Cassazione Penale, Sentenza n. 20692/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur riformando la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, aveva rideterminato la pena per i delitti contestati, riconoscendo la circostanza attenuante della lieve entità del fatto ma anche la recidiva qualificata. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale operato un giudizio di prevalenza della lieve entità sulla recidiva, sostenendo che non fosse obbligatorio il giudizio di equivalenza e che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, potesse applicarsi la prevalenza dell'attenuante; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva qualificata, contestata anche sotto il profilo della sua asserita formulazione generica e cumulativa rispetto ai capi di imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di interesse all'impugnazione perché la Corte d'appello aveva già, in concreto, applicato la prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto sulla recidiva, avendo determinato la pena base sul minimo edittale del reato più grave e operato la riduzione nel massimo consentito. Ha considerato il secondo motivo aspecifico perché meramente reiterativo di doglianze già respinte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. Ha reputato il terzo motivo privo di autonoma deducibilità, osservando che la recidiva non aveva inciso sulla misura finale della pena e che, comunque, la sua contestazione riferita a più capi era corretta, essendo la recidiva circostanza inerente alla persona del colpevole riferibile a tutte le imputazioni salvo ipotesi particolari. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali, ma senza applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, stante l'errore indotto dalla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
norma che fonda i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; i motivi sono stati scrutinati alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.
richiamato per il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, in particolare tra lieve entità del fatto e recidiva.
art. 69, comma quarto, cod. pen.
richiamato in relazione al confronto con la recidiva qualificata e alla dedotta possibilità di una valutazione non vincolata all'equivalenza.
norma sulle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta insindacabile nei limiti della motivazione congrua.
richiamato ai fini della commisurazione della pena secondo i criteri di gravità del fatto e capacità a delinquere.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
richiamato per la recidiva qualificata, ritenuta correttamente contestata e valutata in concreto.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato per il requisito dell'interesse ad impugnare, ritenuto mancante sul primo motivo perché il risultato richiesto era già stato sostanzialmente conseguito.
disposizione che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali.
art. 65, primo comma, n. 3, cod. pen.
richiamato per affermare che la riduzione per l'attenuante riconosciuta è stata operata nella misura massima consentita, pari a un terzo della pena base.
Corte cost. n. 120 del 2023
richiamata quale fonte dell'attenuante di genesi costituzionale del fatto di lieve entità riconosciuta nel caso concreto.
Corte cost. n. 117 del 2025
invocata dalla difesa per sostenere, in via analogica e costituzionalmente orientata, la prevalenza dell'attenuante sulla recidiva, in relazione al delitto di rapina.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata ha già attribuito alla parte il risultato sostanziale richiesto, anche se la motivazione contiene affermazioni teoriche incoerenti con il dispositivo o con il concreto calcolo della pena.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, errori di diritto o motivazione apparente; non è necessario che il giudice confuti singolarmente tutti gli elementi allegati dalla difesa.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve procedere a una valutazione concreta della gravità e specificità dei precedenti e della loro incidenza sulla maggiore pericolosità o colpevolezza del reo; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- La recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, se contestata in calce a più imputazioni, si riferisce di regola a ciascuna di esse, salvo che i reati siano di diversa indole o commessi in epoche diverse.
- Quando il ricorrente contesta la sola formulazione del giudizio di comparazione tra circostanze, deve verificare se la doglianza incida realmente sulla pena finale; se la circostanza contestata non ha avuto effetti sanzionatori ulteriori, il motivo può risultare privo di autonoma rilevanza.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali è automatica, mentre la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende può essere esclusa se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente, specie quando l'errore sia stato favorito dalla motivazione della sentenza impugnata.
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