Cassazione Civile, Ordinanza n. 29569/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un titolare di ditta individuale un avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA relativa a un'annualità d'imposta, rideterminando il reddito imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP mediante procedura induttiva basata su un metodo sintetico/statistico (RADAR) e su dati di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che il parametro induttivo non fosse stato adeguatamente personalizzato e che l'Amministrazione non avesse valutato le specifiche ragioni addotte dal contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) omessa o apparente motivazione della sentenza regionale, per non aver spiegato perché il contribuente avesse provato il mancato conseguimento di redditi; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito il riparto dell'onere probatorio e richiesto un'ingiustificata personalizzazione del metodo induttivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le peculiarità dell'attività del contribuente fossero mere allegazioni non dimostrate e che la decisione si fondasse su un contraddittorio preventivo non obbligatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente a superare il "minimo costituzionale" perché il giudice di merito aveva indicato le ragioni in fatto e in diritto poste a base della decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo: ha affermato che, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio e a ricostruzione induttiva del reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche con presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in tal caso grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria, non potendo il giudice sostituire un apprezzamento discrezionale alla prova mancante. La CTR, esigendo una personalizzazione del parametro induttivo in assenza di idonei elementi probatori contrari, si era discostata dal corretto criterio di riparto dell'onere della prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato in cassazione
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
invocato nel ricorso; la Corte precisa che, in caso di omessa dichiarazione, il fondamento del potere impositivo è l'accertamento d'ufficio ex art. 41 e non l'accertamento induttivo ordinario ex art. 39
richiamato per il riparto dell'onere della prova, che nel caso di accertamento d'ufficio grava sul contribuente per la prova contraria
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
interpretato alla luce della riforma del 2012 come denunciabilità del solo omesso esame di un fatto decisivo e delle anomalie motivazionali estreme
richiamato come fonte della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
richiamata come legge di conversione della riforma del vizio motivazionale
indicato dalla Corte come base dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
indicato come base del potere di determinazione induttiva dell'imponibile IVA in caso di omessa dichiarazione
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio e ricostruire il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti, anche mediante presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Quando l'Ufficio emette un accertamento d'ufficio fondato su elementi presuntivi, l'onere di dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore grava sul contribuente, che deve fornire prova contraria con qualsiasi mezzo idoneo.
- Il giudice tributario, in presenza di una base presuntiva adeguata dell'accertamento, non può sostituire alla prova richiesta una valutazione discrezionale o una generica esigenza di "personalizzazione" del metodo utilizzato dall'Ufficio.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nella formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. successiva alla riforma del 2012, ricorre solo in presenza di omissioni radicali o anomalie motivazionali estreme che impediscano il controllo sul ragionamento decisorio, non per un mero difetto di sufficienza della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29491/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29492/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2021 del 22/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →