Cassazione Civile, Ordinanza n. 07271/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un pensionato della Cassa dei dottori commercialisti aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà, chiedendone la restituzione nei limiti della prescrizione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme di legge e di principi costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà regolamentare imposto per assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente; 2) in via subordinata, violazione delle norme processuali e dell'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011, deducendo che, anche a voler escludere il contributo regolamentare, avrebbe dovuto applicarsi il contributo ex lege dell'1% per il biennio 2012-2013; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che l'azione restitutoria fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi fossero infondati perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari, trattenute su pensioni già maturate, poiché tali prelievi costituiscono prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge; non vi è automatica applicazione del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 in sostituzione di quello regolamentare dichiarato illegittimo, mancando i presupposti dell'inerzia dell'ente che devono essere allegati e provati; l'azione di ripetizione delle trattenute indebite è soggetta a prescrizione decennale, non ricorrendo liquidità ed esigibilità del credito tali da far operare il termine quinquennale. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, oltre al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per tutti e tre i motivi di ricorso.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia normativa dell'ente previdenziale privatizzato.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
È la norma sulla quale si fondava il potere di regolamentazione del regime previdenziale e, secondo la Corte, non legittima contributi di solidarietà su pensioni già determinate in base ai criteri vigenti.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme che avrebbero legittimato il prelievo; la Corte aderisce invece all'orientamento che ne esclude tale portata per trattenute su trattamenti già maturati.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Richiamato come interpretazione autentica del quadro normativo; la Corte conferma il consolidato indirizzo contrario alla legittimità del prelievo regolamentare.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
La Corte esclude che il contributo di solidarietà ex lege operi automaticamente in sostituzione di quello regolamentare invalidato; richiede la prova dei presupposti, in particolare dell'inerzia dell'ente nel predisporre misure di riequilibrio.
artt. 2, 3 e 23 Cost.
Richiamati dalla ricorrente; la Corte afferma che il contributo di solidarietà su pensione già determinata integra una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ex art. 23 Cost.
Menziomato nel primo motivo come parametro di censura, senza svolgere un ruolo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004
È la base regolamentare del contributo di solidarietà dichiarato illegittimo perché incide su pensioni già determinate.
delibera C.N.P.A.D.C. n. 4/2008
Atto attuativo del contributo di solidarietà, richiamato tra quelli censurati e ritenuti illegittimi nel solco dell'orientamento consolidato.
delibera C.N.P.A.D.C. n. 3 del 27 giugno 2013
Atto attuativo successivo del contributo di solidarietà, anch'esso ricompreso tra quelli illegittimi.
delibera C.N.P.A.D.C. n. 10/2017
Ulteriore delibera attuativa del contributo di solidarietà, richiamata dalla ricorrente e non ritenuta idonea a legittimare il prelievo.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'erronea mancata applicazione del contributo ex lege.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro processuale della censura.
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
Richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione.
Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte lo ritiene non applicabile perché il credito restitutorio non è liquido ed esigibile nei termini prospettati.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
Richiamato dalla ricorrente per la prescrizione; la Corte conferma invece il termine decennale.
art. 3 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, senza incidere sull'esito della decisione.
art. 38 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, senza incidere sull'esito della decisione.
La Corte rileva la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata e applica le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
La Corte, in ragione della manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso e della conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condanna la ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma prevista e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
Richiamato per rinviare, quanto alle motivazioni ulteriori, ai precedenti conformi della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o delibere, una trattenuta su pensioni già liquidate e determinate secondo i criteri vigenti, perché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- Il contributo di solidarietà previsto dalla normativa generale non opera automaticamente in sostituzione di un contributo regolamentare dichiarato illegittimo: la sua applicazione richiede la dimostrazione dei presupposti specifici richiesti dal legislatore, in particolare dell'inerzia dell'ente nell'adozione di misure di riequilibrio.
- L'azione di ripetizione delle trattenute illegittime operate sulla pensione è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri di liquidità ed esigibilità richiesti per il termine quinquennale.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure si pongono in frontale contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e il ricorrente non offre elementi idonei a mutare il diritto vivente.
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