnata.

  • art. 59 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione; la Corte non vi ha ravvisato violazione utile a cassare la decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la censura è stata respinta perché la motivazione era ritenuta esistente e intellegibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del materiale istruttorio o la sostituzione del giudizio di merito.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quanto alle memorie e alla produzione documentale in appello; la Corte ha considerato la documentazione prodotta, ma ha escluso che la sua mancata specifica confutazione integri di per sé un vizio di legittimità.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base normativa della rettifica induttiva mediante presunzioni semplici, quando gli elementi indiziari abbiano gravità, precisione e concordanza.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per l’accertamento IVA; la prova dell’inesistenza dell’operazione può essere fornita anche mediante presunzioni semplici idonee.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, l’operazione fittizia; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza dell’operazione e della legittimità del costo o della detrazione.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, e possano ragionevolmente condurre a ritenere che la fattura non corrisponda a un’operazione reale.
  • Una volta raggiunta dalla parte pubblica la prova presuntiva dell’inesistenza dell’operazione, il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza dell’acquisto o della prestazione contestata; non sono sufficienti, di regola, la mera regolarità formale della contabilità, l’esibizione della fattura o la tracciabilità del pagamento.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la sentenza non renda percepibili le ragioni della decisione o ometta un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l’apprezzamento di merito.
  • La perizia stragiudiziale di parte è un mero atto difensivo e non ha autonoma forza probatoria tale da imporre una specifica confutazione, essendo sufficiente che il giudice di merito adotti una motivazione incompatibile con essa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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