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Sentenza

Sentenza del 22/09/2022 n. 27709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento (IVA, IRES, IRAP per la società; IRPEF e addizionali per il socio) in relazione a operazioni societarie (scissione parziale del ramo immobiliare, riacquisti, cessioni di quote) ritenute dall'Amministrazione finalizzate ad eludere la normativa fiscale e a conseguire risparmi d'imposta indebitamente. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, inesatta sottoscrizione degli avvisi, non opponibilità di documenti prodotti dall'Amministrazione, e la qualificazione come abusiva della complessa serie di operazioni poste in essere; chiedevano inoltre che fosse valutata la natura del recesso (tipico o atipico) ai fini del corretto calcolo della base imponibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia e ha accolto il tredicesimo motivo di ricorso (omessa pronuncia della CTR sulla contestazione del socio B. circa la determinazione del maggiore reddito imponibile), assorbendo il quattordicesimo; ha invece rigettato gli altri motivi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per riesaminare in particolare la questione relativa alla natura del recesso (tipico o atipico) e la determinazione della base imponibile. Sono state confermate, invece, le statuizioni di merito della CTR sulla qualificazione come operazione elusiva/abuso del diritto, fatto salvo l'accertamento che dovrà essere svolto sul profilo del calcolo del quantum a seguito del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Art. 37-bis (nella formulazione applicabile ratione temporis) disciplina l'inopponibilità all'Amministrazione degli atti privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare norme tributarie; la Corte conferma applicazione estesa e non tassativa del divieto antielusivo. Art. 42 relativo alla sottoscrizione degli avvisi: la delega di firma a funzionario non direttivo è ammissibile tramite ordine di servizio, senza invalidare l'atto quando sia identificabile la qualifica del sottoscrittore.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 47; art. 73; art. 86; art. 173

    Norme richiamate in relazione al trattamento fiscale delle operazioni societarie, del recesso e delle plusvalenze: richiamata la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi a seconda della natura del recesso e delle modalità dell'operazione e la neutralità fiscale temporanea della scissione prevista dall'art.173.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Riferimenti in tema di IVA: la scissione e assegnazioni possono incidere sulla soggezione a IVA delle operazioni e la Corte valuta la sostanza economica ai fini dell'applicabilità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Regole processuali tributarie: art.36 e la necessità di adeguata motivazione e valutazione di tutte le doglianze; la Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia su questione rilevante (calcolo del reddito del socio).

  • Codice di procedura civile

    artt. 57, 132, 324, 329, 333, 334, 345, 348-ter, 360

    Richiamati vari rimedi processuali e criteri di motivazione (omessa pronuncia, motivazione apparente, doppia conforme, e i motivi di cassazione disciplinati dall'art.360). La Corte ha applicato i limiti di ammissibilità dell'impugnazione e le regole sulla motivazione nei casi di sentenze conformi.

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448

    Norma sulla rideterminazione dei valori delle partecipazioni: rilevante per il calcolo del costo fiscalmente riconosciuto e per la distinzione tra recesso tipico e atipico; decisione rinvia alla CTR per valutare l'applicabilità nel caso concreto.

  • D.Lgs. 12 settembre 2014 / D.Lgs. n. 128 del 2015

    art. 10-bis (Statuto del contribuente)

    Norma antielusiva di carattere generale che unifica abuso e elusione: non applicabile ratione temporis alla fattispecie ma rilevante a fini interpretativi e in linea con principi comunitari; la Corte la usa per spiegare il principio sostanziale di contrasto all'elusione.

  • Costituzione

    Richiamato il principio costituzionale di capacità contributiva e progressività per fondare il divieto generale di abuso del diritto fiscale.

Massime di principio

  • L'onere della prova del disegno elusivo grava sull'Amministrazione finanziaria: essa deve dimostrare l'assenza di valide ragioni economiche e l'esistenza dell'operazione di puro artificio, mentre al contribuente spetta dimostrare ragioni economiche alternative.
  • La verifica dell'abuso fiscale si fonda sulla sostanza economica delle operazioni e non sulla loro formale qualificazione civilistica: operazioni formalmente neutrali come la scissione possono essere disconosciute se inserite in un disegno elusivo privo di sostanza economica.
  • Non è necessario provare che il piano elusivo fosse preordinato fin dall'origine: può essere dirimente un accordo o altri elementi che ricostruiscano il nesso teleologico tra le operazioni, anche se intervenuti successivamente.
  • La delega di firma per la sottoscrizione degli atti amministrativi può essere realizzata tramite ordini di servizio e individuazione per qualifica, senza necessità di nominativi, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra sottoscrittore e delega.
  • In caso di contestazione sulla natura del recesso (tipico vs atipico) occorre che il giudice si pronunci espressamente: la qualificazione incide direttamente sul calcolo della base imponibile e non può essere omessa.
  • Il risparmio d'imposta, di per sé, non è vietato; diventa indebito solo quando deriva da operazioni prive di sostanza economica e finalizzate essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali non previsti dall'ordinamento.

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