Cassazione Penale, Sentenza n. 20686/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato, all'esito di giudizio abbreviato, le condanne di più imputati per numerose cessioni di sostanze stupefacenti, ricostruite come attività svolta in più piazze di spaccio nel quartiere Sperone di Palermo, emerse da videoriprese, controllo degli acquirenti e sequestri di droga. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, in sintesi: insussistenza o comunque insufficienza della prova delle singole cessioni e dell'identificazione degli imputati nelle immagini; inutilizzabilità o inaffidabilità delle videoregistrazioni per difetto di nitidezza, continuità e integrità; travisamento o cattiva valutazione del materiale probatorio; mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; erroneo richiamo alla disciplina dell'associazione finalizzata al piccolo spaccio; ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche; erronea applicazione della recidiva per uno degli imputati; e vizi nella determinazione della pena, specie quanto agli aumenti per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte reiterative di quelle già esaminate in appello, generiche e volte a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha valorizzato la natura di "doppia conforme" delle decisioni di merito, la ricostruzione unitaria delle numerose cessioni mediante videoriprese e controlli sul campo, la descrizione di una vera e propria organizzazione di spaccio con ruoli distinti e turnazione, nonché la congruità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla dosimetria della pena. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
la Corte ha escluso che, nel contesto descritto, le condotte potessero essere riqualificate come fatti di lieve entità, valorizzando sistematicità, organizzazione, pluralità delle cessioni e presenza di vere e proprie piazze di spaccio
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990
richiama il reato associativo finalizzato alla commissione di fatti di lieve entità; la Corte precisa che la sua esistenza presuppone un programma associativo specificamente orientato a tali fatti, sicché non è sufficiente richiamarlo per sostenere automaticamente la lieve entità delle condotte
art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990
l'aggravante del concorso di tre o più persone richiede la cooperazione di una pluralità di soggetti nella condotta tipica; nel caso esaminato è stata ritenuta correttamente per il ruolo svolto da un imputato in una dinamica diversa da quella necessaria a integrare la sola cessione
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando l'assenza di elementi positivi e le modalità del fatto; lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente a giustificarne il riconoscimento
art. 81 c.p.
la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena per continuazione mediante aumenti contenuti e distinti per i reati satellite, con motivazione sintetica ma sufficiente
art. 132 c.p.
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell'abuso o della manifesta illogicità
art. 133 c.p.
richiamato come criterio generale per la commisurazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche
art. 616 c.p.p.
non espressamente citato nel testo fornito, ma la decisione comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; nel testo è richiamata la Corte costituzionale n. 186/2000
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che mira solo a una diversa lettura delle prove è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo vizi del ragionamento giustificativo.
- Nel giudizio di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado e il controllo di legittimità riguarda l'insieme dell'apparato argomentativo risultante da entrambe le decisioni.
- La nozione di fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e concreta di tutti gli indici normativi; non basta valorizzare il piccolo quantitativo di singole cessioni quando il contesto dimostri organizzazione, sistematicità, continuità e capacità di diffusione stabile sul mercato.
- L'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio, con turnazione dei ruoli, vedette e supporto organizzativo, è incompatibile con una qualificazione automaticamente lieve del fatto, anche se le singole cessioni sono di modesta entità.
- Il richiamo all'associazione finalizzata al piccolo spaccio non può essere usato come argomento inverso per negare la non lieve entità del fatto: il reato associativo ha presupposti autonomi e richiede un programma diretto alla commissione di fatti di lieve entità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza le modalità del fatto, la struttura organizzativa dell'attività criminosa e, se presenti, precedenti penali specifici, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- La recidiva può essere confermata con motivazione anche sintetica quando il nuovo reato si inserisca coerentemente in una precedente traiettoria criminosa e sia indicativo di maggiore pericolosità o capacità a delinquere.
- In tema di continuazione, gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati e motivati, ma la motivazione può essere sintetica se gli aumenti sono contenuti e il rapporto di proporzione con la pena base resta verificabile.
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