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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20740/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento per omessa dichiarazione di plusvalenze derivanti da operazioni in bitcoin riferite al periodo d'imposta 2021. Il Tribunale di Firenze, adito ex art. 322-bis c.p.p., aveva accolto l'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del GIP che non aveva convalidato un sequestro preventivo urgente e aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per euro 138.151,90, disponendo poi il sequestro nei confronti dell'indagato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il Tribunale avesse applicato retroattivamente una disciplina sopravvenuta sulla tassazione delle cripto-attività, in violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., dell'art. 3 l. n. 212/2000 e dell'art. 2 c.p. Ha dedotto che, nel 2021, non esistesse una previsione legislativa espressa che imponesse la tassazione delle plusvalenze da cripto-valute; che l'art. 1, comma 127, l. n. 197/2022 non sarebbe norma di interpretazione autentica ma una disposizione retroattiva in malam partem; che la qualificazione come 'transitoria' non legittimerebbe l'applicazione a fatti anteriori; e che, in difetto di un obbligo impositivo previamente determinato, difetterebbe il fumus del delitto tributario contestato. Chiedeva dunque la verifica di legittimità della disciplina applicata e, se del caso, la rimessione della questione di costituzionalità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche prima dell'introduzione espressa dell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in bitcoin con finalità di investimento rientrassero comunque nell'area delle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del TUIR, richiamando l'orientamento di legittimità che riconduce le cripto-valute, quando utilizzate come investimento, agli strumenti finanziari. Ha quindi escluso che il comma 127 dell'art. 1 l. n. 197/2022 introducesse ex novo un obbligo impositivo prima inesistente, qualificandolo piuttosto come norma transitoria che disciplina il passaggio alla nuova formulazione. Da ciò ha tratto l'insussistenza della dedotta violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost. e il venir meno dei presupposti per l'annullamento del sequestro; ha rettificato, ex art. 619 c.p.p., le motivazioni del provvedimento impugnato e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Norma richiamata quale base del procedimento cautelare reale davanti al tribunale del riesame/appello cautelare.

  • art. 325 c.p.p.

    Indica il limite del ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare reale, fondato su violazione di legge.

  • art. 619 c.p.p.

    La Corte ha rettificato ex art. 619 c.p.p. le motivazioni dell'ordinanza impugnata, pur confermandone il dispositivo di sequestro.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    È il delitto tributario oggetto della contestazione, individuato nel provvedimento come omessa dichiarazione per il periodo d'imposta 2021.

  • art. 67, comma 1, lett. c-sexies), d.P.R. n. 917 del 1986

    Prevede l'imponibilità delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione, permuta o detenzione di cripto-attività.

  • art. 1, comma 127, l. n. 197 del 2022

    Qualificato dalla Corte come norma transitoria che regola il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina fiscale delle cripto-attività, senza introdurre un obbligo impositivo prima inesistente.

  • art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), d.P.R. n. 917 del 1986

    Ritenuto idoneo a ricomprendere, già prima della riforma del 2022, le plusvalenze da bitcoin con finalità di investimento nell'area delle operazioni imponibili.

  • art. 68, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla disciplina del 2022 per la deduzione delle minusvalenze riferite a cripto-attività.

  • art. 68, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per i criteri di determinazione della plusvalenza nel nuovo regime delle cripto-attività.

  • art. 1 d.lgs. n. 231 del 2007

    La nozione di moneta virtuale è richiamata per descrivere il quadro regolatorio in cui si collocano i bitcoin.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno del divieto di applicazione retroattiva in malam partem.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale prospettata.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal Tribunale come principio da cui desumere che ogni reddito è imponibile, salvo esenzioni di legge.

  • art. 3 l. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente nel quadro dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente sulla irretroattività della disciplina tributaria.

  • art. 2 c.p.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione retroattiva della disciplina penale o extra-penale rilevante ai fini della tipicità.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato dal ricorrente per il principio generale di irretroattività delle norme, salvo diversa previsione.

Massime di principio

  • In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in procedimenti per reati tributari, il fumus del reato va valutato anche alla luce della disciplina extrapenale che definisce l'obbligo dichiarativo, purché tale obbligo sia già ricavabile dal sistema normativo vigente al tempo del fatto.
  • La riforma del 2022 sulle cripto-attività non ha creato ex novo l'imponibilità delle plusvalenze da bitcoin con finalità di investimento, ma ha specificato e dettagliato un obbligo impositivo già desumibile dal TUIR; il relativo comma transitorio non è una norma innovativa in malam partem.
  • Le cripto-valute, quando impiegate come strumento di investimento, possono essere trattate, ai fini tributari, entro l'area delle operazioni imponibili previste per gli strumenti finanziari, con conseguente rilevanza penale dell'omessa dichiarazione delle relative plusvalenze se ne ricorrono gli ulteriori presupposti.
  • Non sussiste violazione del divieto di retroattività o necessità di rimessione alla Corte costituzionale quando la disposizione sopravvenuta sia interpretata come transitoria e meramente ricognitiva di un obbligo fiscale già esistente nel quadro normativo previgente.
  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, la Corte può limitarsi a rettificare la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 c.p.p., mantenendone fermo il dispositivo se il risultato decisorio è corretto in diritto.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniSequestro preventivo
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfisca

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