Cassazione Civile, Ordinanza n. 15154/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi all’anno d’imposta 2011 emessi nei confronti di due socie, titolari ciascuna del 50% di una società immobiliare a ristretta base sociale. L’Ufficio aveva contestato alla società l’indebita deduzione di costi per prestazioni ritenute non documentate e non eseguite; tale accertamento societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Sulla base di ciò, l’Agenzia aveva ritenuto presuntivamente distribuiti ai soci gli utili extracontabili ricavati da quei costi indebitamente dedotti. Le contribuenti hanno ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, perché la CTR si sarebbe limitata a richiamare giurisprudenza senza affrontare le questioni dedotte; 2) violazione delle norme su onere della prova e presunzioni, sostenendo che i costi sarebbero stati comunque sostenuti dalla società e che, quindi, non vi sarebbero stati utili extracontabili distribuibili ai soci; 3) omesso esame di un fatto decisivo, indicato nell’inesistenza di utili extrabilancio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse esistente, congrua e logicamente comprensibile, dunque non apparente, perché spiegava che: l’accertamento societario era definitivo; i costi erano stati considerati non documentati e non eseguiti; in una società a ristretta base sociale opera la presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito extracontabile; le ricorrenti non avevano fornito la prova contraria della propria estraneità alla gestione e della diversa destinazione degli utili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che non vi era violazione dell’onere probatorio: una volta accertata la maggiore differenza tra ricavi e costi non tassata, e la ristretta base sociale, grava sui soci dimostrare che l’utile non sia stato distribuito. Ha inoltre escluso che si trattasse di una presunzione vietata di secondo grado, richiamando il principio per cui il fatto noto può essere base di ulteriori inferenze presuntive adeguate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, limitandosi a riproporre l’asserita inesistenza di utili extrabilancio, questione che peraltro risultava già esaminata dalla CTR. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza ribadisce che la nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione non consente di percepire le ragioni della decisione.
È richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione del giudice di merito.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude la nullità.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione adeguata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizi motivazionali rilevanti in procedendo.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: ai soci spetta provare che l’utile extracontabile non sia stato distribuito.
La Corte afferma che il fatto noto può fondare la presunzione del fatto ignoto anche tramite ulteriori inferenze presuntive adeguate.
È la base delle presunzioni semplici utilizzate per inferire la distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Norma evocata nel motivo di ricorso, ma non decisiva nella ratio decidendi accolta dalla Corte.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo per contestare la qualificazione degli utili; la Corte conferma l’operatività della presunzione di distribuzione ai soci.
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia un autonomo centro decisorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di violazione di legge e falsa applicazione delle norme su presunzioni e onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di un fatto storico omesso.
art. 17, comma 1, lett. h), n. 4, l. n. 111/2023
La Corte lo qualifica come principio direttivo della legge delega, non applicabile al caso e, comunque, coerente con la rilevanza dei costi non documentati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della declaratoria relativa al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 1 bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In una società a ristretta base partecipativa, l’accertamento definitivo di maggiori ricavi o di costi indeducibili/non documentati in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci del maggior utile extracontabile.
- La presunzione di distribuzione dell’utile extracontabile ai soci può essere vinta solo mediante prova contraria specifica, gravando sui soci dimostrare che il maggior utile non sia stato distribuito o abbia avuto diversa destinazione.
- Il divieto di praesumptio de praesumpto non impedisce che da un fatto noto accertato anche per presunzioni si possa inferire, con ulteriore presunzione adeguata, un fatto ignoto.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte la ritenga sintetica o non condivisibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice reiterazione di una diversa ricostruzione o dell’asserita inesistenza del fatto dedotto.
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