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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15145/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)

La controversia

I proprietari di più fondi espropriati per la realizzazione di un piano di insediamenti produttivi hanno promosso opposizione alla stima delle indennità definitive di espropriazione. La Corte d'appello di Napoli aveva ritenuto legittimata passivamente solo la società delegata all'attuazione della procedura espropriativa, escludendo il Comune, e aveva quantificato le indennità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, utilizzando un metodo comparativo verificato con un criterio analitico di trasformazione. In cassazione sono stati proposti undici motivi: i primi due contro l'esclusione del Comune dalla legittimazione passiva e contro l'erronea individuazione del beneficiario dell'espropriazione; il terzo per violazione del contraddittorio nella consulenza tecnica e per vizi nella stima comparativa; il quarto per omesso riconoscimento dell'esproprio parziale con interclusione dei reliquati e mancata applicazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001; i motivi dal quinto al decimo contro il metodo di stima e la motivazione della quantificazione; l'undicesimo contro la compensazione parziale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso. Ha ritenuto che, nelle opposizioni alla stima, la legittimazione passiva non si esaurisce nel soggetto delegato, ma permane anche in capo all'autorità espropriante/promotore dell'espropriazione, e che la previsione negoziale di una futura cessione del bene alla società delegata non trasforma quest'ultima nel solo legittimato passivo. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare il fatto decisivo dell'interclusione dei fondi reliquati, che poteva dar luogo a un ulteriore indennizzo ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 327/2001. Sono stati dichiarati assorbiti il quinto e l'undicesimo motivo e inammissibili gli altri motivi, perché generici, diretti a una rivalutazione del merito o formulati in modo promiscuo. L'ordinanza è stata cassata limitatamente alle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di opposizione alla stima in rito sommario.

  • art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011

    La disposizione sulle opposizioni alla stima non prevede un ordine di preferenza tra i legittimati passivi né individua un "beneficiario finale" come unico soggetto passivo; restano legittimati l'autorità espropriante, il promotore dell'espropriazione e, se del caso, il beneficiario.

  • art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001

    Norma richiamata come sostituita dall'art. 29 d.lgs. 150/2011, di contenuto analogo in tema di opposizione alla stima.

  • art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001

    La delega dei poteri espropriativi al soggetto attuatore non elimina la concorrente legittimazione passiva del delegante quando questi resta autorità espropriante/promotore.

  • art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001

    Deve essere applicato ove l'espropriazione parziale produca interclusione o deprezzamento dei reliquati, con possibile diritto a ulteriore indennizzo.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare vizi nella consulenza tecnica d'ufficio, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato in tema di deposito e contraddittorio nella CTU; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla CTU, senza accoglimento.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla CTU, senza accoglimento.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato in relazione al contraddittorio; il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    Usato per denunciare violazioni di legge sui profili di legittimazione passiva e sulla stima; accolto per i primi due motivi, inammissibile per altri motivi generici.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4

    Usato per denunciare nullità processuali e motivazionali; alcune censure sono state dichiarate inammissibili, altre assorbite.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; accolto quanto all'interclusione dei reliquati, inammissibile negli altri casi per difetto di specificità o per richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c., primo comma, nn. 4 e 6

    Le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti; la loro violazione ha comportato l'inammissibilità di diversi motivi.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro di legittimità della motivazione, ma senza esito favorevole per i ricorrenti nei motivi dichiarati inammissibili.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate nel motivo sulla CTU e sulla stima, senza accoglimento.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate nel motivo sulla CTU e sulla stima, senza accoglimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme violate nel motivo sulla CTU e sulla stima, senza accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e della CTU; la censura è stata dichiarata inammissibile o non specifica.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare il valore attribuito alla consulenza tecnica; la censura è stata dichiarata inammissibile o assorbita.

  • art. 132 c.p.c., primo comma, n. 4

    Richiamato per dedurre carenza o apparenza di motivazione; nei motivi non accolti la censura è stata ritenuta inammissibile o assorbita.

  • art. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4

    Invocato per vizio assoluto di motivazione; la censura non ha trovato accoglimento nei motivi dichiarati inammissibili.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica, senza accoglimento.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica, senza accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla stima e sull'onere probatorio, senza accoglimento.

  • art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato insieme agli altri criteri di determinazione dell'indennità di esproprio nelle censure sulla stima.

  • art. 38 d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato insieme agli altri criteri di determinazione dell'indennità di esproprio nelle censure sulla stima.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni alla stima per espropriazione per pubblica utilità, la legittimazione passiva non si esaurisce nel soggetto delegato all'attuazione della procedura: l'autorità espropriante e il promotore dell'espropriazione conservano una autonoma e concorrente legittimazione, e il beneficiario non diventa un litisconsorte necessario solo perché destinatario finale dell'opera o del trasferimento del bene.
  • La clausola negoziale che prevede la futura cessione delle aree espropriate al soggetto delegato, o la sua partecipazione ai costi dell'operazione, non basta da sola a trasformarlo nel solo responsabile del pagamento dell'indennità né a escludere la legittimazione passiva del delegante.
  • In tema di indennità di espropriazione, il giudice di merito può fondare la stima sia sul metodo sintetico-comparativo sia sul metodo analitico-ricostruttivo; i due criteri non sono in rapporto di regola ed eccezione e il controllo di legittimità deve investire la complessiva ratio della valutazione, non una sola delle sue componenti.
  • Quando la consulenza tecnica di ufficio e la motivazione della decisione non esaminano un fatto decisivo specificamente allegato e discusso, come l'interclusione dei reliquati da espropriazione parziale, la sentenza va cassata per omesso esame e il giudice del rinvio deve pronunciarsi sulla relativa ulteriore quantificazione.
  • Le censure di cassazione contro consulenza tecnica, valutazione delle prove e metodo estimativo sono inammissibili se generiche, se non rispettano il principio di autosufficienza o se si limitano a sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Il motivo di ricorso che cumula in modo promiscuo violazioni di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi senza distinguere chiaramente le singole doglianze è inidoneo a veicolare una censura ammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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