Cassazione Civile, Ordinanza n. 16391/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti della società incorporante quale successore della società incorporata e poi cancellata dal registro delle imprese. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul contenuto dell'avviso di accertamento per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell'atto; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla notifica dell'invito a produrre documentazione, sostenendo che la notifica fosse viziata e quindi non idonea a legittimare l'accertamento induttivo; con il terzo ha censurato l'ammissione in appello della produzione documentale dell'Agenzia, sostenendo l'inammissibilità dei documenti depositati tardivamente in primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché la CTR aveva accertato che l'avviso riproduceva i contenuti essenziali del PVC, rendendo immediatamente comprensibili le ragioni della pretesa, circostanza conforme al principio per cui l'Amministrazione non deve allegare materialmente i documenti richiamati se l'atto ne riporta il contenuto essenziale. Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché la CTR aveva dato conto del perfezionamento della notifica dell'invito alla legale rappresentante e le censure della ricorrente risultavano generiche e non confrontate con la motivazione impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché, nel processo tributario regolato dall'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo applicabile ratione temporis, le parti possono produrre liberamente nuovi documenti in appello, senza la preclusione propria dell'art. 345 c.p.c., e ciò vale anche per documenti irritualmente prodotti in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro per le censure di violazione di legge articolate nei tre motivi di ricorso.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
È invocato dalla ricorrente sul contenuto e sugli obblighi di allegazione nell'avviso di accertamento, ma la Corte non vi ravvisa una violazione in presenza della riproduzione dei contenuti essenziali del PVC.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ribadisce che l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di allegare all'avviso di accertamento i documenti richiamati se ne riproduce il contenuto essenziale.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sull'avviso di accertamento, ma non emerge una autonoma applicazione diversa dal principio relativo alla sufficienza della riproduzione del contenuto essenziale.
art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
È invocato in tema di notificazione dell'invito a produrre documentazione; la Corte reputa infondata la censura perché la CTR ha accertato il perfezionamento della notifica.
art. 58, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"
Nel giudizio tributario di appello le parti possono produrre liberamente nuovi documenti, anche se preesistenti e non prodotti in primo grado; non opera la preclusione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per affermare il principio di specialità del rito tributario rispetto alla disciplina processuale civile ordinaria.
La Corte esclude che la preclusione alle nuove produzioni documentali in appello sia applicabile al processo tributario, in presenza della disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per affermare che anche i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere nuovamente prodotti in appello secondo le modalità previste dal rito tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È citato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, l'obbligo di allegazione dei documenti richiamati è soddisfatto quando l'atto riproduce il contenuto essenziale del documento, in modo da rendere immediatamente comprensibili le ragioni della pretesa tributaria.
- La censura per violazione di legge non può limitarsi a riproporre in astratto la necessità di allegazione o a prospettare fatti non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata: il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi o se si risolve in deduzioni generiche in fatto.
- Nel processo tributario, la disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 consente in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti e non prodotti in primo grado, senza che operi la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.
- La facoltà di nuova produzione documentale in appello nel rito tributario riguarda anche i documenti irritualmente prodotti in primo grado, purché siano correttamente riprodotti nel secondo grado secondo le modalità del processo tributario.
- Quando il giudice di merito accerta il perfezionamento della notifica di un atto endoprocedimentale, il ricorso per cassazione che deduce un vizio della notificazione deve confrontarsi specificamente con tale accertamento, altrimenti la censura è generica e infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16265/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16266/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16268/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16283/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16285/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16287/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →