Cassazione Penale, Sentenza n. 20688/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena e ha revocato d'ufficio la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione concessi con precedenti decisioni irrevocabili. Deduce, in sintesi, che la Corte d'appello non avrebbe potuto disporre tali revoche in assenza di appello del pubblico ministero, per violazione del divieto di reformatio in peius; sostiene inoltre che la revoca presupporrebbe un accertamento definitivo del nuovo delitto e che, comunque, sarebbero già decorsi i termini quinquennali rilevanti ai fini della revoca dei benefici. Il ricorso contesta, dunque, sia il potere del giudice di appello di revocare i benefici ex officio, sia il calcolo del termine applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondata la doglianza sulla reformatio in peius, osservando che la revoca della sospensione condizionale e della non menzione, quando fondata sulla commissione di un nuovo delitto nei termini di legge, ha natura obbligatoria e ricognitiva, opera di diritto ed è quindi disposta anche d'ufficio dal giudice di appello, pure in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Considera infondato anche il rilievo secondo cui occorrerebbe un accertamento definitivo del nuovo reato ai fini della revoca, chiarendo che ciò che conta è il momento di commissione del nuovo fatto e non la data della relativa condanna irrevocabile. Infine, reputa errato il calcolo del termine quinquennale, che va computato dal passaggio in giudicato delle sentenze che concessero i benefici; nel caso concreto, rispetto alle date di irrevocabilità delle precedenti sentenze, al momento del fatto del 27 maggio 2022 il termine non era decorso. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come uno dei reati per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello.
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
indicato come uno dei reati per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello.
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
indicato come uno dei reati per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello.
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
«condannato che commetta un delitto»
prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando il condannato commette un nuovo delitto entro il periodo previsto; la revoca ha natura ricognitiva e opera di diritto.
richiamato come ipotesi diversa, con revoca discrezionale e costitutiva, non sovrapponibile al caso deciso.
prevede la revoca obbligatoria del beneficio della non menzione se il condannato commette successivamente altro delitto; la revoca è ricognitiva e può essere disposta d'ufficio.
citato solo per distinguere il diverso caso esaminato dalle Sezioni Unite nel 2024 sulla revoca in executivis per causa ostativa originaria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.
indicato come base delle precedenti sentenze di applicazione della pena i cui benefici sono stati poi revocati.
non richiamato come oggetto diretto, ma evocato nella tassonomia non pertinente; nel testo non compare.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p. è obbligatoria quando, entro il termine di legge, il condannato commette un nuovo delitto; il giudice di appello può disporla d'ufficio anche se l'impugnazione è proposta dal solo imputato, senza violare il divieto di reformatio in peius.
- Quando la revoca di un beneficio è prevista dalla legge come effetto automatico della commissione di un nuovo delitto, il provvedimento ha natura meramente ricognitiva e non discrezionale; perciò la sua adozione non richiede una specifica domanda del pubblico ministero in appello.
- Ai fini della revoca per commissione di nuovo delitto rileva il momento della commissione del fatto e non la data del suo definitivo accertamento in giudizio; la revoca produce effetti solo con il passaggio in giudicato della decisione che la dichiara.
- Il termine quinquennale previsto per la revoca della sospensione condizionale va calcolato dalla data di irrevocabilità della sentenza che concesse il beneficio, non dalla data di commissione dei fatti oggetto del nuovo procedimento.
- La revoca del beneficio della non menzione ex art. 175, comma 3, c.p. segue la stessa logica della revoca della sospensione condizionale: se il condannato commette successivamente un delitto nei termini di legge, il beneficio è revocabile d'ufficio perché il giudice compie un accertamento vincolato e non valutativo.
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