Cassazione Civile, Ordinanza n. 15143/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per le annualità 2000, 2001 e 2002 sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, con recupero a tassazione di proventi ritenuti illeciti e irrogazione di sanzioni. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla CTP di Palermo, che accoglieva i ricorsi e annullava gli accertamenti. In appello l’Agenzia delle Entrate deduceva violazione delle norme sull’accertamento, sull’onere della prova e sulla valutazione del materiale istruttorio; la CTR riuniva i giudizi e rigettava gli appelli, ritenendo che, in mancanza della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che aveva onerato l’Ufficio di produrre, non fosse adeguatamente dimostrata la quantificazione dei proventi illeciti e che gli avvisi fossero quindi privi di motivazione. In cassazione l’Amministrazione finanziaria proponeva due motivi: il primo per violazione di norme processuali e sostanziali in tema di prova, motivazione degli atti impositivi e utilizzabilità del patteggiamento; il secondo per nullità della sentenza per totale difetto o motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse espressa in modo apodittico e contraddittorio, senza confrontarsi davvero con il p.v.c. e con l’informativa di p.g.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ravvisando una motivazione solo apparente e una contraddizione interna nella sentenza d’appello: la CTR aveva da un lato dato atto dell’importo oggetto di recupero a tassazione, dall’altro affermato che non si evinceva in alcun modo la quantificazione dei proventi illeciti. Tale anomalia motivazionale integra un vizio denunciabile in cassazione. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza di applicazione della pena su richiesta è richiamata come elemento probatorio/di fatto rilevante nel giudizio tributario; la CTR aveva onerato l’Ufficio di produrla, ma la Corte di cassazione non affronta il merito del suo valore, limitandosi a rilevare il vizio motivazionale della decisione impugnata.
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è denunciata per motivazione apparente o mancante della pronuncia di appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la violazione sussiste quando la motivazione è solo apparente o affetta da anomalia costituzionalmente rilevante.
È invocato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il ricorso viene accolto principalmente per il difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale per la denuncia della nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di valutazione della prova e motivazione degli avvisi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la riformulazione del 2012 e ne ribadisce l’interpretazione restrittiva: è deducibile solo l’anomalia motivazionale che integra violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
È richiamato come regola di valutazione delle prove nel processo civile/tributario; la violazione è dedotta dall’Agenzia per l’erroneo apprezzamento del materiale istruttorio.
È richiamato in tema di libero convincimento e valutazione delle prove; la doglianza investe l’erronea esclusione del valore probatorio del p.v.c. e degli atti acquisiti.
È richiamato per la ripartizione dell’onere della prova, che la ricorrente assume essere stata invertita dalla CTR.
art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
È evocato come norma sul potere istruttorio nel processo tributario e sull’utilizzabilità degli elementi probatori.
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione, perché assorbe il primo motivo.
art. 12 della legge n. 212 del 2000
È richiamato tra le norme in tema di garanzie del contribuente e procedimento di accertamento; anche su questo profilo la decisione non entra nel merito per assorbimento del primo motivo.
art. 12 delle preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza è censurabile per nullità quando presenta un’anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contraddizione irriducibile; non è sufficiente denunciare il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Una decisione che, nella parte argomentativa, affermi un dato fattuale e subito dopo lo neghi in modo incompatibile integra motivazione apparente o quantomeno contraddittoria, perché non consente di comprendere la ratio decidendi.
- La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente un controllo di legittimità molto ristretto sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale, e non un riesame del merito della valutazione probatoria.
- Quando la nullità della sentenza per difetto di motivazione è accolta, restano assorbite le ulteriori censure che attengono al merito della valutazione delle prove o alla corretta applicazione delle regole sull’onere probatorio.
- Nel processo tributario, la motivazione dell’avviso e la valutazione degli elementi istruttori devono essere apprezzate in modo coerente; tuttavia, se il vizio decisivo è nella motivazione della sentenza d’appello, la cassazione può fermarsi a tale profilo senza esaminare il merito delle prove.
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