Cassazione Civile, Ordinanza n. 07302/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla riscossione di imposte relative alla dichiarazione presentata dal de cuius per un periodo d'imposta anteriore al decesso. Dopo la comunicazione all'ufficio, da parte degli eredi, dei propri dati e della qualità di eredi ex art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, l'agente della riscossione notificava una cartella di pagamento in modo non uniforme: dapprima al solo defunto con notifica impersonale e collettiva agli eredi, poi nuovamente al defunto e personalmente solo ad alcuni coeredi, con esclusione di uno di essi. I contribuenti impugnavano l'atto sostenendo che, avendo comunicato la loro qualità di eredi, la notifica dovesse essere effettuata a ciascuno singolarmente, e che la solidarietà tra coeredi non consentisse di derogare a tale regola. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato con gli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e con l'art. 6, comma 1, l. n. 212 del 2000, censurando la sentenza regionale per avere ritenuto valida la notifica della cartella solo ad alcuni coeredi e per avere valorizzato la solidarietà tra eredi quale ragione sufficiente a sanare la mancata notifica agli altri.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la previsione dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, che consente la notifica impersonale e collettiva agli eredi in mancanza di previa comunicazione della qualità di eredi, non implica il contrario automatico, cioè l'obbligo indefettibile di notificare l'atto a tutti gli eredi singolarmente quando la comunicazione sia stata effettuata. La Corte ha valorizzato il principio per cui, in caso di successione mortis causa con pluralità di eredi, il debito tributario del de cuius si fraziona pro quota e non dà luogo a un rapporto unico e inscindibile; pertanto, la mancata notifica ad uno dei coeredi non travolge la validità dell'atto nei confronti degli altri destinatari ritualmente raggiunti dalla notifica. La sentenza impugnata è stata corretta in diritto nella motivazione, ma il ricorso è stato comunque rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e dichiarati tenuti al versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
comunicazione dei dati anagrafici e della qualità di eredi
La comunicazione della qualità di eredi consente agli uffici finanziari di notificare direttamente gli atti ai singoli eredi nel domicilio fiscale da essi indicato.
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente... ed è efficace nei confronti degli eredi se, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione
La norma prevede una modalità eccezionale di notifica impersonale e collettiva solo in assenza della comunicazione; dalla sua previsione non deriva un obbligo generalizzato di notificazione a tutti i coeredi in caso di comunicazione avvenuta.
artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamati come disciplina della notificazione della cartella di pagamento e del procedimento di riscossione.
art. 6, comma 1, l. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla correttezza della notificazione degli atti tributari.
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la disciplina della responsabilità ereditaria; la Corte ribadisce che, in materia tributaria, gli eredi rispondono pro quota salvo diverse previsioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione di tributi dovuti dal de cuius, la pluralità di eredi non determina, di regola, un rapporto unico e inscindibile, poiché il debito si fraziona pro quota salvo espressa previsione di solidarietà.
- La comunicazione ex art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'amministrazione di notificare gli atti direttamente ai singoli eredi, ma la sua effettuazione non comporta, di per sé, che l'omessa notifica ad uno dei coeredi renda invalida la notifica agli altri regolarmente destinatari dell'atto.
- La notifica impersonale e collettiva agli eredi è una modalità eccezionale prevista per il caso di mancata comunicazione della qualità di eredi; essa non è l'unico modello possibile quando la comunicazione sia stata invece effettuata.
- Quando un atto tributario riguardi una pluralità di eredi, l'omissione della notificazione nei confronti di uno di essi non travolge automaticamente l'atto verso gli altri, se questi siano stati ritualmente raggiunti dalla notifica e non sussista un litisconsorzio necessario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07213/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07214/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07215/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07216/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07217/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07218/2023 del 13/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →