Sentenza del 22/09/2022 n. 6233 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento (e il ruolo esecutivo) per l'importo complessivo dovuto a integrazione del contributo unificato (CU) relativo a motivi aggiunti introdotti davanti al TAR Campania. Contestava: 1) carenza di potere del personale di Equitalia/ADER per rapporto privatistico (violazione art. 97 Cost.); 2) omessa/regolare notifica dell'invito al pagamento (atto presupposto); 3) violazioni costituzionali e della Direttiva 89/665/CEE; 4) errata applicazione dell'art. 13 DPR 115/2002 ritenendo che il CU di 650 euro dovesse coprire anche i motivi aggiunti che non sono 'domanda nuova'; 5) illegittimità e sproporzione della sanzione (determinata al 200% anziché al 33%/30%). In primo grado parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile e altro rigettato; nell'appello la ricorrente ha riproposto i medesimi motivi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato l'appello. Motivi principali: 1) il trasferimento da 'sistema Equitalia' ad Agenzia delle Entrate-Riscossione costituisce successione in cui permane un munus pubblico (Cass. SS.UU. 15911/2021), quindi non v'è carenza di potere per il personale che ha svolto l'atto; 2) l'invito al pagamento notificato (PEC del 18.12.2017) è equiparabile ad avviso di accertamento/liquidazione e doveva essere impugnato tempestivamente: la mancata impugnazione ha cristallizzato l'obbligazione (Cass. 40233/2021); 3) i motivi aggiunti, nella fattispecie, hanno introdotto domande autonome (attuando un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia) e pertanto erano soggetti a contributo unificato aggiuntivo (Cass. 23873/2020 e giurisprudenza CGUE C-61/14); 4) la censura sulla determinazione delle sanzioni è stata assorbita dalla mancata impugnazione dell'invito. Spese di secondo grado a carico dell'appellante (euro 350,00 oltre accessori). L'appello è respinto.
Norme richiamate
Art. 97 Cost.
Censurata dalla ricorrente come violata per la presunta carenza di potere del personale di Equitalia/ADER, ma il giudice ha ritenuto irrilevante in presenza della successione di funzione pubblica
Art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra i profili di illegittimità costituzionale ma non ritenuto decisivo dal giudice
Direttiva 89/665/CEE
Richiamata dalla ricorrente ma non sviluppata come discrimine favorevole alla sua posizione nel provvedimento
D.P.R. 115/2002, art. 13
La norma stabilisce le regole sul contributo unificato; il giudice ha richiamato l'interpretazione secondo cui il contributo va corrisposto anche per motivi aggiunti che costituiscono 'domanda nuova' o determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia
D.P.R. 115/2002, art. 248
Prevede l'invito al pagamento per il contributo unificato; il giudice ha ritenuto l'invito regolarmente notificato e qualificabile come atto liquidatorio equiparabile ad avviso di accertamento
D.lgs. 546/1992, art. 19
Richiamato per l'obbligo/necessità di impugnazione dell'atto liquidatorio (invito al pagamento), pena la cristallizzazione dell'obbligazione
Cass. SS.UU. 15911/2021
Soprattutto richiamata per affermare che la successione di Equitalia in Agenzia delle Entrate-Riscossione riguarda trasferimento di 'munus publicum', con conseguente mantenimento della legittimità degli atti e continuità processuale
Cass. 40233/2021
Affermata l'equiparazione dell'invito al pagamento del contributo unificato ad avviso di accertamento/liquidazione e l'obbligatorietà della sua impugnazione per evitare la cristallizzazione del debito
Cass. 23873/2020
Stabilisce i criteri per distinguere quando i motivi aggiunti richiedono ulteriore contributo unificato: se costituiscono 'domanda nuova' o determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia
Sentenza CGUE C-61/14 (6 ottobre 2015)
Richiamata quale principio di riferimento per la nozione di ampliamento dell'oggetto della controversia e per la necessità del contributo unificato sui motivi aggiunti che introducono rilevante ampliamento
D.L. n. 193/2016 conv. L. n. 225/2016
Norma del subentro/trasferimento tra Enti che è stata interpretata dalla Corte come trasferimento del munus pubblico senza soluzione di continuità
Codice di procedura civile, artt. 299 e 300
Richiamati nel contesto della continuità processuale e della non necessità di interrompere i processi per la successione tra enti
Massime di principio
- La successione 'a titolo universale' da Equitalia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione è interpretata come trasferimento di un munus pubblico: i vizi relativi alla qualificazione del personale non bastano di per sé a invalidare gli atti di riscossione.
- L'invito al pagamento previsto dall'art. 248 DPR 115/2002, regolarmente notificato, è equiparato ad avviso di accertamento/liquidazione e deve essere impugnato tempestivamente: la mancata impugnazione cristallizza l'obbligazione rendendo inefficaci successive contestazioni sulla stessa materia nella fase di opposizione alla cartella.
- I 'motivi aggiunti' presentati in sede giurisdizionale sono soggetti a valutazione sulla loro natura: se costituiscono una 'domanda nuova' o determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia è dovuto un ulteriore contributo unificato; se invece sono connessi in senso di pregiudizialità-dipendenza (connessione forte) possono essere esenti.
- Le contestazioni relative alla misura delle sanzioni amministrative possono risultare assorbite o precluse se il contribuente non impugna l'atto liquidatorio/di invito originario; pertanto è cruciale impugnare l'atto presupposto quando ritenuto viziato.
- In situazioni analoghe, prima di impugnare la cartella di pagamento è essenziale verificare e documentare: a) la regolarità della notifica dell'invito/avviso; b) la natura dei motivi aggiunti (domanda nuova vs rapporto di dipendenza); c) i termini e i rimedi esperibili per impugnare l'atto impositivo iniziale, avvalendosi della prova di avvenuta notifica (es. PEC).
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