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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20694/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per una condotta di minacce finalizzate a impedire che il figlio di un terzo lavorasse presso una ditta, ritenendo integrato il delitto di estorsione e rideterminando la pena in anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa, con esclusione dell'aumento per continuazione e con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge per erronea sussunzione della condotta nell'art. 629 c.p., sostenendo che i fatti semmai integrassero violenza privata e che mancassero prova di un concreto danno patrimoniale della vittima e di un ingiusto profitto dell'agente; 2) vizio di motivazione sull'identificazione dell'autore delle telefonate minacciose, contestando il valore degli indizi (cella telefonica, consulenza fonica, traffico e tracciamento dei telefoni, perquisizione domiciliare) e sostenendo che la persona offesa aveva escluso l'identificazione nell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito il secondo motivo, perché diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che, nel caso concreto, la condotta descritta e provata non si prestava a integrare il tipo estorsivo ex art. 629 c.p., perché il danno patrimoniale e l'ingiusto profitto risultavano riferibili a soggetti diversi da quelli la cui coartazione era stata perseguita dall'agente; il movente vendicativo o di supremazia criminale è stato ritenuto irrilevante ai fini della tipicità. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio sulla corretta costruzione della fattispecie e sulla sua qualificazione penale.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    "Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"

    Il delitto di estorsione richiede che l'agente rappresenti e voglia la coartazione della vittima funzionale al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno; non basta il solo movente o fine di rivalsa. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che il fatto provato corrispondesse al tipo legale dell'estorsione.

  • art. 610 c.p.

    Richiamato come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, in quanto la violenza privata si differenzia dall'estorsione per l'assenza di danno patrimoniale e di ingiusto profitto.

  • art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.

    È stata invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.

    È stata invocata per denunciare il vizio di motivazione e il preteso travisamento del compendio indiziario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove, né una diversa lettura, ancorché plausibile, del compendio istruttorio, quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e non manifestamente contraddittoria.
  • La doglianza che si limita a contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa delle prove è inammissibile per aspecificità o per improprio sconfinamento nel merito.
  • L'estorsione richiede che il danno e l'ingiusto profitto siano oggetto della rappresentazione e volontà dell'agente; il movente, inteso come spinta psicologica o finalità di rivalsa, non è elemento costitutivo del reato.
  • Quando la coartazione è diretta a colpire un soggetto diverso da quello che subisce il danno patrimoniale o da cui deriva l'ingiusto profitto, occorre verificare con rigore la corrispondenza tra fatto storico e tipo legale dell'estorsione, non potendo la sola finalità vendicativa colmare il difetto di tipicità.
  • La differenza tra estorsione e violenza privata risiede, sul piano tipico, nella presenza del profitto ingiusto e del danno patrimoniale: in mancanza di tali elementi, la sussunzione nell'art. 629 c.p. non è automatica.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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