Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/09/2022 n. 4016 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accise, dazi e diritti doganali- Contenzioso tributario - Informazioni tariffarie vincolanti - Autonoma impugnabilità - Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Tributi doganali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha affermato che le informazioni tariffarie vincolanti, pur non risultando testualmente elencate nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sono atti autonomamente impugnabili dal destinatario in quanto esprimono la volontà dell'Amministrazione circa l'aliquota doganale applicabile; conseguentemente il ricorso del contribuente/importatore è ammissibile e tale categoria di provvedimenti può essere oggetto di giudizio

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il ricorrente contestava la non impugnabilità autonoma delle informazioni tariffarie vincolanti (binding tariff information - BTI) rilasciate dall'Amministrazione doganale e chiedeva che tali atti fossero considerati impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in quanto manifestano la volontà dell'Amministrazione sull'aliquota daziaria applicabile a specifiche merci

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    l'art. 19 elenca atti impugnabili ma non esaurisce la tipologia degli atti sindacabili: le informazioni tariffarie vincolanti sono comunque impugnabili perché manifestano una decisione amministrativa sul quantum dei tributi doganali

  • Cass. sez. trib., sent. n. 19998/2019

    giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui le informazioni tariffarie vincolanti costituiscono atti impugnabili autonomamente, in quanto definiscono l'aliquota daziaria applicabile

Massime di principio

  • Le informazioni tariffarie vincolanti (BTI) rilasciate su richiesta dell'importatore vanno considerate atti amministrativi impugnabili quando manifestano una volontà dell'Amministrazione circa la classificazione/aliquota doganale.
  • L'elencazione degli atti impugnabili in norme come l'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non è da intendersi tassativa al punto da escludere altri provvedimenti che incidono direttamente sui tributi; occorre una valutazione funzionale dell'atto.
  • In situazioni analoghe il contribuente/importatore ha titolo ad esperire il rimedio giurisdizionale: è opportuno proporre tempestivamente il ricorso rispettando termini e competenze (commissione tributaria/autorità competente) e documentando la BTI impugnata.
  • Dal punto di vista pratico, si consiglia di conservare tutta la documentazione relativa alla classificazione doganale e, in caso di BTI ritenuta errata, attivare l'impugnazione puntando sulla natura decisoria dell'atto rispetto all'aliquota applicabile.
  • Le amministrazioni dovranno considerare che la qualificazione formale dell'atto non esclude la sindacabilità quando esso produce effetti diretti sulla determinazione del tributo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.