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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20690/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

Nel giudizio di appello la Corte territoriale, pur definendo le statuizioni penali, ha liquidato in favore delle parti civili le spese di difesa a carico degli imputati in euro 1.200,00 per ciascuna parte, oltre accessori. Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione avverso il solo capo relativo alla rifusione delle spese processuali, deducendo: (1) violazione di legge per inosservanza ed errata applicazione dell'art. 12, commi 1 e 2, D.M. 55/2014, perché la somma liquidata era inferiore ai minimi parametrali previsti per i giudizi dinanzi alla Corte d'appello e la Corte non aveva considerato né la complessità della causa né l'aumento per l'assistenza di una parte contro cinque imputati; (2) mancanza di motivazione, poiché, a fronte di note spese dettagliate con indicazione delle fasi processuali e delle ragioni degli aumenti, la Corte d'appello aveva drasticamente ridotto il compenso senza spiegare le ragioni del superamento in negativo dei parametri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi delle parti civili, rilevando che la liquidazione di euro 1.200,00 per ciascuna parte civile era inferiore alla soglia minima inderogabile prevista dal D.M. 55/2014 per i giudizi dinanzi alla Corte d'appello e che il giudice di merito aveva omesso di applicare gli aumenti richiesti per la complessità della controversia e per la pluralità degli imputati. Ha inoltre ritenuto carente la motivazione sulla drastica riduzione rispetto ai parametri. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente alle statuizioni sulla liquidazione delle spese processuali in favore di due parti civili, con rinvio al giudice penale per nuovo esame sul punto; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    vizi della violazione della legge e della mancanza di motivazione

    costituisce il fondamento dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale avverso il capo sulle spese

  • art. 12, commi 1 e 2, D.M. 55/2014

    il giudice tiene conto dei valori medi ... possono, di regola, essere aumentati fino al 50 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento

    i parametri per la liquidazione delle spese del difensore della parte civile sono vincolanti quanto ai minimi inderogabili; il giudice deve considerare complessità e pluralità delle parti/imputati ai fini degli aumenti

  • D.M. 8 marzo 2018, n. 37

    conferma e rafforza il limite minimo di riduzione dei compensi rispetto al valore parametrico di base

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    anche la disciplina successiva è letta nel senso della non superabilità in diminuzione delle soglie minime

  • art. 622 cod. proc. pen.

    il rinvio al giudice civile non va disposto quando l'annullamento del capo civile dipende dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali

Massime di principio

  • In tema di rifusione delle spese alla parte civile, il giudice deve attenersi ai parametri del D.M. 55/2014 e non può scendere sotto la soglia minima prevista per la fase e il grado di giudizio, salvo i limiti espressamente consentiti dalla normativa.
  • Quando la liquidazione delle spese si discosta sensibilmente dai parametri o li supera in diminuzione oltre i limiti consentiti, il provvedimento deve essere specificamente motivato in relazione alle caratteristiche concrete dell'attività difensiva svolta, alla complessità del processo e al numero delle parti o degli imputati.
  • La mancata considerazione della complessità della controversia e della pluralità degli imputati integra violazione dei criteri legali di liquidazione dei compensi del difensore della parte civile.
  • In sede di legittimità, il capo civile della sentenza non va rinviato al giudice civile ex art. 622 c.p.p. se la sua caducazione dipende dall'accoglimento del ricorso dell'imputato sulle statuizioni penali; in tal caso il rinvio deve restare al giudice penale.
  • La discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso del difensore non è arbitraria: deve essere esercitata nel rispetto dei parametri normativi e con motivazione adeguata quando si discosta in modo rilevante dal valore di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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