Sentenza del 22/09/2022 n. 4019 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Accertamento standardizzato - Studi di settore -- Obbligo di contraddittorio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di accertamento tributario effettuato con metodo standardizzato (applicazione di parametri/studi di settore). La questione verteva sulla legittimità della procedura standardizzata e, in particolare, sull'obbligo di esperire il contraddittorio con il contribuente prima di perfezionare l'accertamento e sull'efficacia probatoria delle scritture contabili rispetto all'applicazione degli standard.
La decisione
La Corte ha stabilito che la procedura di accertamento standardizzata (parametri/studi di settore) è un sistema unitario distinto e autonomo rispetto all'accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973. Per i contribuenti in contabilità semplificata, la regolarità delle scritture contabili non impedisce l'applicabilità dello standard né costituisce prova contraria. Per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità contabile è invece condizione per poter legittimamente attivare la procedura standardizzata. La procedura è basata su presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non derivano automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e standard, ma emergono solo dopo l'espletamento del contraddittorio, che è obbligatorio: la mancata attivazione del contraddittorio determina la nullità dell'accertamento. Il contribuente ha l'onere della prova per dimostrare le condizioni che escludono l'applicazione degli standard o per dimostrare la specifica realtà economica nel periodo considerato, senza limitazioni sui mezzi probatori.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento ex art. 39 è distinto dalla procedura standardizzata: quest'ultima è autonoma e non dipende dall'analisi delle scritture contabili come previsto dall'art. 39.
d.l. 9 settembre 1993, n. 331
Prevedono l'utilizzo di parametri/studi di settore per l'accertamento standardizzato; interpretati come disciplina della procedura che richiede il contraddittorio e che opera con presunzioni semplici.
Massime di principio
- L'accertamento basato su parametri/studi di settore è procedura autonoma rispetto all'accertamento contabile ex art. 39 e va trattata come tale.
- Il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio prima di perfezionare l'accertamento standardizzato; la sua omissione comporta nullità dell'atto.
- Per i contribuenti in contabilità semplificata, la regolarità delle scritture contabili non impedisce l'applicazione degli standard e non costituisce prova sufficiente per escluderli.
- Per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'accertamento standardizzato può essere attivato solo se sussistono irregolarità contabili che legittimino tale scelta.
- Lo scostamento tra reddito dichiarato e gli standard non determina automaticamente la gravità e la precisione delle presunzioni: queste risultano solo dopo il contraddittorio valutato nel merito.
- Il contribuente ha l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, le circostanze che giustificano l'esclusione dall'area di applicazione degli standard o la sua specifica realtà economica nel periodo considerato.
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