Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente un reddito di capitale non dichiarato, pari a euro 291.521, ritenuto derivare dal reimpiego degli interessi maturati e non riscossi su un finanziamento fruttifero concesso a una società partecipata tramite fiduciaria. Gli interessi sarebbero stati utilizzati per sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile. In primo e in secondo grado il ricorso del contribuente era stato respinto. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame e violazione di legge per la ritenuta inammissibilità delle censure sulla validità della delega di firma dell’atto impositivo, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto esaminare la nullità dell’avviso per difetto di valida delega e che la delega stessa era viziata sotto più profili formali; 2) nullità della sentenza e violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR applicato il raddoppio dei termini di accertamento, nonostante l’asserito uso strumentale della disciplina e nonostante le modifiche normative sopravvenute che richiederebbero l’effettiva presentazione della denuncia penale; 3) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 L. 212/2000, per la pretesa nullità/motivazione insufficiente dell’avviso, assumendo che l’ufficio avrebbe mutato la ricostruzione fattuale, attribuendo la sottoscrizione del prestito obbligazionario alla società subentrata nella partecipazione sociale anziché al contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Sul primo ha confermato che i vizi relativi alla validità della delega di firma dell’atto impositivo costituiscono eccezioni in senso stretto, non proponibili per la prima volta in appello se non dedotte specificamente nel ricorso introduttivo; la CTR aveva quindi correttamente dichiarato inammissibili le nuove contestazioni. Sul secondo ha ribadito che, per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, trova applicazione la disciplina previgente dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, che consente il raddoppio dei termini in presenza della mera astratta configurabilità di un reato che comporti obbligo di denuncia, senza necessità di effettiva presentazione della denuncia; le successive modifiche normative e la disciplina transitoria non incidono sull’atto in esame. Sul terzo ha rilevato il difetto di specificità del motivo di ricorso, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduceva questioni non adeguatamente localizzate nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
riguarda la sottoscrizione e la motivazione dell’avviso di accertamento; i vizi relativi alla delega di firma, se non dedotti tempestivamente come motivo specifico, non possono essere fatti valere per la prima volta in appello.
art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973
nel testo vigente ratione temporis, per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, consente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell’astratta configurabilità di un reato che comporti obbligo di denuncia, senza necessità dell’effettiva presentazione della denuncia.
art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del potere di accertamento contestato.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del potere di accertamento contestato.
art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973
la versione modificata dal d.lgs. n. 128 del 2015 richiede l’effettiva presentazione della denuncia, ma tale disciplina non si applica agli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015 per effetto della norma transitoria.
art. 2 commi 1, 2 e 3 d.lgs. n. 128 del 2015
le modifiche introdotte decorrono dal 2 settembre 2015 e non incidono sugli avvisi notificati a quella data o anteriormente; la disposizione transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
art. 1 commi 130, 131 e 132 L. n. 208 del 2015
le ulteriori modifiche sul raddoppio dei termini non si applicano agli avvisi relativi a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016; non abrogano il regime transitorio già previsto dal d.lgs. n. 128 del 2015 per gli atti notificati prima del 2 settembre 2015.
viene richiamato per individuare il presupposto dell’obbligo di denuncia penale che, nella disciplina previgente, è sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini.
richiamato come fattispecie di reato tributario astrattamente configurabile nella condotta contestata al contribuente, rilevante ai fini del raddoppio dei termini nel regime previgente.
richiamato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia; la Corte ritiene che la CTR abbia invece pronunciato sulla questione o comunque dichiarato inammissibili le nuove eccezioni.
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente o omessa pronuncia sui punti decisivi.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la CTR abbia motivato in modo sufficiente.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare che nel processo tributario non possono essere proposte per la prima volta in appello le eccezioni in senso stretto, mentre sono ammesse le mere difese.
richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell’atto impositivo; la Corte considera inammissibile la censura per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto integrale del ricorso, comporta l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i vizi di invalidità dell’atto impositivo che attengono a elementi formali, alla competenza o alla regolarità del procedimento hanno natura di eccezioni in senso stretto e devono essere dedotti specificamente sin dal primo grado; non possono essere introdotti per la prima volta in appello.
- La mera deduzione generica dell’illegittimità dell’atto per difetto di delega di firma non equivale alla specifica eccezione di invalidità della delega medesima, quando in seguito si contestino requisiti formali ulteriori e diversi.
- Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera secondo la disciplina previgente, fondata sulla sola astratta configurabilità di un reato che imponga la denuncia penale, senza necessità di prova dell’effettiva trasmissione della denuncia o dell’esito del procedimento penale.
- Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla L. n. 208 del 2015 non incidono sugli avvisi notificati anteriormente al 2 settembre 2015, perché il regime transitorio fa salvi gli effetti degli atti già notificati.
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o introduce questioni nuove senza indicare dove e quando siano state dedotte nei gradi di merito.
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