Sentenza del 22/09/2022 n. 4015 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento -- Avviso di accertamento - Motivazione - Art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Ruolo straordinario - Motivazione - Carattere eccezionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'iscrizione nel ruolo straordinario prevista dall'art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973, che consente la riscossione integrale di imposte, sanzioni e interessi sulla base di accertamenti non definitivi. La sentenza valuta se l'Amministrazione abbia motivato adeguatamente la scelta, indicando le ragioni che giustificano la deroga alla procedura ordinaria e la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione (periculum in mora), come richiesto dagli artt. 7, comma 3, della l. n. 212/2000 e 12, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'iscrizione nel ruolo straordinario abbia carattere eccezionale e che l'Amministrazione fosse obbligata a indicare nella cartella, anche in forma sintetica e per relationem, le ragioni che giustificano la riscossione integrale per fondato pericolo di perdita del credito. In mancanza di tale motivazione la misura compromette il diritto di difesa del contribuente; conseguentemente il ricorso del contribuente è stato accolto e l'iscrizione/atto di riscossione è stata annullata o disposta l'adozione degli atti conformi a quanto prescritto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 15-bis
Disciplina l'iscrizione nel ruolo straordinario per la riscossione integrale su accertamenti non definitivi
Deve essere applicato in via eccezionale; consente riscossione integrale solo quando sussiste un fondato pericolo per la riscossione (periculum in mora) e richiede adeguata motivazione dell'atto di iscrizione
d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 3
Prevede l'obbligo di indicare nella cartella esattoriale le ragioni dell'iscrizione o della riscossione
Impone all'Amministrazione l'obbligo di motivazione nella cartella anche in forma sintetica e per relationem quando si procede alla riscossione integrale, per garantire il diritto di difesa
legge n. 212/2000, art. 7, comma 3
Principi sul diritto di difesa e sulle modalità di motivazione degli atti amministrativi tributari
Rafforza l'esigenza che l'atto amministrativo contenga indicazioni sufficienti a consentire al contribuente di esercitare la difesa; si applica anche alla cartella di pagamento che iscrive il credito in ruolo straordinario
Cass. 22306/2021 (giurisprudenza)
Precedente richiamato nella motivazione
Conferma il carattere eccezionale dell'uso del ruolo straordinario e la necessità di motivazione sugli elementi indicativi del periculum in mora
Massime di principio
- L'iscrizione nel ruolo straordinario ai sensi dell'art. 15-bis DPR 602/1973 è eccezionale e non può essere usata come prassi ordinaria; richiede la prova o, quanto meno, una motivazione concreta del fondato pericolo per la riscossione.
- La cartella esattoriale che procede alla riscossione integrale deve indicare le ragioni della deroga procedurale: la motivazione può essere sintetica e per relationem ma deve essere sufficiente a consentire al contribuente di comprendere i fatti e di difendersi.
- L'assenza o l'insufficienza della motivazione che giustifica il periculum in mora compromette il diritto di difesa e rende l'atto annullabile in sede giurisdizionale.
- In situazioni analoghe il contribuente può impugnare la cartella chiedendo l'annullamento dell'iscrizione nel ruolo straordinario se la motivazione è carente; l'Amministrazione dovrebbe sempre documentare e richiamare elementi concreti che giustifichino il ricorso alla procedura straordinaria.
- La valutazione del periculum in mora resta rimessa al giudice, che verifica sia la sussistenza degli elementi indicati dall'Amministrazione sia la loro efficacia a giustificare la deroga.
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