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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15154/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi all’anno d’imposta 2011 emessi nei confronti di due socie, titolari ciascuna del 50% di una società immobiliare a ristretta base sociale. L’Ufficio aveva contestato alla società l’indebita deduzione di costi per prestazioni ritenute non documentate e non eseguite; tale accertamento societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Sulla base di ciò, l’Agenzia aveva ritenuto presuntivamente distribuiti ai soci gli utili extracontabili ricavati da quei costi indebitamente dedotti. Le contribuenti hanno ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, perché la CTR si sarebbe limitata a richiamare giurisprudenza senza affrontare le questioni dedotte; 2) violazione delle norme su onere della prova e presunzioni, sostenendo che i costi sarebbero stati comunque sostenuti dalla società e che, quindi, non vi sarebbero stati utili extracontabili distribuibili ai soci; 3) omesso esame di un fatto decisivo, indicato nell’inesistenza di utili extrabilancio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse esistente, congrua e logicamente comprensibile, dunque non apparente, perché spiegava che: l’accertamento societario era definitivo; i costi erano stati considerati non documentati e non eseguiti; in una società a ristretta base sociale opera la presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito extracontabile; le ricorrenti non avevano fornito la prova contraria della propria estraneità alla gestione e della diversa destinazione degli utili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che non vi era violazione dell’onere probatorio: una volta accertata la maggiore differenza tra ricavi e costi non tassata, e la ristretta base sociale, grava sui soci dimostrare che l’utile non sia stato distribuito. Ha inoltre escluso che si trattasse di una presunzione vietata di secondo grado, richiamando il principio per cui il fatto noto può essere base di ulteriori inferenze presuntive adeguate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, limitandosi a riproporre l’asserita inesistenza di utili extrabilancio, questione che peraltro risultava già esaminata dalla CTR. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In una società a ristretta base partecipativa, l’accertamento definitivo di maggiori ricavi o di costi indeducibili/non documentati in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci del maggior utile extracontabile.
  • La presunzione di distribuzione dell’utile extracontabile ai soci può essere vinta solo mediante prova contraria specifica, gravando sui soci dimostrare che il maggior utile non sia stato distribuito o abbia avuto diversa destinazione.
  • Il divieto di praesumptio de praesumpto non impedisce che da un fatto noto accertato anche per presunzioni si possa inferire, con ulteriore presunzione adeguata, un fatto ignoto.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte la ritenga sintetica o non condivisibile.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice reiterazione di una diversa ricostruzione o dell’asserita inesistenza del fatto dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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