Cassazione Penale, Sentenza n. 20689/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, in riforma di una precedente assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bari, ha condannato l'imputato per ricettazione in relazione a un sistema di abbonamento abusivo alla visione di contenuti televisivi criptati. Secondo la ricostruzione accolta in appello, l'imputato effettuava pagamenti mensili, documentati da bonifici con causali inequivoche, in favore di un soggetto che, in cambio, gli consentiva la visione abusiva dei programmi. Il difensore ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto, da un lato, che mancasse un accertamento definitivo del reato presupposto della ricettazione, che gli indizi fossero debolissimi e che mancasse un profitto penalmente rilevante; dall'altro, ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In memoria difensiva è stata ribadita la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato, nel complesso, il ricorso. Ha affermato che, per la configurabilità della ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto né l'identificazione dei suoi autori, essendo sufficiente che la sua esistenza sia desunta da prove logiche. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo rafforzato l'affermazione di responsabilità, valorizzando i bonifici mensili con causali univoche e la mancata allegazione, da parte dell'imputato, di una diversa e lecita causa dei pagamenti. Quanto al profitto, ha ritenuto che esso consistesse nel risparmio delle somme necessarie per ottenere legalmente l'abbonamento ai canali criptati, profitto che è stato giudicato patrimoniale e non esiguo. Infine, ha escluso la fondatezza della censura sulle attenuanti generiche, osservando che la mera incensuratezza non basta, che il comportamento processuale non era stato specificato, che l'incertezza probatoria non giustifica il beneficio e che il fatto era reiterato e produttivo di un vantaggio economico non lieve. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 62-bis c.p.
La mera incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; occorre una valutazione positiva di meritevolezza non desumibile automaticamente.
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, c.p.p.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale.
Massime di principio
- Per il delitto di ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza definitiva, né che siano individuati gli autori o la tipologia esatta del delitto antecedente; l'esistenza del reato presupposto può essere desunta anche da elementi e ragionamenti logici.
- In tema di ricettazione, il giudice può fondare l'affermazione di responsabilità su una motivazione rafforzata che valorizzi dati documentali univoci, come pagamenti periodici e causali incompatibili con una lecita controprestazione, se il giudicato di merito esclude alternative spiegazioni plausibili.
- Il profitto della ricettazione può consistere anche nel risparmio di spesa ottenuto evitando il pagamento del prezzo dovuto per un accesso lecito al bene o al servizio, quando tale risparmio abbia consistenza patrimoniale.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili o comunque infondate se si limitano a riproporre doglianze generiche senza misurarsi con le ragioni decisive poste a base della decisione.
- Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute per il solo fatto dell'incensuratezza o sulla base di allegazioni apodittiche sul comportamento processuale; è necessario che emergano elementi concreti e positivi di meritevolezza.
- L'incertezza probatoria può rilevare come argomento a sostegno di una richiesta assolutoria, ma non è di per sé sufficiente per ottenere attenuanti generiche.
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